DDl Mastella – I cronisti chiedono un incontro al presidente del Senato Franco Marini

La Federazione della Stampa e l’Ordine nazionale dei giornalisti chiedono di essere ascoltati sulla problematica


dalla newsletter del sito Franco Abruzzo.it

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA
Unione Nazionale Cronisti Italiani

Il Presidente
Roma, 26/4/2007

Signor Presidente, nei giorni scorsi la Giunta Esecutiva dell’Unci ha inviato un Appello al Capo dello Stato perché ponga un argine alle ricorrenti tentazioni di limitare la libertà dell’informazione restringendo ulteriormente gli spazi del diritto di cronaca.
Nel nostro Paese, infatti, benché tutti a parole si dicano sostenitori della libertà di stampa, nei fatti agiscono in modo contrario attraverso leggi, disposizioni, delibere e provvedimenti di varia natura. Così che l’Italia figura, a seconda delle organizzazioni internazionali che stilano le classifiche, tra il 40/mo e il 79/mo posto nella graduatoria che considera l’atteggiamento degli Stati verso il giornalismo. Un piazzamento ben poco onorevole per una Nazione che si autodefinisce “culla del diritto” e che rischia di peggiorare.
Il testo di legge approvato qualche giorno fa dalla Camera dei Deputati su iniziativa del ministro Mastella, infatti, introduce pesanti limitazioni alla possibilità dei cronisti di riferire delle indagini giudiziarie e dei dibattimenti. I divieti sono più ampi di quelli che sono apparsi sulla stampa nei giorni della discussione alla Camera e, a nostro parere, riducono significativamente gli spazi della libertà di stampa sancita dell’art. 21 della Costituzione.
Le chiediamo pertanto – d’intesa con la Federazione della Stampa e l’Ordine nazionale dei giornalisti – di poterLa incontrare in vista dell’avvio dell’esame del provvedimento in Senato, per poterLe esporre le nostre inquietudini e le nostre preoccupazioni.
Cordiali saluti.

Guido Columba

Sen. Franco Marini – Presidente del Senato

Il testo del ddl Mastella è in www.odg.mi.it. Eccone un saggio….

Ddl Camera 1638 – Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di indagine

Art. 1. (Modifiche all’articolo 114 del codice di procedura penale).

1. All’articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare”;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico, anche se non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.

2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, dei provvedimenti emessi in materia di misure cautelari; di tali provvedimenti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta ad indagini ovvero il suo difensore ne abbiano avuto conoscenza”;

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