Slitta al 16 maggio 2009 l’obbligo di dare data certa al documento di valutazione dei rischi.
Nuovi differimenti di termini per gli adempimenti previsti dal D.L.vo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, è ‘stato spostato dal 1° gennaio 2009 al 16 maggio 2009 il termine di decorrenza dell’obbligo di apporre data certa al documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.L. vo n. 81/2008, nonché di valutare lo stress lavoro-correlato di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 28. La modifica al predetto Decreto Legislativo è stata apportata dall’art. 32, comma 2, del Decreto Legge del 30 dicembre 2008, n. 207 (cosiddetto decreto milleproroghe), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008. Rimane invece invariata la data del 1° gennaio 2009 quale termine di entrata in vigore dell’obbligo di aggiornare o redigere il documento di valutazione dei rischi, alla luce delle nuove disposizioni contenute nel D.L.vo n. 81/2008. Si ricorda che il termine del 1° gennaio 2009 era stato introdotto dall’art. 4 della Legge n. 129/2008, che aveva in questo modo rinviato la data inizialmente fissata al 29 luglio 2008. Infine, ai sensi del comma 1 del sopra citato art. 32 del Decreto Legge n. 207/2008, è slittata al 16 maggio 2009 l’entrata in vigore delle disposizioni del D.L. vo n. 81/2008 in materia di obbligo di comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno e, ai fini assicurativi, le informazioni riguardanti gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, comma 1, lettera r); nonché in materia di divieto delle visite mediche effettuate in fase preassuntiva (art. 41, comma 3, lettera r). Si attende, adesso, di comprendere se le suddette modifiche saranno approvate in sede di conversione in legge del decreto in argomento. (D.A. per NL)