DDL Riforma RAI – Testo approvato dal Consiglio dei Ministri

Disciplina e organizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo


RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge di riforma ha un’ispirazione fondamentale: mettere la Rai in condizione di competere nella tv del futuro, recuperando autonomia e diversità dalla tv commerciale, e offrendo pluralismo e qualità da servizio pubblico.

Oggi la RAI corre un doppio rischio. Da una parte, il rischio di una paralisi decisionale dovuta all’incrocio tra la tradizionale lottizzazione e l’attuale bipolarismo iperframmentato con la conseguente situazione di instabilità del vertice Rai.

Praticamente, da quasi 10 anni il CdA non è in grado di prendere decisioni strategiche per l’azienda e in questo settore, in un panorama di cambiamenti delle comunicazioni come quello attuale, un’azienda che non è in grado di prendere decisioni strategiche rischia di essere tagliata fuori, senza tralasciare il fatto che il grado di accettabilità sociale della cosiddetta lottizzazione, oggi è ben diverso di quanto non fosse 15 o 20 anni fa.

Dall’altra parte, l’avvento di un sistema multipiattaforma e multicanale rischia di rendere molto complicata l’identità, la diversità, la riconoscibilità del servizio pubblico. E’ evidente infatti, che in un panorama di 3, 4, 5 piattaforme e 4, 5, 600 canali, sarà sempre più difficile identificare il servizio pubblico e giustificarne il finanziamento. Specie se continuerà a non differenziarsi dal modello della TV commerciale.

Pertanto, una riforma della Rai, 32 anni dopo l’ultima varata dal Parlamento, non è una missione impossibile. E’ piuttosto una missione necessaria che dovrebbe avvalersi di un clima di dialogo e civile confronto tra maggioranza e opposizione.

Per competere nella tv del futuro la Rai può far leva innanzitutto sulle proprie particolarità positive. Una grande tradizione, seconda in Europa solo alla BBC; capacità professionali non comuni; il perdurante primato negli ascolti; un patrimonio consistente e un quadro economico sostanzialmente sano. Ma per riuscire davvero nell’impresa, deve porsi cinque grandi obiettivi di cambiamento.

Lo schema di disegno di legge risponde a 5 obiettivi : qualità, intesa come una effettiva riqualificazione e valorizzazione della missione della RAI; autonomia , garantita da nuove regole di governance idonee ad allentare il controllo della politica sul servizio pubblico; efficienza, cioè un assetto societario ed organizzativo moderno, minore dipendenza da pubblicità assicurata da una netta separazione tra le funzioni di servizio pubblico (finanziate dal canone) da quelle di TV commerciale ( alimentate dalla pubblicità) e quelle di operatore di rete, innovazione , garantita da investimenti nella digitalizzazione. Il tutto nell’ambito di una separazione societaria che mantenga l’unitarietà del servizio.

Occorre puntare sulla differenza: la tv pubblica italiana non corre rischi per gli ascolti ma per la qualità. Il contesto del duopolio aveva portato la Rai ad essere per anni un modello positivo inducendo la tv commerciale a comportamenti imitativi. Negli ultimi anni la situazione si è rovesciata e Rai ha cominciato ad inseguire la tv commerciale sul suo terreno correndo un forte rischio di omologazione. La differenza tra tv pubblica e tv commerciale è oggi attenuata nella realtà e ancor più nella percezione del pubblico. In tal senso notevoli passi in avanti sono stati assicurati dal nuovo contratto di servizio stipulato per il triennio 2007-2009 dal Ministero delle comunicazioni con la Rai con l’introduzioni dei nuovi articoli 2 e 3 con cui sono stati introdotti il Qualitel , come misuratore del valore pubblico del servizio ad integrazione dell’auditel. Nel presente disegno di legge la qualità qualifica e caratterizza la Carta di servizio e il contratto biennale (articoli 8 e 9).

La Rai deve riconquistare la propria differenza e tornare ad essere modello da imitare per il mercato tv.

Ridurre la dipendenza dalla pubblicità. Tutte le tv pubbliche europee hanno un finanziamento “ibrido”, in parte pubblico in parte derivante da ricavi pubblicitari. Ma solo in Italia le due fonti di finanziamento hanno lo stesso peso. Negli altri paesi più importanti la parte pubblica del finanziamento è dominante, va dai due terzi ai quattro quinti del totale e raggiunge il cento per cento nei canali generalisti della Bbc. Da noi il finanziamento pubblico arriva appena al 50 per cento. E gli affollamenti pubblicitari nelle reti pubbliche sono di conseguenza elevati. Se al servizio pubblico si affidano due missioni contemporanee e di pari peso (qualità pubblica e competizione per la pubblicità) il rischio di omologazione e peggioramento qualitativo è forte.

Scommettere sull’innovazione. In tal senso il quadro dell’innovazione che è tracciato dalla Carta dei servizi dovrà garantire processi analoghi a quelli indicati con il nuovo contratto di servizio per il triennio 2007 – 2009 (art. 21 e seguenti). Rispetto alle altre aziende di comunicazione, la Rai non investe a sufficienza nel proprio futuro. Ciò in parte contribuisce alla perdita di ascolti del servizio pubblico nelle fasce più giovani. Il servizio pubblico deve essere multipiattaforma, presente nel digitale terrestre come nel satellite free to air e nel web. Nelle reti generaliste e in quelle tematiche. Le capacità tecniche non mancano, il primato sui contenuti è la carta vincente della tv del futuro: manca un impegno strategico per l’innovazione.

La Rai deve andare oltre il broadcasting e essere il motore del cambiamento della tv.

La Rai deve conquistare autonomia. L’intreccio tra Rai e partiti viene ritenuto talmente inevitabile da essere spesso tollerato come un male minore. Non è così. La sua degenerazione finisce per rendere difficile il funzionamento stesso dell’azienda. Il pluralismo, ragione fondamentale di esistenza del servizio pubblico, rischia di scadere in un sistema che non mette al centro il cittadino ma l’invadenza dei partiti.

La Rai deve conquistare il massimo di autonomia e di autentico pluralismo.

La Rai deve funzionare con efficienza. Oggi la lottizzazione va di pari passo con il massimo di instabilità di vertice e di impossibilità di decisione strategica. Nessuna azienda di comunicazione, chiamata a decidere sul futuro, può funzionare nel contesto attuale di precarietà permanente. Mandati troppo brevi, scarsa autonomia decisionale e organizzativa del vertice, impossibilità di inserimento di risorse professionali giovani e qualificate: sono i sintomi di una malattia che mette in forse l’avvenire del servizio pubblico.

La Rai deve fondarsi su regole di funzionamento societario che consentano scelte strategiche.

Il presente disegno di legge affida ad una Fondazione la proprietà, la scelta delle strategie e dei vertici operativi della Rai. La Fondazione sarà dunque garante dell’autonomia del servizio pubblico dal Governo e della sua qualità. Il Consiglio della Fondazione sarà designato assicurando il massimo possibile di autonomia dalla politica e dal potere economico. La Fondazione, che è istituita per legge, si connota per la prevalenza del carattere pubblicistico dei suoi compiti e delle sue attività. Il carattere pubblico della Fondazione non è attenuato dalla scelta di affidare ad una pluralità di collegi la nomina o l’elezione degli undici componenti che formano il Consiglio della Fondazione, in quanto i collegi fanno parte dello Stato-apparato (Parlamento, Conferenza Stato-Regioni, CNCU) dello Stato-istituzione (CNEL, CRUI). L’Accademia dei Lincei, fondata nel 1600, comunque ha finalità di interesse dello Stato-comunità in quanto istituzione di alta cultura, ai sensi dell’art. 33 della Costituzione, ha lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro dell’unità e universalità della cultura. Il collegio dei dipendenti della RAI costituisce una scelta innovativa ed assicura la partecipazione democratica di tutte le professionalità della RAI alla individuazione, nei limiti segnati dalla legge e dall’ordinamento, delle scelte strategiche per il miglior svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Il vertice operativo potrà agire con efficienza e stabilità.

Alla Fondazione viene altresì attribuito il compito di riorganizzare la Rai al fine di renderla meno dipendente dalla pubblicità e meno affine ai modelli della TV commerciale.

Articolo 1.

L’articolo 1 definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo che, ai sensi del comma 1, è affidato per concessione alla Fondazione di cui all’articolo 2, che lo svolge per il tramite di RAI Radiotelevisione Italiana SpA e delle sociètà da questa controllate, sulla base della Carta del servizio pubblico di cui all’articolo 8. La concessione ha durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è rinnovabile.

Il comma 2 elenca in dettaglio ciò che il servizio pubblico generale radiotelevisivo deve comunque garantire.

Il comma 3 prevede che il soggetto cui è affidato, mediante concessione, il servizio pubblico generale radiotelevisivo può svolgere, attraverso società controllate, attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché altre attività correlate, a condizione che esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

Articolo 2.

L’articolo 2 reca un’importante ipotesi di riforma. Infatti il comma 1 prevede, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’istituzione di una Fondazione, la Fondazione RAI, per l’esercizio del servizio pubblico generale radiotelevisivo. La istituzione avviene per legge, su iniziativa del Ministero dell’economia e delle finanze, restando inteso che, conformemente alle disposizioni del codice civile i primi amministratori provvedono alla iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche ed alla formazione di un bilancio. A tale scopo il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad esperire le procedure previste dall’ordinamento, prodromiche all’effettivo funzionamento della Fondazione istituita per legge, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Entro 60 giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze – secondo quanto dispone il comma 2 – trasferisce alla Fondazione le azioni della società RAI SpA. In sostanza soltanto l’azionariato pubblico della holding televisiva è conferito alla Fondazione; rimane escluso dal conferimento la quota pari allo 0,46 del capitale sociale della RAI di proprietà della SIAE, Società italiana autori editori, la cui partecipazione azionaria risale sin dalla costituzione della Rai negli anni cinquanta. La natura di ente a base associativo della SIAE porta ad escludere la necessità del conferimento azionario in capo ad esso nel patrimonio della nuova Fondazione.

Il ruolo di azionista non sarà più esercitato dal Governo per il tramite del Ministero dell’economia e delle finanze ma da una Fondazione, costituita ex novo, con compiti di indirizzo e di impulso, quindi né di natura gestionale né operativa, nei confronti della RAI SpA. Lo strumento utilizzato per il governo dell’impresa è stato articolato su due livelli, il più alto dei quali fa capo alla Fondazione con compiti di tutela e rappresentanza dell’utenza di far rispettare la Carta di servizi nonché di difendere l’autonomia del servizio anche attraverso il potere di scelta degli amministratori delle società cui è affidata la gestione concreta dello stesso servizio.

Articolo 3.

L’articolo 3 concerne le finalità generali e lo Statuto della Fondazione.

Il comma 1 stabilisce che la Fondazione debba garantire la prestazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo, ciò fermi restando i poteri e le attribuzioni conferiti dall’ordinamento vigente alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza sul servizio pubblico generale radiotelevisivo ed all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il comma 2 stabilisce che la Fondazione garantisce l’autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo dal potere politico ed economico; verifica il valore pubblico della programmazione; assicura la gestione efficiente di RAI SpA e di tutte le società controllate e svolge ogni altro compito o attività previsto dallo statuto ai sensi della presente legge.

In base al comma 3 lo statuto definisce l’assetto organizzativo della Fondazione, prevede l’attribuzione al Consiglio di amministrazione della Fondazione, di seguito Consiglio della Fondazione, della competenza in ordine alla determinazione delle linee generali di intervento, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione stessa ed alla verifica dei risultati conseguiti; disciplina i compiti ed il funzionamento del collegio sindacale. Lo statuto della Fondazione e le sue successive modificazioni sono adottati dal Consiglio con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti e trasmessi al Ministro delle comunicazioni ed al Ministro dell’economia e delle finanze; si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla ricezione senza la formulazione di rilievi.

Infine, il comma 4 prevede che lo statuto stabilisca le modalità di destinazione del reddito, regoli l’acquisizione delle partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali; rechi le disposizioni in materia di tenuta del bilancio e di predisposizione delle scritture contabili, che faranno riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli articoli da 2421 a 2435-bis del codice civile.

Articolo 4.

L’articolo 4 è dedicato al patrimonio della Fondazione.

Al comma 1 si prevede che esso sia costituito:

a) dalla quota di partecipazione al capitale sociale di RAI SpA;

b) dai beni immobili e mobili e dai valori mobiliari e dalle elargizioni eventualmente successivamente conferiti;

c) dai contributi da parte di enti e privati;

d) contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

e) dalle somme derivanti e prelevate dai redditi della Fondazione che il Consiglio delibera di destinare a incrementare il patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità ed è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Il comma 3 prevede, poi, che la Fondazione, nell’amministrare il patrimonio, osservi criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

Articolo 5.

L’articolo 5 riguarda il Consiglio della Fondazione.

Il comma 1 stabilisce che esso è l’organo al quale è riservata la individuazione delle linee generali essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Esso svolge compiti di indirizzo strategico di RAI SpA e delle società controllate, delineazione degli obiettivi generali e verifica del loro assolvimento.

Il base al comma 2, il Consiglio della Fondazione a tali fini:

– amministra la Fondazione in conformità ai principi di legge sul servizio pubblico radiotelevisivo e ne delinea i programmi e i settori di intervento;

– sottoscrive la Carta del servizio pubblico di cui all’articolo 8 e risponde della sua attuazione;

– predispone il Contratto biennale;

– nomina il Consiglio di amministrazione di RAI SpA;

– approva lo Statuto di RAI SpA e le sue modificazioni;

– esercita l’azione di responsabilità ai sensi del codice civile nei confronti dei consiglieri di amministrazione di RAI SpA.

I commi da 3 a 16 sono dedicati ai vertici della Fondazione. Principio fondamentale, punto cardine della presente riforma, è che essi devono garantire il massimo di professionalità e di autonomia dai partiti e dalle maggioranze di governo pro tempore.

Il comma 3 stabilisce che il Consiglio di amministrazione debba essere composto da undici membri, di cui quattro nominati dalla Commissione Parlamentare a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; due nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; uno ciascuno dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, dall’Accademia nazionale dei Lincei e dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane. È stabilito, altresì, che l’undicesimo consigliere venga eletto dai dipendenti di RAI SpA e delle società da questa controllate.

Il sistema così delineato evidenza la scelta di un percorso pluralista, che affida la nomina dei componenti a vari soggetti: al Parlamento, alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al CNEL, al CNCU, al CRUI, all’Accademia dei Lincei, ai dipendenti della RAI.

L’elezione parlamentare e la nomina regionale avviene tra coloro che abbiano presentato la loro candidatura, nell’ambito di una apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un apposito bando allo scopo predisposto dall’Autorità. Possono essere eletti soltanto soggetti che, previo invio alla Commissione parlamentare, che ne cura la pubblicazione sul proprio sito web, del relativo curriculum vitae, e nel rispetto dell’equilibrio di genere, siano ricompresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo dei soggetti eligendi o nominandi.

Il comma 6 stabilisce che le audizioni di cui ai commi 4 e 5 sono finalizzate a verificare in contraddittorio il possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza di cui al comma 11.

Il comma 7 prevede che l’Assemblea del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, il Consiglio di presidenza dell’Accademia Nazionale dei Lincei e l’Assemblea generale della Conferenza dei Rettori delle Università italiane, procedano alla nomina con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti dei rispettivi collegi.

Il comma 8 stabilisce che il rappresentante dei dipendenti RAI sia eletto a scrutinio segreto, previa presentazione di candidature predisposte sulla base di procedure e modalità stabilite con delibera del collegio dei revisori della società RAI SpA, e comunque assicurando la massima pubblicità, trasparenza e partecipazione.

Il comma 9 prevede che i membri del Consiglio di amministrazione siano nominati per un periodo di sei anni e non possano essere confermati nella carica.

Ai sensi del comma 10, in fase di prima applicazione, è previsto che il mandato di due dei quattro consiglieri di nomina parlamentare, di uno di nomina regionale e di due degli altri consiglieri duri tre anni. Nella prima seduta del Consiglio di amministrazione, in applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, sono determinati a sorte i consiglieri che cesseranno il loro incarico trascorsa la metà del mandato ordinario.

Il comma 11 stabilisce che i membri del Consiglio di amministrazione siano scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori della comunicazione, dell’audiovisivo, del cinema, delle arti, della cultura, del diritto, dell’economia, dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica, delle nuove tecnologie e dell’ICT. La norma dispone, inoltre, che non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto incarichi di governo, incarichi elettivi politici a qualunque livello o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici, l’incarico di Presidente, amministratore delegato o consigliere di amministrazione nell’ambito di imprese private operanti nel settore delle comunicazioni.

In base al comma 12 i membri del Consiglio di amministrazione non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di automatica ed immediata decadenza alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel medesimo settore. La norma prevede, altresì, che sia fatta salva l’attività di studio e ricerca e che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche siano collocati in aspettativa senza assegni per l’intera durata dell’incarico .

Il comma 13 stabilisce che il Presidente del Consiglio della Fondazione sia scelto tra i componenti del Consiglio, che lo nomina, con voto a maggioranza assoluta, nella prima riunione successiva alla costituzione della Fondazione. Il Presidente, che dura in carica sino alla scadenza del mandato conferito ai sensi del comma 9, non può essere rieletto. Il Presidente non può essere sorteggiato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 10.

Il comma 14 stabilisce che, nei casi di sostituzione ordinaria, ovvero in caso di dimissioni o impedimento del Presidente o di un membro del Consiglio, si proceda alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti. Dovranno applicarsi, in questo caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Il comma 15 prevede che con il Codice etico della Fondazione vengano stabilite le regole di condotta dei componenti degli organi della Fondazione stessa, con previsioni relative al conflitto di interesse deliberativo individuale ed al connesso obbligo di astensione, nonché disposizioni relative alla cd. clausola di non concorrenza anche con riferimento al biennio successivo alla cessazione del mandato. Il medesimo Codice etico deve disciplinare, altresì, le regole di condotta dei dirigenti e del personale della Fondazione.

Il comma 16, infine, riguarda la Commissione parlamentare la quale, con voto espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dispone, sentito il collegio dei sindaci della Fondazione, la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione che siano incorsi in violazioni della legge ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello statuto della Fondazione. La revoca è disposta per l’intero Consiglio, con le modalità previste dal comma stesso, in caso di perdurante, comprovata e grave impossibilità di funzionamento dell’organo.

Articolo 6.

L’articolo 6 è dedicato al Collegio sindacale della Fondazione e al controllo contabile e gestionale.

Il comma 1 dispone che il collegio sindacale della Fondazione vigili sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

In base al comma 2, il collegio sindacale è composto da tre componenti effettivi e due supplenti. I componenti effettivi sono nominati rispettivamente dal Ministero dell’economia e delle finanze con funzioni di Presidente, dal Ministero delle comunicazioni e dal Consiglio della fondazione. I membri supplenti sono nominati uno dal Ministero dell’economia e delle finanze e l’altro dal Ministero delle comunicazioni.

Ai sensi del comma 3, il collegio sindacale può chiedere agli amministratori della Fondazione notizie, anche relative alle società controllate, sull’andamento generale della gestione o su suoi singoli aspetti. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate sull’andamento dell’attività sociale.

Il comma 4 stabilisce che il controllo contabile e sulla gestione della Fondazione venga attribuito ad una società di revisione scelta ai sensi di legge dal Consiglio della Fondazione tra quelle iscritte nel registro dei revisori contabili e, per i fini di cui alla presente legge, soggetta alla disciplina dell’attività di revisione prevista per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati ed alla vigilanza della CONSOB.

Articolo 7.

L’articolo 7 concerne la RAI Radiotelevisione SpA.

In particolare, il comma 1 prevede che essa realizzi le attività di servizio pubblico anche attraverso il coordinamento delle attività delle società operative del Gruppo, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell’ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Il comma 2 stabilisce che la RAI in particolare provvede a:

a) assicurare l’attuazione degli indirizzi, delle strategie e dei programmi definiti dal Consiglio della Fondazione in conformità alla natura di servizio pubblico dell’attività svolta;

b) applicare il Contratto biennale ed assicurarne l’attuazione da parte delle società operative del Gruppo;

c) nominare i Consigli di amministrazione della società operative del Gruppo;

Il Consiglio di RAI SpA, secondo quanto prescrive il comma 3, deve essere composto da cinque membri nominati dal Consiglio di amministrazione della Fondazione con voto espresso a maggioranza dei suoi componenti.

I membri del Consiglio di amministrazione di RAI SpA sono scelti, in base al comma 4, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e pluriennale competenza manageriale nei settori dell’economia, della finanza, del diritto, delle nuove tecnologie e dell’ICT. In particolare, non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto incarichi elettivi politici a qualunque livello, o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici. I componenti sono nominati per un periodo di tre anni e non possono essere confermati nella carica secondo le disposizioni del codice civile.

In base al comma 5, il Presidente del Consiglio di RAI SpA viene nominato dal Consiglio della Fondazione e svolge le attività previste dal codice civile. Esso dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del codice civile. Il Presidente del Consiglio di RAI SpA ha la rappresentanza legale della società ed esercita i poteri connessi. Egli può delegare propri poteri ad altri consiglieri.

Il comma 6 stabilisce che il Consiglio di RAI SpA della società nomini al suo interno un amministratore delegato, che sovrintende alla gestione, all’organizzazione ed al funzionamento dell’azienda. Esso dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del codice civile.

Il comma 7 prescrive che, caso di dimissioni o impedimento del Presidente o di un membro del Consiglio, si proceda alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti. Si devono applicare in questo caso le disposizioni di cui ai commi che precedono.

In base al comma 8, i membri del Consiglio di amministrazione di RAI SpA non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di automatica ed immediata decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore delle comunicazioni. E’ fatta salva l’attività di studio e ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni per l’intera durata dell’incarico .

Ai sensi del comma 9, lo statuto di RAI SpA prevede regole di condotta per i componenti del consiglio di amministrazione, con previsioni relative al conflitto di interesse deliberativo individuale ed al connesso obbligo di astensione, anche con riferimento al biennio successivo alla cessazione del mandato. Il medesimo Codice etico disciplina altresì le regole di condotta dei dirigenti e del personale della società.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione dispone – ai sensi del comma 10 – la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione di RAI SpA che siano incorsi in violazioni della legge o dello statuto sociale. La revoca è disposta per l’intero Consiglio, in caso di perdurante, comprovata e grave impossibilità di funzionamento dell’organo.

Infine, in base al comma 11, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, al Consiglio di amministrazione di RAI SpA si applicano le disposizioni del codice civile.

Articolo 8.

L’articolo 8 concerne la Carta del servizio pubblico.

La Carta deve stabilire le linee generali di svolgimento del servizio pubblico, nonché, in attuazione dei principi dell’ordinamento, i compiti e gli obblighi del soggetto titolare della concessione. Il comma prevede che la Carta abbia durata di sei anni.

Il comma 2 prevede che la Carta debba individuare il complesso delle attività svolte dalle società facenti capo alla Fondazione.

Inoltre, deve indicare l’ammontare del canone di abbonamento come stabilito dal Ministro delle comunicazioni per l’intera durata della Carta ed i criteri per il suo adeguamento, nonché fissare gli obblighi di copertura del territorio e della popolazione.

In base al comma 3, la Carta, è stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare.

Il comma 4 prevede che l’Autorità verifichi l’adempimento degli obblighi previsti dalla Carta in conformità ai principi stabiliti dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Articolo 9.

L’articolo 9 prevede che il Consiglio della Fondazione, predisponga il Contratto biennale contenente il dettaglio degli obblighi, dei compiti e degli obiettivi dell’attività di pubblico servizio, nonché la destinazione delle risorse necessarie al loro assolvimento. La società RAI SpA e le società da questa controllate sono vincolate alla sua osservanza.

Articolo 10.

L’articolo 10 concerne il canone di abbonamento al servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Il comma 1, in particolare, stabilisce che il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo sia disciplinato dalla Carta del servizio pubblico e sia assicurato dal canone di abbonamento, il cui ammontare, per la durata dei sei anni, è determinato dal Ministro delle comunicazioni.

Il comma 2 prevede che ogni due anni, sessanta giorni prima della scadenza del Contratto biennale, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto, stabilisca l’adeguamento del canone di abbonamento sulla base del tasso di inflazione programmato. Si è voluto, in tal modo, ancorare il potere ministeriale a criteri automatici che non necessariamente portano all’adeguamento in alto del canone.

Il comma 3 prevede che il canone di abbonamento di cui al comma 1 sia utilizzabile esclusivamente ai fini dell’adempimento dei compiti di servizio pubblico generale, nonché per il sostenimento delle relative spese di funzionamento della Fondazione, con periodiche verifiche di risultato da parte dell’Autorità ai sensi dell’articolo 7, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Ferma la possibilità per il soggetto concessionario di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.

Ai sensi del comma 4 è fatto divieto di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone di abbonamento per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Articolo 11.

L’articolo 11 prevede l’affidamento al Consiglio della Fondazione del compito di assicurare la riorganizzazione dell’intero gruppo. Tale riorganizzazione dovrà essere messa a punto nei sei mesi successivi al primo insediamento del Consiglio assicurando la realizzazione dei principi di autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo e di gestione efficiente delle società controllate.

La riorganizzazione dovrà ispirarsi, inoltre, al principio dell’unitarietà e proprietà pubblica dalla RAI e al controllo in capo alla Fondazione del complesso delle sue attività aziendali. Infine, dovranno essere assicurate, anche mediante la costituzione di nuove società, la separazione contabile di cui all’articolo 47, commi 1 e 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Resta confermato e rafforzato in quanto esteso anche ai bilanci della Fondazione il principio dell’ordinamento in materia di obbligo di separazione contabile sotto la vigilanza dell’AGCOM.

Articolo 12.

L’articolo 12, ferma restando l’applicabilità, in regime transitorio comunque fino alla nomina del Presidente della Fondazione, della vigente disciplina di cui agli articoli 45 e 49 del Testo unico radiotelevisivo (d.lgs. n. 177/05) ed all’art. 3 della legge n. 206/93 (nomina e compiti del direttore generale della Rai), dispone le abrogazioni con diversa decorrenza (entrata in vigore della legge, comma 1, e data di completamento della riorganizzazione della Rai SpA, comma 2).

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13 della presente legge per la fase di prima applicazione, sono o restano abrogate, ai sensi del comma 3, le seguenti disposizioni:

a) della legge 25 giugno 1993, n. 206, l’articolo 3 concernente il Direttore generale della Rai SpA;

b) della legge 3 maggio 2004, n. 112, gli articoli 17, 20 e 21, concernenti rispettivamente “La definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo”, “Disciplina della RAI SpA” e “Dismissione della partecipazione dello Stato nella Rai SpA”;

c) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, gli articoli 45 e 49, riproduttivi pressoché integralmente di disposizioni della legge n. 112/2004, concernenti rispettivamente la definizione dei compiti e la disciplina della Rai SpA.

Il comma 2 dispone che, a far data dal completamento della riorganizzazione di cui all’articolo 11 della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) della legge 3 maggio 2004, n. 112, l’articolo 18, commi 3 e 4, relativi ai criteri e alle modalità di determinazione del canone di abbonamento e b) dei corrispondenti commi 3 e 4 dell’articolo 47 del Testo unico della radiotelevisione (d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177) nel quale sono confluiti.

In base al comma 3, sono o restano abrogate tutte le altre disposizioni in contrasto, o comunque incompatibili, con le disposizioni di cui alla presente legge.

Articolo 13.

L’articolo 13 reca le disposizioni transitorie e finali

Il comma 1 stabilisce che, fino alla data di effettiva entrata in funzione della Fondazione di cui all’articolo 3, e comunque fino alla nomina del Presidente della Fondazione, alla disciplina del servizio pubblico generale radiotelevisivo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 45 e 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ed all’articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206.

Il comma 2 prevede che in fase di prima applicazione, l’insediamento del Consiglio della Fondazione deve avvenire entro 90 giorni dalla costituzione di cui all’articolo 2. Il Consiglio è insediato ed opera nel pieno delle sue funzioni con almeno nove componenti.

Secondo quanto prevede il comma 3, le disposizioni contenute nella presente legge non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l’indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Articolo 14.

L’articolo 14 precisa che la presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

L’autofinanziamento della legge è tipico di leggi di sistema quali la presente. In effetti ai sensi dell’articolo 10, comma 3 i costi relativi al funzionamento della nuova Fondazione sono a carico del canone di abbonamento.

Articolo 15.

L’articolo 15 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma 22 maggio 2007

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