Il digitale può in generale creare problemi sotto il profilo della privacy e in particolare il Ddl Gentiloni potrebbe avere delle criticita’ sotto questo profilo per quanto riguarda il capitolo sull’Auditel che, con la nuova tecnologia, potrebbe arrivare a ”modalita’ di verifica estremamente puntuali fino a individuare lo specifico utente nei suoi dati personali”. Lo ha sottolineato il presidente del Garante per la protezione dei dati personali Francesco Pizzetti, parlando alle commissioni Cultura e Trasporti della Camera nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul ddl Gentiloni. ”La nostra autorita’ – ha spiegato Pizzetti -, per quanto riguarda questo ddl che e’ di grande rilevanza, e’ coinvolta solo per quello che riguarda il processo di trasformazione del sistema radiotelevisivo nel passaggio dall’analogico al digitale”
Da parte del Garante ”puo’ esserci un interesse specifico sull’art. 4, nella parte in cui si prevede la riorganizzazione di Auditel. Qui sono indicati una serie di criteri, tra cui non e’ menzionata pero’ l’attenzione alla tutela dei dati personali”. Per Pizzetti ”proprio dentro il panorama di digitalizzazione si puo’ immaginare un Auditel piu’ complesso e sofisticato di quello di oggi e piu’ in generale rispetto alle possibilita’ dell’analogico, proprio perche’ il digitale consente l’interazione. L’Auditel di domani potrebbe pervenire a modalita’ di verifica estremamente puntuali fino a individuare lo specifico utente nei suoi dati personali. Quindi visto che la riorganizzazione della rilevazione degli ascolti nel ddl non riguarda solo il periodo transitorio ma dovrebbe essere applicata al digitale, si chiede che nell’art. 4 tra i criteri in dicati per la delega al governo si contempli il riferimento alla privacy”. Cosi’ come per il Garante ”sarebbe opportuno che sia previsto che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni debba sentire la Privacy per la parte relativa all’ organizzazione del servizio. Gia’ oggi – aggiunge Pizzetti – c’e’ un vicolo di collaborazione con l’Agcom, con la richiesta di un parere, quando le materie siano confinanti”. Piu’ in generale la sottolineatura che viene dal Garante e’ che ”la nuova tecnologia comporta potenzialita’ di utilizzazione estremamente piu’ articolate e complesse di quanto avvenga nel sistema analogico. Attraverso il digitale – ha aggiunto Pizzetti – e’ possibile una interazione tra utente e fornitore particolarmente attiva, anche se bisogna ovviamente vedere che tipo di sistema si usa e se e’ contemplato ad esempio il canale di ritorno. Da questo punto di vista possiamo sottolineare che ci si avvia a diffondere una tecnologia che a regime puo’ comportare prob lemi complessi e delicati anche sotto il profilo della privacy. Gia’ nel 2005 il garante adotto’ un provvedimento sul rapporto tra utente e gestore per quanto riguarda i sistemi di interattivita’. Le nostre preoccupazioni potenziali sono gia’ li’, ma in concreto bisogna dire che il ddl non organizza il modo in cui la tecnologia deve essere sviluppata ma avvia soltanto il passaggio da l’una all’altra tecnologia. Da questo punto di vista quindi le nostre considerazioni sono moderatamente connesse con ddl”.