DDL Gentiloni: ecco gli emendamenti presentati

Camera dei deputati – XV Legislatura – Resoconto delle Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) Commissioni Riunite VII e IX – Mercoledì 13 giugno 2007


ALLEGATO

Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale (C. 1825 ed abb.).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. La presente legge ha per scopo di favorire la completa e celere transizione del sistema televisivo alla tecnica digitale, nel rispetto del principio del pluralismo, e di garantire l’efficiente sfruttamento dello spettro radio, in conformità agli obblighi internazionali dello Stato. Nel processo di digitalizzazione sono assicurate la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse di trasmissione esistenti.
1. 102. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al 30 novembre 2012 con le seguenti: al 31 dicembre 2010.

Conseguentemente, ovunque ricorra, sostituire le parole: 30 novembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2010.
1. 133. De Laurentiis.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al 30 novembre 2012 con le seguenti: al 30 novembre 2010.
* 1. 5. Barbieri, Tassone, Oppi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al 30 novembre 2012 con le seguenti: al 30 novembre 2010.
* 1. 113. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al 30 novembre 2012 con le seguenti: al 30 novembre 2010.
* 1. 122. Moffa, Bono, Ciccioli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 novembre 2012 con le seguenti: 30 novembre 2010.
* 1. 125. Caparini, Goisis.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al 30 novembre 2012 con le seguenti: alla data in cui almeno il 75 per cento delle famiglie sarà in condizione di ricevere trasmissioni televisive in tecnica digitale, e comunque non oltre il 30 novembre 2010.
** 1. 6. Tassone, Oppi, Barbieri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al 30 novembre 2012 con le seguenti: alla data in cui almeno il 75 per cento delle famiglie sarà in condizione di ricevere trasmissioni televisive in tecnica digitale, e comunque non oltre il 30 novembre 2010.
** 1. 114. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al 30 novembre 2012 con le seguenti: alla data in cui almeno il 75 per

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cento delle famiglie sarà in condizione di ricevere trasmissioni televisive in tecnica digitale, e comunque non oltre il 30 novembre 2010.
** 1. 118. Bono, Moffa, Ciccioli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: posizioni dominanti con le seguenti: preminenti forze di mercato in posizione dominante ai sensi del diritto antitrust comunitario e nazionale.
1. 116. Fabris.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dominanti nel nuovo contesto tecnologico e di consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza con le seguenti: di preminente forza di mercato che potrebbero risultare lesive del pluralismo.
* 1. 2. Barbieri, Tassone, Oppi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dominanti nel nuovo contesto tecnologico e di consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza con le seguenti: posizioni di preminente forza di mercato che potrebbero risultare lesive del pluralismo.
* 1. 101. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dominanti nel nuovo contesto tecnologico e di consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza con le seguenti: di preminente forza di mercato potenzialmente lesive del pluralismo.
1. 131. Caparini, Goisis.

All’articolo 1, primo periodo, dopo le parole: costituzione di posizioni inserire le seguenti: di preminente forza di mercato che potrebbero risultare.
1. 128. Caparini, Goisis.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e di consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza, la disciplina del sistema televisivo via etere terrestre è ispirata a principi di più equa distribuzione delle risorse economiche con le seguenti: e tutelare la concorrenza, la disciplina del sistema televisivo via etere terrestre è ispirata a principi di pluralismo e di efficienza economica.
1. 120. Moffa, Bono, Ciccioli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del sistema televisivo via etere terrestre inserire le seguenti: e satellitare.
1. 126.Caparini, Goisis.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a principi di più equa distribuzione delle risorse economiche con le seguenti: al principio del pluralismo ed all’efficienza economica.
* 1. 103. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a principi di più equa distribuzione delle risorse economiche con le seguenti: al principio del pluralismo ed all’ efficienza economica.
* 1. 3. Tassone, Oppi, Barbieri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a principi di più equa distribuzione delle risorse economiche con le seguenti: a criteri di efficienza economica.
* 1. 104. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a principi di più equa distribuzione delle risorse economiche con le seguenti: garantisce l’attuazione del principio pluralistico, come specificato dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
* 1. 105. Romani, Sanza, Testoni.

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Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a principi di più equa distribuzione delle risorse economiche con le seguenti: garantisce l’attuazione del principio pluralistico, come specificato dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
*1. 119. Bono, Moffa, Ciccioli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: più equa con la seguente: equa.
1. 106.Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: equa distribuzione delle risorse, aggiungere le seguenti: frequenziali ed.
* 1. 1.Giulietti, Rotondo, Attili.

Al comma l, primo periodo, dopo le parole: distribuzione delle risorse, aggiungere le seguenti: frequenziali ed.
* 1. 7.Falomi, Mario Ricci, De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Olivieri, Locatelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: equa distribuzione delle risorse, aggiungere le seguenti: frequenziali ed.
* 1. 117.Lusetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e di previsione di limiti alla capacità trasmissiva utilizzata dai fornitori di contenuti con le seguenti: e di riconoscimento degli investimenti sin qui realizzati da parte delle imprese operanti.
** 1. 4.Oppi, Barbieri, Tassone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e di previsione di limiti alla capacità trasmissiva utilizzata dai fornitori di contenuti con le seguenti: e di riconoscimento degli investimenti sin qui realizzati da parte delle imprese operanti.
** 1. 107.Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , di promozione e di sperimentazione di servizi diffusi attraverso il mezzo televisivo tramite i nuovi standard tecnologici ad alto valore innovativo quali l’alta definizione e la interattività.
1. 109.Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , di promozione di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi attraverso il mezzo televisivo tramite il nuovo standard tecnologico.
* 1. 121.Moffa, Bono, Ciccioli.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , di promozione di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi attraverso il mezzo televisivo tramite il nuovo standard tecnologico.
* 1. 108.Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: Al fine di tutelare il pluralismo e la concorrenza nel settore televisivo a pagamento è assicurata parità di condizioni agli operatori.
1. 127.Caparini, Goisis.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: delle relative risorse aggiungere le seguenti: anche tramite una negoziazione bilaterale tra Stati mirata alla massima compatibilizzazione possibile delle risorse frequenziali disponibili e alla loro utilizzazione su base non interfenziale, sulla base degli accordi internazionali stipulati in sede di Conferenza internazionale delle radiocomunicazioni di Ginevra.
1. 110.Romani, Sanza, Testoni.

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Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti le parole: ed a tal fine incoraggia il coordinamento e la messa in comune delle risorse frequenziali attraverso forme consortili tra imprese o altre iniziative analoghe.
1. 111.Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto della disciplina di tutela della concorrenza di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis Le imprese interessate potranno comunicare le intese dirette al coordinamento ed alla messa in comune delle risorse frequenziali all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che valuterà le stesse alla luce dei criteri di cui all’articolo 4 della stessa legge.
1-ter. Le intese di cui ai commi 1 e 2 sono soggette altresì a comunicazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ne valuterà i possibili effetti sul pluralismo, tenendo conto del grado di apertura ai fornitori di contenuti terzi delle reti di titolarità dei partecipanti all’intesa, nonché dell’ampiezza e delle caratteristiche dei contenuti complessivamente disponibili per gli spettatori nel sistema radiotelevisivo.
1. 112.Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis Il Ministero delle comunicazioni, d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti il Comitato Nazionale Italia Digitale, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore televisivo, stabilisce, previa consultazione con la Conferenza Stato Regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano nazionale di definitiva conversione delle reti televisive alla tecnologia digitale secondo una progressiva digitalizzazione per aree geografiche e popolazione.
1. 134.Il relatore per la IX Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elabora un piano per la transizione al digitale terrestre nel quale, tenendo conto dei principi contenuti al comma 1, indica le iniziative da intraprendere al fine di favorire tale transizione con particolare riferimento all’ottimizzazione delle risorse frequenziali e alla messa in comune tra imprese. Tale piano è sottoposto al Ministero delle comunicazioni, all’Autorità per le garanzie delle comunicazioni e alla commissione parlamentare di vigilanza per la formulazione dei pareri che devono essere espressi entro i successivi trenta giorni.
* 1. 115.Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elabora un piano per la transizione al digitale terrestre nel quale, tenendo conto dei principi contenuti al comma 1, indica le iniziative da intraprendere al fine di favorire tale transizione con particolare riferimento all’ottimizzazione delle risorse frequenziali e alla messa in comune tra imprese. Tale piano è sottoposto al Ministero delle comunicazioni, all’Autorità per le garanzie delle comunicazioni e alla Commissione parlamentare di vigilanza per la formulazione dei pareri che devono essere espressi entro i successivi trenta giorni.
* 1. 123.Bono, Moffa, Ciccioli.

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Dopo il comma l, inserire il seguente:
1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad integrazione del contratto di servizio e secondo i principi di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elabora «il Piano per la transizione al digitale terrestre» con particolare riferimento all’ottimizzazione delle risorse frequenziali, all’ideazione e produzione di contenuti originali e alla messa in comune fra le imprese. Entro i successivi trenta giorni il Ministero per le comunicazioni, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione parlamentare di vigilanza e l’indirizzo generale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo formulano il proprio parere in merito a tale piano.
1. 129.Caparini, Goisis.

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis

1. Il Ministro delle comunicazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta un Piano economico finanziario per il sostegno delle iniziative connesse alla transizione al digitale. Tale piano, realizzato d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, contiene l’impegno di spesa pluriannuale per il finanziamento di misure quali:
a) il sostegno alle fasce deboli per l’acquisizione di ricevitori nelle aree interessate alla transizione;
b) i finanziamenti alle emittenti locali per l’acquisizione di impianti trasmissivi digitali terrestri;
c) le misure economico-finanziarie e strutturali per la concessionaria del servizio pubblico, ai fini di una maggiore efficienza in ordine ai compiti ad essa affidati sul digitale nonché ai necessari sostegni circa il raggiungimento della copertura e la realizzazione di un’offerta attrattiva.

2. Tale piano è sottoposto alle Commissioni Parlamentari competenti, che esprimono entro trenta giorni il parere per una definitiva adozione.
** 1. 01.Oppi, Barbieri, Tassone.

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis

l. Il Ministro delle comunicazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta un piano economico finanziario per il sostegno delle iniziative connesse alla transizione al digitale. Tale piano, realizzato d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, contiene l’impegno di spesa pluriannuale per il finanziamento di misure quali:
a) il sostegno alle fasce deboli per l’acquisizione di ricevitori nelle aree interessate alla transizione;
b) i finanziamenti alle emittenti locali per l’acquisizione di impianti trasmissivi digitali terrestri;
c) le misure economico-finanziarie e strutturali per la concessionaria del servizio pubblico, ai fini di una maggiore efficienza in ordine ai compiti ad essa affidati sul digitale nonché ai necessari sostegni circa il raggiungimento della copertura e la realizzazione di un’offerta attrattiva.

2. Tale piano è sottoposto alle Commissioni parlamentari competenti, che esprimono entro trenta giorni il parere per una definitiva adozione.
** 1. 0101.Romani, Sanza, Testoni.

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. Il Ministro delle comunicazioni, entro tre mesi dall’approvazione della presente legge, presenta un Piano economico

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finanziario per il sostegno delle iniziative connesse alla transizione al digitale. Tale piano, realizzato d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, contiene l’impegno di spesa pluriannuale per il finanziamento di misure quali:
a) il sostegno alle fasce deboli per l’acquisizione di ricevitori nelle aree interessate alla transizione;
b) i finanziamenti alle emittenti locali per l’acquisizione di impianti trasmissivi digitali terrestri;
c) le misure economico finanziarie e strutturali per la concessionaria del servizio pubblico, ai fini di una maggiore efficienza in ordine ai compiti ad essa affidati sul digitale nonché ai necessari sostegni circa il raggiungimento della copertura e la realizzazione di un’offerta attrattiva.

2. Tale piano è sottoposto alle Commissioni parlamentari competenti, che esprimono entro trenta giorni il parere per una definitiva adozione.
** 1. 0103. Moffa, Bono, Ciccioli.

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure a favore della Rai per la transizione al digitale).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, presenta un piano economico finanziario pluriennale per il sostegno delle iniziative connesse alla transizione al digitale con particolare riguardo:
a) alle agevolazioni alla diffusione dei ricevitori per i redditi più bassi;
b) ai finanziamenti alle emittenti locali per l’acquisizione di impianti trasmessivi digitali terrestri;
c) alle misure a favore della concessionaria del servizio pubblico ai fini di una maggiore efficienza trasmissiva digitale, del raggiungimento della copertura dell’intero territorio nazionale e della realizzazione di un’offerta di contenuti originali prodotti in Italia.

2. Tale piano è sottoposto all’approvazione delle commissioni parlamentari competenti, che entro trenta giorni esprimono il parere.
1. 0104. Caparini, Goisis.

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. La fase di transizione dalla tecnologia analogica a quella digitale è accompagnata da una politica industriale adeguata che preveda ambiti di sperimentazione e di collaudo per aree territoriali. A tal fine, il Governo è delegato a prevedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano nazionale di switch-off, che indichi il calendario della conversione delle reti dalla tecnologia analogica a quella digitale, diviso per regioni e per aree omogenee, prestando particolare attenzione alle esigenze delle emittenti locali.
1. 0102. Caparini, Goisis.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 194. Caparini, Goisis.

Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Sono vietati la costituzione ed il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo informativo come definite nei commi successivi.
02. Realizza una posizione lesiva del pluralismo informativo il fatto che i contenuti audiovisivi, in formato analogico o

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digitale, comunicati al pubblico mediante reti di comunicazione elettronica attribuibili a una impresa, anche attraverso soggetti controllati o collegati alla medesima, raggiungono nella media annuale, attraverso qualsiasi rete di comunicazione elettronica, una quota di audience nazionale pari al 35 per cento.
03. Realizza altresì una posizione lesiva del pluralismo informativo il fatto che una impresa, anche attraverso soggetti controllati o collegati, raggiunga nella diffusione di contenuti audiovisivi di cui al comma 2, attraverso qualsiasi rete di comunicazione elettronica, una quota di audience nazionale pari al 30 per cento, qualora tale impresa raggiunga una percentuale di pubblico nazionale pari al 35 per cento in almeno uno ovvero nel complesso dei mercati dei media affini, come definiti nel comma 5.
04. Sono escluse dal computo della media annuale della quota di audience di cui ai commi 2 e 3 le quote di ascolto relative alle parti di programmazione la cui responsabilità editoriale sia affidata interamente a persone fisiche o giuridiche indipendenti dal fornitore di contenuti audiovisivi di cui si calcolano le quote di ascolto medesime.
05. Ai sensi del comma 3 si considerano media affini: attività di diffusione radiofonica; editoria di quotidiani e periodici; editoria elettronica, anche per il tramite di Internet; diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
06. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ogni tre anni rivede l’elencazione di cui al precedente comma 5 e, qualora lo reputi necessario, previo parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, presenta una Relazione al Parlamento contenente proposte di modifica del suddetto elenco alla luce degli sviluppi tecnologici e delle abitudini degli utenti finali, tenendo conto dei seguenti parametri: a) capacità di ciascun mezzo di comunicazione di influenzare la formazione delle opinioni, anche alla luce del contenuto informativo eventualmente espresso e delle sue forme e modalità di comunicazione; b) capacità di influenzare la cultura, le abitudini e gli stili di vita; c) costi e modalità tecniche di accesso e fruizione di ciascun mezzo di comunicazione.
07. Qualora l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti, che un’impresa si trovi in posizione lesiva del pluralismo informativo ai sensi dei commi 2 e 3, interviene affinché tale posizione sia sollecitamente rimossa, proponendo all’impresa la rinuncia a quote di partecipazione in società ad essa attribuibili.
08. I limiti di cui ai precedenti commi 2 e 3 non si applicano alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
09. Resta fermo l’intervento sulle posizioni dominanti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela della concorrenza, nonché l’applicazione da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni degli obblighi specifici relativi agli operatori di rete e ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica derivanti dal recepimento nell’ordinamento italiano di direttive comunitarie in materia di comunicazioni elettroniche.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell’articolo 2 con la seguente: (Norme a tutela del pluralismo informativo ed altre misure a tutela della concorrenza e del pluralismo nella fase di transizione al digitale).
2. 233. De Zulueta.

Al comma 1 premettere i seguenti:
01. Fino al 30 novembre 2012 e comunque fino alla completa conversione delle reti alla tecnologia digitale, è fatto espresso divieto alle concessionarie di pubblicità, anche attraverso soggetti controllati o collegati, la raccolta pubblicitaria per più di un operatore nazionale, nonché per un operatore nazionale e operatori locali e comunitari, operanti nel settore

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televisivo riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo.
01-bis. La raccolta pubblicitaria per conto di una pluralità di operatori esclusivamente locali e comunitari sia nella forma diretta o consortile è consentita purché la concessionaria stessa non sia titolare di incarico di raccolta pubblicitaria relativa ad un operatore nazionale nel settore televisivo riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia analogica e digitale via satellite e via cavo.
01-ter. Fino al 30 novembre 2012 e comunque fino alla completa conversione delle reti alla tecnologia digitale, il conseguimento, da parte di una concessionaria di pubblicità, anche attraverso soggetti controllati o collegati, di incarico plurimo nazionale, locale e comunitario, costituisce una posizione dominante dell’operatore nazionale incaricante, vietata ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Conseguentemente al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che abbiano trasferito, successivamente al riconoscimento dell’avvenuto superamento del limite consentito di cui ai commi 01, 01-bis, 01-ter e del limite del 39 per cento dei ricavi pubblicitari sul totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo, riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo, su una diversa piattaforma trasmissiva una o più emittenti televisive già operanti su frequenze terrestri in tecnica analogica.
2. 32. Sgobio, Tranfaglia, Soffritti.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
* 2. 16. Barbieri, Tassone, Oppi.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
* 2. 213. Caparini Goisis.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
* 2. 108. Romani, Sanza, Testoni.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
* 2. 164. Bono, Moffa, Ciccioli.

Sopprimere il comma 1.
** 2. 156. Fabris.

Sopprimere il comma 1.
** 2. 195. Caparini, Goisis.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
1. Sono vietati la costituzione ed il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo informativo come definite nei commi successivi.
2. Realizza una posizione lesiva del pluralismo informativo il fatto che i contenuti audiovisivi, in formato analogico o digitale, comunicati al pubblico mediante reti di comunicazione elettronica attribuibili a una impresa, anche attraverso soggetti controllati o collegati alla medesima, raggiungono nella media annuale, attraverso qualsiasi rete di comunicazione elettronica, una quota di audience nazionale pari al 35 per cento.
3. Realizza altresì una posizione lesiva del pluralismo informativo il fatto che una impresa, anche attraverso soggetti controllati o collegati alla medesima, raggiunga nella diffusione di contenuti audiovisivi di cui al comma 2, attraverso qualsiasi rete di comunicazione elettronica, una quota di audience nazionale pari al 30 per cento, qualora tale impresa raggiunga una percentuale di pubblico nazionale pari al 35 per cento in almeno uno ovvero nel complesso dei mercati dei media affini, come definiti nel comma 5.
4. Sono escluse dal computo della media annuale della quota di audience di cui ai commi 2 e 3 le quote di ascolto relative

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alle parti di programmazione la cui responsabilità editoriale sia affidata interamente a persone fisiche o giuridiche indipendenti dal fornitore di contenuti audiovisivi di cui si calcolano le quote di ascolto medesime.
5. Ai sensi del comma 3 si considerano media affini: attività di diffusione radiofonica; editoria di quotidiani e periodici; editoria elettronica, anche per il tramite di Internet; diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
6. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ogni tre anni rivede l’elencazione di cui al precedente comma 5 e, qualora lo reputi necessario, previo parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, presenta una relazione al Parlamento contenente proposte di modifica del suddetto elenco alla luce degli sviluppi tecnologici e delle abitudini degli utenti finali, tenendo conto dei seguenti parametri: a) capacità di ciascun mezzo di comunicazione di influenzare la formazione delle opinioni, anche alla luce del contenuto informativo eventualmente espresso e delle sue forme e modalità di comunicazione; b) capacità di influenzare la cultura, le abitudini e gli stili di vita; c) costi e modalità tecniche di accesso e fruizione di ciascun mezzo di comunicazione.
7. Si ritengono altresì in posizione lesiva del pluralismo informativo:
a) le imprese titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o comunque esercenti attività radiotelevisiva a qualsiasi titolo in ambito nazionale, le quali anche attraverso soggetti controllati o collegati alle medesime, raccolgano proventi per una quota superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale, riferito alle trasmissioni via etere terrestre anche in forma codificata. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell’erario, nonché da pubblicità nazionale e locale, televendite e sponsorizzazioni, convenzioni con soggetti pubblici e offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione;
b) le imprese che comunque detengano, anche attraverso soggetti controllati o collegati, partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dei media affini, e raccolgano, sommando i ricavi dei due settori, proventi superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, televendite e sponsorizzazioni, convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, mercato dell’editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie e diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico. È fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici, fermo il rispetto dei limiti per singolo settore.

8. Qualora l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti, che un’impresa si trovi in posizione lesiva del pluralismo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 interviene affinché tale posizione sia sollecitamente rimossa, proponendo all’impresa la rinuncia a quote di partecipazione in società ad essa attribuibili, ovvero, limitatamente ai casi di cui al comma 7, la riduzione della quota di proventi raccolti, nella misura necessaria a non superare le soglie di cui ai suddetti commi.
9. Si ritengono inoltre in posizione lesiva del pluralismo le imprese che superino i limiti alla quantità complessiva di capacità trasmissiva in tecnica digitale per ogni soggetto di cui al comma 8 dell’articolo 3 della presente legge.
10. I limiti di cui al comma precedente si applicano altresì sino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, fermo restando che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella fase di transizione di cui al presente comma, può stabilire, un periodo nel quale i suddetti limiti non siano applicati, anche avendo riguardo alla fase sperimentale che caratterizza le diffusioni di tali programmi.
11. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze

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in tecnica digitale ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione o autorizzazione, non possono essere rilasciate concessioni o autorizzazioni o comunque riconosciuti altri titoli legittimanti che consentano di irradiare più del 20 per cento delle reti televisive o radiofoniche in tecnica analogica in ambito nazionale.
12. Le reti in tecnica analogica eccedenti i limiti di cui al comma precedente nonché i programmi in tecnica digitale che superino i limiti di cui ai commi 9 e 10 possono trasmettere esclusivamente via satellite o via cavo.
13. I limiti di cui ai precedenti commi 2, 3, 9, 10 e 11 non si applicano alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
14. Resta fermo l’intervento sulle posizioni dominanti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela della concorrenza, nonché l’applicazione da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni degli obblighi specifici relativi agli operatori di rete e ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica derivanti dal recepimento nell’ordinamento italiano di direttive comunitarie in materia di comunicazioni elettroniche.
15. È abrogato l’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Conseguentemente:
a) sostituire la rubrica dell’articolo 2 con la seguente: (Norme a tutela del pluralismo informativo ed altre misure a tutela della concorrenza e del pluralismo nella fase di transizione al digitale);
b) all’articolo 3, ai commi 2 e 4, sostituire le parole: i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche con le seguenti: i soggetti che superino i limiti al numero di canali diffusi via etere terrestre in tecnica analogica previsti dalla presente legge.
2. 235. De Zulueta.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
1. Sono vietati la costituzione ed il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo informativo come definite nei commi successivi.
2. Realizza una posizione lesiva del pluralismo informativo il fatto che i contenuti audiovisivi, in formato analogico o digitale, comunicati al pubblico mediante reti di comunicazione elettronica attribuibili a una impresa, anche attraverso soggetti controllati o collegati alla medesima, raggiungono nella media annuale, attraverso qualsiasi rete di comunicazione elettronica, una quota di audience nazionale pari al 35 per cento.
3. Realizza altresì una posizione lesiva del pluralismo informativo il fatto che una impresa, anche attraverso soggetti controllati o collegati, raggiunga nella diffusione di contenuti audiovisivi di cui al comma 2, attraverso qualsiasi rete di comunicazione elettronica, una quota di audience nazionale pari al 30 per cento, qualora tale impresa raggiunga una percentuale di pubblico nazionale pari al 35 per cento in almeno uno ovvero nel complesso dei mercati dei media affini, come definiti nel comma 5.
4. Sono escluse dal computo della media annuale della quota di audience di cui ai commi 2 e 3 le quote di ascolto relative alle parti di programmazione la cui responsabilità editoriale sia affidata interamente a persone fisiche o giuridiche indipendenti dal fornitore di contenuti audiovisivi di cui si calcolano le quote di ascolto medesime.
5. Ai sensi del comma 3 si considerano media affini: attività di diffusione radiofonica; editoria di quotidiani e periodici; editoria elettronica, anche per il tramite di Internet; diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
6. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ogni tre anni rivede l’elencazione di cui al precedente comma 5 e, qualora lo reputi necessario, previo parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, presenta una relazione al

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Parlamento contenente proposte di modifica del suddetto elenco alla luce degli sviluppi tecnologici e delle abitudini degli utenti finali, tenendo conto dei seguenti parametri:
a) capacità di ciascun mezzo di comunicazione di influenzare la formazione delle opinioni, anche alla luce del contenuto informativo eventualmente espresso e delle sue forme e modalità di comunicazione;
b) capacità di influenzare la cultura, le abitudini e gli stili di vita;
c) costi e modalità tecniche di accesso e fruizione di ciascun mezzo di comunicazione.

7. Si ritengono altresì in posizione lesiva del pluralismo informativo:
a) le imprese titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o comunque esercenti attività radiotelevisiva a qualsiasi titolo in ambito nazionale, le quali anche attraverso soggetti controllati o collegati alle medesime, raccolgano proventi per una quota superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale, riferito alle trasmissioni via etere terrestre anche in forma codificata. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell’erario, nonché da pubblicità nazionale e locale, televendite e sponsorizzazioni, convenzioni con soggetti pubblici e offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione;
b) le imprese che comunque detengano, anche attraverso soggetti controllati o collegati, partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dei media affini, e raccolgano, sommando i ricavi dei due settori, proventi superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, televendite e sponsorizzazioni, convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, mercato dell’editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie e diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico. È fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici, fermo il rispetto dei limiti per singolo settore.

8. Qualora l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti, che un’impresa si trovi in posizione lesiva del pluralismo informativo ai sensi dei commi 2, 3 e 7, interviene affinché tale posizione sia sollecitamente rimossa, proponendo all’impresa la rinuncia a quote di partecipazione in società ad essa attribuibili, ovvero, limitatamente ai casi di cui al comma 7, la riduzione della quota di proventi raccolti, nella misura necessaria a non superare le soglie di cui ai suddetti commi.
9. I limiti di cui ai precedenti commi 2 e 3 non si applicano alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
10. Resta fermo l’intervento sulle posizioni dominanti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela della concorrenza, nonché l’applicazione da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni degli obblighi specifici relativi agli operatori di rete e ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica derivanti dal recepimento nell’ordinamento italiano di direttive comunitarie in materia di comunicazioni elettroniche.
11. È abrogato l’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell’articolo 2 con la seguente: (Norme a tutela del pluralismo informativo ed altre misure a tutela della concorrenza e del pluralismo nella fase di transizione al digitale).
2. 234. De Zulueta.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
1. Sono vietati la costituzione ed il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo informativo come definite nei commi successivi.

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2. Si ritengono in posizione lesiva del pluralismo informativo:
a) le imprese titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o comunque esercenti attività radiotelevisiva a qualsiasi titolo in ambito nazionale, le quali anche attraverso soggetti controllati o collegati alle medesime, raccolgano proventi per una quota superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale, riferito alle trasmissioni via etere terrestre anche in forma codificata. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell’erario, nonché da pubblicità nazionale e locale, televendite e sponsorizzazioni, convenzioni con soggetti pubblici e offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione;
b) le imprese che comunque detengano, anche attraverso soggetti controllati o collegati, partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dei media affini, e raccolgano, sommando i ricavi dei due settori, proventi superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, televendite e sponsorizzazioni, convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, mercato dell’editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie e diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico. È fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici, fermo il rispetto dei limiti per singolo settore.

3. Qualora l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti, che un’impresa si trovi in posizione lesiva del pluralismo informativo ai sensi del comma 2 interviene affinché tale posizione sia sollecitamente rimossa, proponendo all’impresa la riduzione della quota di proventi raccolti, nella misura necessaria a non superare le soglie di cui al suddetto comma.
4. Si ritengono inoltre in posizione lesiva del pluralismo le imprese che superino i limiti alla quantità complessiva di capacità trasmissiva in tecnica digitale per ogni soggetto di cui al comma 8 dell’articolo 3 della presente legge.
5. I limiti di cui al comma precedente si applicano anche sino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, fermo restando che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella fase di transizione di cui al presente comma, può stabilire un periodo nel quale i suddetti limiti non sono applicati, anche avendo riguardo alla fase sperimentale che caratterizza le diffusioni di tali programmi.
6. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione o autorizzazione, non possono essere rilasciate concessioni o autorizzazioni o comunque riconosciuti altri titoli legittimanti che consentano di irradiare più del 20 per cento delle reti televisive o radiofoniche in tecnica analogica in ambito nazionale.
7. Le reti in tecnica analogica eccedenti i limiti di cui al comma precedente nonché i programmi in tecnica digitale che superino i limiti di cui ai commi 4, 5 possono trasmettere esclusivamente via satellite o via cavo.
8. I limiti di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 non si applicano alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
9. Resta fermo l’intervento sulle posizioni dominanti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela della concorrenza, nonché l’applicazione da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni degli obblighi specifici relativi agli operatori di rete e ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica derivanti dal recepimento nell’ordinamento italiano di direttive comunitarie in materia di comunicazioni elettroniche.

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10. È abrogato l’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Conseguentemente:
a) sostituire la rubrica dell’articolo 2 con la seguente: (Norme a tutela del pluralismo informativo ed altre misure a tutela della concorrenza e del pluralismo nella fase di transizione al digitale);
b) all’articolo 3, al comma 2 e al comma 4, sostituire le parole: i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche con le seguenti: i soggetti che superino i limiti al numero di canali diffusi via etere terrestre in tecnica analogica previsti dalla presente legge.
2. 232. De Zulueta.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
1. Sono vietati la costituzione ed il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo informativo come definite nei commi successivi.
2. Realizza una posizione lesiva del pluralismo informativo il fatto che i contenuti audiovisivi, in formato analogico o digitale, comunicati al pubblico mediante reti di comunicazione elettronica attribuibili a una impresa, anche attraverso soggetti controllati o collegati alla medesima, raggiungono nella media annuale, attraverso qualsiasi rete di comunicazione elettronica, una quota di audience nazionale pari al 35 per cento.
3. Realizza altresì una posizione lesiva del pluralismo informativo il fatto che una impresa, anche attraverso soggetti controllati o collegati, raggiunga nella diffusione di contenuti audiovisivi di cui al comma 2, attraverso qualsiasi rete di comunicazione elettronica, una quota di audience nazionale pari al 30 per cento, qualora tale impresa raggiunga una percentuale di pubblico nazionale pari al 35 per cento in almeno uno ovvero nel complesso dei mercati dei media affini, come definiti nel comma 5.
4. Sono escluse dal computo della media annuale della quota di audience di cui ai commi 2 e 3 le quote di ascolto relative alle parti di programmazione la cui responsabilità editoriale sia affidata interamente a persone fisiche o giuridiche indipendenti dal fornitore di contenuti audiovisivi di cui si calcolano le quote di ascolto medesime.
5. Ai sensi del comma 3 si considerano media affini: attività di diffusione radiofonica; editoria di quotidiani e periodici; editoria elettronica, anche per il tramite di Internet; diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ogni tre anni rivede l’elencazione di cui al precedente comma 5 e, qualora lo reputi necessario, previo parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, presenta una Relazione al Parlamento contenente proposte di modifica del suddetto elenco alla luce degli sviluppi tecnologici e delle abitudini degli utenti finali, tenendo conto dei seguenti parametri: a) capacità di ciascun mezzo di comunicazione di influenzare la formazione delle opinioni, anche alla luce del contenuto informativo eventualmente espresso e delle sue forme e modalità di comunicazione; b) capacità di influenzare la cultura, le abitudini e gli stili di vita; c) costi e modalità tecniche di accesso e fruizione di ciascun mezzo di comunicazione.
7. Qualora l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti, che un’impresa si trovi in posizione lesiva del pluralismo informativo, ai sensi dei commi 2 e 3, interviene affinché tale posizione venga sollecitamente rimossa, proponendo all’impresa la rinuncia a quote di partecipazione in società ad essa attribuibili.
8. I limiti di cui ai precedenti commi 2 e 3 non si applicano alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
9. Resta fermo l’intervento sulle posizioni dominanti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela della concorrenza, nonché l’applicazione

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da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni degli obblighi specifici relativi agli operatori di rete e ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica derivanti dal recepimento nell’ordinamento italiano di direttive comunitarie in materia di comunicazioni elettroniche.
10. È abrogato l’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell’articolo 2 con la seguente: (Norme a tutela del pluralismo informativo ed altre misure a tutela della concorrenza e del pluralismo nella fase di transizione al digitale).
2. 236.De Zulueta.

Sostituire i commi l, 2 e 3 con il seguente:
1. Fino al 30 novembre 2010, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, anche sulla base dei dati economici acquisiti attraverso l’Informativa economica di sistema di cui alla delibera 129/02/CONS e successive modificazioni e integrazioni, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indica i soggetti che, nell’anno solare precedente, anche attraverso soggetti controllati o collegati, hanno realizzato più del 45 per cento del totale dei ricavi afferenti al settore televisivo riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo, e avvia nei loro confronti un procedimento istruttorio, nel rispetto del principio del contraddittorio, atto ad accertare l’esistenza di una posizione di preminente forza di mercato lesiva del pluralismo. Ai fini dell’accertamento, l’Autorità tiene conto, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all’interno del sistema, delle barriere all’ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell’impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi. In caso di accertamento di una posizione di preminente forza di mercato lesiva del pluralismo, l’Autorità applica i rimedi di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. L’Autorità non provvede ai sensi del comma che precede qualora il superamento della soglia del 45 per cento sia determinato esclusivamente da crescita interna dell’impresa.
* 2. 17.Tassone, Oppi, Barbieri.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:
1. Fino al 30 novembre 2010, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, anche sulla base dei dati economici acquisiti attraverso l’Informativa economica di sistema di cui alla delibera 129/02/CONS e successive modificazioni e integrazioni, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indica i soggetti che, nell’anno solare p precedente, anche attraverso soggetti controllati o collegati, hanno realizzato più del 45 per cento del totale dei ricavi afferenti al settore televisivo riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo, e avvia nei loro confronti un procedimento istruttorio, nel rispetto del principio del contraddittorio, atto ad accertare l’esistenza di una posizione di preminente forza di mercato lesiva del pluralismo. Ai fini dell’accertamento, l’Autorità tiene conto, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all’interno del sistema, delle barriere all’ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell’impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi. In caso di accertamento di una posizione di preminente forza di mercato lesiva del pluralismo, l’Autorità applica i rimedi di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. l77. L’Autorità non provvede ai sensi del comma che precede qualora il superamento della soglia del 45 per cento sia determinato esclusivamente da crescita interna dell’impresa.
* 2. 109.Romani, Sanza, Testoni.

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Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:
1. Fino al 30 novembre 2010, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, anche sulla base dei dati economici acquisiti attraverso l’Informativa economica di sistema di cui alla delibera 129/02/CONS e successive modificazioni e integrazioni, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indica i soggetti che, nell’anno solare precedente, anche attraverso soggetti controllati o collegati, hanno realizzato più del 45 per cento del totale dei ricavi afferenti al settore televisivo riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo, e avvia nei loro confronti un procedimento istruttorio, nel rispetto del principio del contraddittorio, atto ad accertare l’esistenza di una posizione di preminente forza di mercato lesiva del pluralismo. Ai fini dell’accertamento, l’Autorità tiene conto, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all’interno del sistema, delle barriere all’ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell’impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi. In caso di accertamento di una posizione di preminente forza di mercato lesiva del pluralismo, l’Autorità applica i rimedi di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. L’Autorità non provvede ai sensi del comma che precede qualora il superamento della soglia del 45 per cento sia determinato esclusivamente da crescita interna dell’impresa.
* 2. 165.Moffa, Bono, Ciccioli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del pluralismo nel sistema radio televisivo. A tali fini la raccolta, per almeno due anni consecutivi, da parte di un medesimo soggetto, anche tramite società controllate o collegate secondo quanto previsto dall’articolo 43, commi 13, 14 e 15, del decreto legislativo 321 luglio 2005, n. 177 di oltre il 45 per cento delle risorse del settore televisivo generalista gratuito o del settore televisivo a pagamento costituisce indizio rilevante ai fini dell’accertamento di situazioni di rischio per il pluralismo, a meno che essa sia dovuta a sviluppo spontaneo dell’impresa, e non ad acquisizioni del controllo di altre imprese o parti di esse. Per «risorse del settore televisivo» ai sensi del comma che precede si intendono tutti i proventi ottenuti mediante trasmissioni televisive, anche pubblicitarie, gratuite per l’utente od a pagamento, effettuate via etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo. Ai fini dell’accertamento, l’Autorità tiene conto, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all’interno del sistema, delle barriere all’ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell’impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi. In caso di accertamento di una posizione di preminente forza di mercato lesiva del pluralismo, l’Autorità applica i rimedi di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
** 2. 110.Romani, Sanza, Testoni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del pluralismo nel sistema radio televisivo. A tali fini la raccolta, per almeno due anni consecutivi, da parte di un medesimo soggetto, anche tramite società controllate o collegate secondo quanto previsto dall’articolo 43, commi 13, 14 e 15, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 di oltre il 45 per cento delle risorse del settore televisivo generalista gratuito o del settore televisivo a pagamento costituisce indizio rilevante ai fini dell’accertamento di situazioni di rischio per il pluralismo, a meno che essa sia dovuta a sviluppo spontaneo dell’impresa, e non ad acquisizioni del controllo di altre imprese o parti di esse. Per «risorse del settore televisivo» ai sensi del comma che precede si intendono tutti i proventi ottenuti mediante trasmissioni televisive, anche pubblicitarie,

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gratuite per l’utente od a pagamento, effettuate vira etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo. Ai fini dell’accertamento, l’Autorità tiene conto, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all’interno del sistema, delle barriere all’ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell’impresa nonché degli indici quantitativi dir diffusione dei programmi radiotelevisivi. In caso di accertamento di una posizione di preminente forza di mercato lesiva del pluralismo, l’Autorità applica i rimedi di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
** 2. 166.Bono, Moffa, Ciccioli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del pluralismo nel sistema dell’informazione. A tali fini la raccolta, per almeno due anni consecutivi, da parte di un medesimo soggetto, anche tramite società controllate o collegate secondo quanto previsto dall’articolo 43, commi 13, 14 e 15 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 di oltre il 45 per cento delle risorse del sistema dell’informazione e costituisce indizio rilevante ai fini dell’accertamento di situazioni di rischio per il pluralismo, a meno che essa sia dovuta a sviluppo spontaneo dell’impresa, e non ad acquisizioni del controllo di altre imprese o parti di esse. Per «risorse del sistema dell’informazione» ai sensi del comma che precede si intendono tutti i proventi ottenuti mediante trasmissioni televisive anche pubblicitarie, gratuite per l’utente od a pagamento, effettuate via etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo, nonché mediante vendita di quotidiani e periodici e dei relativi spazi pubblicitari. Ai fini dell’accertamento, l’Autorità tiene conto, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all’interno del sistema, delle barriere all’ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell’impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi e della stampa. In caso di accertamento di una posizione di preminente forza di mercato lesiva del pluralismo, l’Autorità applica i rimedi di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
2. 112.Romani, Sanza, Testoni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del pluralismo nel sistema radiotelevisivo e della stampa. A tali fini la raccolta, per almeno due anni consecutivi, da parte di un medesimo soggetto, anche tramite società controllate o collegate secondo quanto previsto dall’articolo 143, commi 13, 14 e 15 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 di oltre il 45 per cento del totale dei ricavi del settore televisivo sia generalista gratuito che a pagamento, riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo e dei ricavi del settore della stampa quotidiana e periodica, costituisce una soglia di attenzione. Quanto sopra non si applica qualora il superamento sia dovuto a sviluppo spontaneo dell’impresa e non ad acquisizioni del controllo di altre imprese o parti di esse. Ai fini dell’accertamento. L’Autorità tiene conto, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all’interno del sistema, delle barriere all’ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell’impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi e della stampa. In caso di accertamento di una posizione di preminente forza di mercato lesiva del pluralismo, l’Autorità applica i rimedi di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
2. 113.Romani, Sanza, Testoni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del pluralismo nel sistema radiotelevisivo. A tali fini

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la raccolta, per almeno due anni consecutivi, da parte di un medesimo soggetto, anche tramite società controllate o collegate secondo quanto previsto dall’articolo 43, commi 13, 14 e 15 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 di oltre il 45 per cento del totale dei ricavi del settore televisivo sia generalista gratuita che a pagamento, riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo costituisce una soglia di attenzione. Quanto sopra non si applica qualora il superamento sia dovuto a sviluppo spontaneo dell’impresa e non ad acquisizioni del controllo di altre imprese o parti di esse. Ai fini dell’accertamento, l’Autorità tiene conto, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all’interno del sistema, delle barriere all’ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell’impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi. In caso di accertamento di una posizione di preminente forza di mercato lesiva del pluralismo, l’Autorità applica i rimedi di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
2. 111.Romani, Sanza, Testoni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Costituiscono una posizione dominante, vietata ai sensi dell’articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di seguito denominato «decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177», come modificato dalla presente legge, il conseguimento anche attraverso soggetti controllati o collegati:
a) di ricavi pubblicitari superiori al 15 per cento, realizzati da una singola rete o da un canale, del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo, riferito alle trasmissioni via etere terrestre, via satellite e via cavo;
b) di proventi per una quota superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre, via satellite e via cavo derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti erariali, da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione, da convenzioni pubbliche, da offerta televisiva a pagamento.

Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo 2, sopprimere le parole: nella fase di transizione al digitale.

Conseguentemente al comma 3, sopprimere le parole: facenti capo a soggetti.

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: al 16 per cento del tempo di ciascuna ora di programmazione con le seguenti: al 4 per cento del tempo di ciascuna ora di programmazione da parte della concessionaria del servizio pubblico generale e del 10 per cento del tempo di ciascuna ora di programmazione da parte dei soggetti diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
2. 5.Giulietti, Rotondo, Attili.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Costituiscono una posizione dominante, vietata ai sensi dell’articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di seguito denominato «decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177», come modificato dalla presente legge, il conseguimento anche attraverso soggetti controllati o collegati:
a) di ricavi pubblicitari superiori al 15 per cento, realizzati da una singola rete o da un canale, del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo, riferito alle trasmissioni via etere terrestre, via satellite e via cavo;
b) di proventi per una quota superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre,

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via satellite e via cavo derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti erariali, da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione, da convenzioni pubbliche, da offerta televisiva a pagamento.

Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo 2, sopprimere le parole: nella fase di transizione al digitale.

Conseguentemente al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: facenti capo a soggetti.

Conseguentemente al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: al 16 per cento del tempo di ciascuna ora di programmazione, con le seguenti: al 6 per cento del tempo di ciascuna ora di programmazione a parte della concessionaria del servizio pubblico generale e del 12 per cento del tempo di ciascuna ora di programmazione da parte dei soggetti diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
2. 13.Giulietti, Rotondo, Attili.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Costituiscono una posizione dominante, vietata ai sensi dell’articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di seguito denominato «decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177», come modificato dalla presente legge, il conseguimento anche attraverso soggetti controllati o collegati:
a) di ricavi pubblicitari superiori al 15 per cento, realizzati da una singola rete o da un canale, del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo, riferito alle trasmissioni via etere terrestre, via satellite e via cavo;
b) di proventi per una quota superiore al 30 per cento delle risorse dei settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre, via satellite e via cavo derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti erariali, da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione, da convenzioni pubbliche, da offerta televisiva a pagamento.

Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo 2, sopprimere le seguenti parole: nella fase di transizione al digitale.

Conseguentemente al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: facenti capo a soggetti.

Conseguentemente al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: al 16 per cento del tempo di ciascuna ora di programmazione con le seguenti: al 9 per cento del tempo di ciascuna or di programmazione.
2. 4.Giulietti, Rotondo, Attili.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Costituiscono una posizione dominante, vietata ai sensi dell’articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di seguito denominato «decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177», come modificato dalla presente legge, il conseguimento anche attraverso soggetti controllati o collegati:
a) di ricavi pubblicitari superiori al 15 per cento, realizzati da una singola rete o da un canale, del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo, riferito alle trasmissioni via etere terrestre, via satellite e via cavo;
b) di proventi per una quota superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre, via satellite e via cavo derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti erariali, da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da

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sponsorizzazioni al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione, da convenzioni pubbliche, da offerta televisiva a pagamento.

Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo 2, sopprimere le seguenti parole: nella fase di transizione al digitale.

Conseguentemente al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: facenti capo a soggetti.

Conseguentemente al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: al 16 per cento del tempo di ciascuna ora di programmazione, con le seguenti: al 10 per cento del tempo di ciascuna ora di programmazione da parte della concessionaria del servizio pubblico generale e del 16 per cento del tempo di ciascuna ora di programmazione da parte dei soggetti diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
2. 12.Giulietti, Rotondo, Attili.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Costituiscono una posizione dominante, vietata ai sensi dell’articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 di seguito denominato «decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177», come modificato dalla presente legge, il conseguimento anche attraverso soggetti controllati o collegati:
a) di ricavi pubblicitari superiori al 15 per cento, realizzati da una singola rete o da un canale, del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo, riferito alle trasmissioni via etere terrestre, via satellite e via cavo;
b) di proventi per una quota superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre, via satellite e via cavo derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti erariali, da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione, da convenzioni pubbliche, da offerta televisiva a pagamento.

Conseguentemente, all’articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a presentare all’Autorità un piano per una ristrutturazione che consenta di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. L’Autorità, valutato il piano di ristrutturazione, sentita la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indica il termine entro cui deve essere istituita l’emittente di cui al presente comma.
2. 1.Giulietti, Rotondo, Attili.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Costituiscono una posizione dominante, vietata ai sensi dell’articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di seguito denominato «decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177», come modificato dalla presente legge, il conseguimento anche attraverso soggetti controllati o collegati:
a) di ricavi pubblicitari superiori al 15 per cento, realizzati da una singola rete o da un canale, del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo, riferito alle trasmissioni via etere terrestre, via satellite e via cavo;
b) di proventi per una quota superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre, via satellite e via cavo derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti erariali, da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da

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sponsorizzazioni al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione, da convenzioni pubbliche, da offerta televisiva a pagamento.

Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo 2, sopprimere le parole: nella fase di transizione al digitale.

Conseguentemente al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: facenti capo a soggetti.
2. 10.Giulietti, Rotondo, Attili.

Al comma 1 sostituire le parole: fino al 30 novembre 2012 con le seguenti: fino al 30 novembre 2010.
* 2. 18.Oppi, Barbieri, Tassone.

Al comma 1, sostituire le parole: fino al 30 novembre 2012 con le seguenti: fino al 30 novembre 2010.
* 2. 114.Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 1, sostituire le parole: fino al 30 novembre 2012 con le seguenti: fino al 30 novembre 2010.
* 2. 167.Moffa, Bono, Ciccioli.

Al comma l, sostituire le parole: 30 novembre 2012 con le seguenti: con le seguenti 2010.
* 2. 196.Caparini, Goisis.

Al comma 1 sopprimere le parole: e comunque fino alla completa conversione delle reti alla tecnologia digitale.
** 2. 115. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 1 sopprimere le parole: e comunque fino alla completa conversione delle reti alla tecnologia digitale.
** 2. 168. Bono, Moffa, Ciccioli.

Al comma 1 sostituire le parole da: 45 per cento sino a via cavo con le seguenti: 35 per cento del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo, riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia analogica, e superiori al 45 per cento del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo, riferito alle trasmissioni vie etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo.
* 2. 8. Giulietti, Rotondo, Attili.

Al comma 1 sostituire le parole da: 45 per cento sino a via cavo con le seguenti: 35 per cento del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo, riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia analogica, e superiori al 45 per cento del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo, riferito alle trasmissioni vie etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo.
* 2. 25. Sasso, Rotondo Attili.

Al comma 1 sostituire le parole da: 45 per cento sino a via cavo con le seguenti: 35 per cento del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo, riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia analogica, e superiori al 45 per cento del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo, riferito alle trasmissioni vie etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo.
* 2. 29. Balducci.

Al comma 1 sostituire le parole da: 45 per cento sino a via cavo con le seguenti: 35 per cento del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo, riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia analogica, e superiori al 45 per cento del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo, riferito alle trasmissioni vie

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etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo.
* 2. 102. Carbonella.

Al comma 1 sostituire le parole da: 45 per cento sino a via cavo con le seguenti: 35 per cento del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo, riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia analogica, e superiori al 45 per cento del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo, riferito alle trasmissioni vie etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo.
* 2. 225. Pedrini.

Al comma 1 sostituire le parole: 45 per cento con le seguenti: 35 per cento.
** 2. 7. Giulietti, Rotondo, Attili.

Al comma 1 sostituire le parole: 45 per cento con le seguenti: 35 per cento.
** 2. 26. Sasso, Rotondo, Attili.

Al comma 1 sostituire le parole: 45 per cento con le seguenti: 35 per cento.
** 2. 28. Balducci.

Al comma 1 sostituire le parole: 45 per cento con le seguenti: 35 per cento.
** 2. 37. Falomi, Mario Ricci, Titti De Simone, Vladimir Luxuria Guadagno, Olivieri, Locatelli.

Al comma 1 sostituire le parole: 45 per cento con le seguenti: 35 per cento.
** 2. 40. De Zulueta.

Al comma 1 sostituire le parole: 45 per cento con le seguenti: 35 per cento.
** 2. 101. Carbonella.

Al comma 1 sostituire le parole: 45 per cento con le seguenti: 39 per cento.
2. 33. Sgobio, Tranfaglia, Soffritti.

Al comma 1 sostituire le parole: 45 per cento con le seguenti: 40 per cento.
2. 220. Pedrini.

Al comma 1, sostituire le parole: del totale dei ricavi pubblicitari con le seguenti: sulla base del calcolo dei ricavi ottenuti da:
a) offerta al pubblico di contenuti audiovisivi dietro corrispettivi da parte dell’utente sotto qualsiasi forma, secondo un palinsesto predefinito oppure a scelta dell’utente, inclusa la fornitura su richiesta individuale, qualunque sia la piattaforma utilizzata;
b) diffusione di contenuti audiovisivi promozionali o pubblicitari di ogni natura, al netto delle spettanze delle concessionarie di pubblicità e degli altri intermediari, qualunque sia la piattaforma utilizzata;
c) finanziamento del servizio pubblico televisivo al netto dei diritti dell’erario;
d) proventi da convenzioni con enti pubblici relative alla produzione ed alla diffusione di audiovisivi.
2. 237. Caparini, Goisis.

Al comma 1, sostituire le parole: del totale dei ricavi pubblicitari con le seguenti: qualunque sia la piattaforma utilizzata sulla base del calcolo dei ricavi derivanti dall’offerta al pubblico di contenuti audiovisivi dietro corrispettivi da parte dell’utente sotto qualsiasi forma, inclusa la fornitura su richiesta individuale, dalla diffusione di contenuti audiovisivi promozionali o pubblicitari di ogni natura al netto delle spettanze delle concessionarie di pubblicità e degli altri intermediari, dal finanziamento del servizio

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pubblico televisivo al netto dei diritti dell’erario, dai proventi da convenzioni con enti pubblici relative alla produzione ed alla diffusione di audiovisivi.
2. 198. Caparini, Goisis.

Al comma 1, sostituire le parole: del totale dei ricavi pubblicitari, con le seguenti: sulla base del calcolo dei ricavi derivanti dalla trasmissione via etere terrestre in tecnica analogica e digitale, via satellite, via cavo.
2. 199. Caparini, Goisis.

Al comma 1, sostituire le parole: del totale dei ricavi pubblicitaria con le seguenti: sulla base del calcolo dei ricavi derivanti dalla pubblicità, dal canone, dalle convenzioni stipulate e dagli abbonamenti sottoscritti.
2. 197. Caparini, Goisis.

Al comma 1, sostituire le parole da: posizione dominante sino alla fine del comma, con le seguenti: posizione rilevante.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: soggetti in posizione dominante ai sensi del comma 1 con le seguenti: soggetti in posizione dominante ai sensi del diritto antitrust comunitario e nazionale.
2. 158. Fabris.

Al comma 1 sostituire le parole da: posizione dominante sino alla fine del comma, con le seguenti: posizione di preminente forza di mercato.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: soggetti in posizione dominante ai sensi del comma 1 con le seguenti: soggetti in posizione dominante ai sensi del diritto antitrust comunitario e nazionale.
2. 157. Fabris.

Al comma 1, sostituire la parola: dominante e aggiungere conseguentemente dopo la parola: vietata le seguenti: posizione vietata in quanto lesiva del pluralismo.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: dominante fino alla fine del periodo, con le seguenti: vietata ai sensi del comma 1, trasmette pubblicità in misura non superiore al 16 per cento del tempo di ciascuna ora di programmazione incluse le telepromozioni.
* 2. 6. Giulietti, Rotondo, Attili.

Al comma 1, sostituire la parola da: dominante fino alla fine del comma, con le seguenti: posizione vietata in quanto lesiva del pluralismo.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: dominante fino alla fine del periodo, con le seguenti: vietata ai sensi del comma 1, trasmette pubblicità in misura non superiore al 16 per cento del tempo di ciascuna ora di programmazione incluse le telepromozioni.
* 2. 44. De Zulueta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All’articolo 43, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «per una quota superiore al 30 per cento dei ricavi complessivi del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo o comunque diffuse anche per il tramite di internet o altre piattaforme distributive innovative. I ricavi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti

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da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell’erario, nonché da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Ciascuna emittente televisiva facente capo a soggetti nella situazione di cui al comma 1 o al comma 1-bis riduce gli affollamenti pubblicitari orari previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di 2 punti percentuali per ciascuna ora di programmazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti nella situazione di cui al comma 1 che abbiano trasferito su una diversa piattaforma trasmissiva una o più emittenti televisive già operanti su frequenze terrestri in tecnica analogica.
2. 105. Beltrandi.

Al comma 2, dopo le parole: la medesima Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiungere le seguenti: , sentito il parere vincolante dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sulla situazione di forza economica che consenta al soggetto che la detiene e che la esercita di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato e di tenere un comportamento alquanto indipendente nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e dei consumatori, anche e indipendentemente dal superamento del limite di cui al comma 1.
2. 161. Fabris.

Al comma 2, dopo le parole: la medesima Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiungere le seguenti: sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2. 159. Fabris.

Al comma 2, dopo le parole: hanno superato il limite di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: costituiscono una posizione dominante ai sensi del diritto antitrust comunitario e nazionale.
2. 160. Fabris.

Al comma 2, sostituire le parole: a decorrere dal 1o gennaio successivo con le seguenti: entro i successivi trecentosessantacinque giorni.
* 2. 116. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 2 sostituire le parole: a decorrere dal 1o gennaio successivo con le seguenti: entro i successivi trecentosessantacinque giorni.
* 2. 169. Moffa, Bono, Ciccioli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e irroga una sanzione pecuniaria fino al 2 per cento del fatturato nel settore pubblicitario realizzato nell’anno precedente a quello in cui la violazione è stata accertata.
2. 219. Pedrini.

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: In fase di prima applicazione, l’Autorità indica, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti che, nell’anno solare precedente, hanno superato il limite di cui al comma 1 e, contestualmente all’accertamento, richiede loro l’adozione, entro i tre mesi successivi, delle disposizioni previste dal comma 3.
* 2. 35. Falomi, Mario Ricci, De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Olivieri, Locatelli.

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: In fase di prima applicazione, l’Autorità indica, entro e non oltre

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3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti che, nell’anno solare precedente, hanno superato il limite di cui al comma 1 e, contestualmente all’accertamento, richiede loro l’adozione, entro i 3 mesi successivi, delle disposizioni previste dal comma 3.
* 2. 11. Giulietti, Rotondo, Attili.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In fase di prima applicazione, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indica i soggetti che hanno superato il limite di cui al comma 1 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e richiede loro l’adozione delle misure previste dal comma 3 a decorrere dai successivi 60 giorni.
2. 106. Beltrandi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il comma 3 dell’articolo 23, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo unico della radiotelevisione, è sostituito dal seguente:
«3. Un medesimo soggetto può detenere, anche tramite società controllate e/o collegate, un numero plurimo di emittenti televisive in ambito locale. Tali emittenti televisive, sono tenute al rispetto dei limiti di interconnessione di cui al comma 3, dell’articolo 29.».
2. 206. Caparini, Goisis.

Sopprimere il comma 3.
2. 200. Caparini, Goisis.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: in posizione dominante ai sensi del comma 1 con le seguenti: che avessero superato i limiti di cui al comma 1.
*2. 117. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: in posizione dominante ai sensi del comma 1 con le seguenti: che avessero superato i limiti di cui al comma 1.
* 2. 170. Bono, Moffa, Ciccioli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: non superiore al 16 per cento del tempo di ciascuna ora di programmazione con le seguenti: compresa tra il 10 e il 16 per cento del tempo di ciascuna ora di programmazione in proporzione all’entità del superamento del limite di cui al comma 1, stabilita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. 36. Falomi, Mario Ricci, De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Olivieri, Locatelli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: non superiore al 16 per cento con le seguenti: non superiore al 15 per cento.
2. 221. Pedrini.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In fase di prima applicazione, l’Autorità indica, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i soggetti che dai dati dell’ultimo bilancio approvato risultano aver superato il limite di cui al comma 1, e richiede loro l’adozione delle misure previste entro il termine di sessanta giorni dall’accertamento.
* 2. 223. Carra.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In fase di prima applicazione, l’Autorità indica, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i soggetti che dai dati dell’ultimo bilancio approvato risultano aver superato il limite di cui al comma 1, e richiede loro l’adozione delle misure previste entro il termine di sessanta giorni dall’accertamento.
* 2. 231. De Biasi.

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Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
** 2. 34. Falomi, Ricci, De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Olivieri, Locatelli.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
** 2. 222. Pedrini.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
** 2. 42. De Zulueta.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
** 2. 218. Pedrini.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
** 2. 163. Lusetti.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: abbiano trasferito con le seguenti: , all’esito dell’accertamento, trasferiscono.
2. 162. Lusetti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero, che cessino la trasmissione di pubblicità su una o più emittenti.
* 2. 3. Giulietti, Rotondo, Attili.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero, che cessino la trasmissione di pubblicità su una o più emittenti.
* 2. 41. De Zulueta.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche su significative aree territoriali del Paese.
** 2. 118. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche su significative aree territoriali del Paese.
** 2. 171. Moffa, Bono, Ciccioli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano altresì ai soggetti che, su ciascuno dei multiplex di loro titolarità, abbiano ceduto a fornitori di contenuti indipendenti, non riconducibili a società controllanti, controllate o collegate, almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva disponibile.
* 2. 119. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano altresì ai soggetti che, su ciascuno dei multiplex di loro titolarità, abbiano ceduto a fornitori di contenuti indipendenti, non riconducibili a società controllanti, controllate o collegate, almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva disponibile.
* 2. 172. Bono, Moffa, Ciccioli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano altresì ai soggetti che abbiano proceduto alla digitalizzazione degli impianti di trasmissione nell’osservanza del programma di attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale definito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
** 2. 120. Romani, Sanza, Testoni.

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Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano altresì ai soggetti che abbiano proceduto alla digitalizzazione degli impianti di trasmissione nell’osservanza del programma di attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale definito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
** 2. 173. Moffa, Bono, Ciccioli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano altresì ai soggetti che abbiano proceduto alla predisposizione degli impianti alla trasmissione in tecnica digitale sull’intero territorio nazionale.
* 2. 121. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano altresì ai soggetti che abbiano proceduto alla predisposizione degli impianti alla trasmissione in tecnica digitale sull’intero territorio nazionale.
* 2. 174. Bono, Moffa, Ciccioli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che abbiano proceduto alla predisposizione degli impianti alla trasmissione in tecnica digitale nel territorio di regioni che rappresentino almeno il 50 per cento del territorio nazionale.
2. 122. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che abbiano avviato le trasmissioni di almeno due nuovi canali nazionali in tecnica digitale terrestre.
2. 123. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che abbiano avviato la sperimentazione delle trasmissioni in alta definizione nelle aree ove i medesimi soggetti abbiano cessato le trasmissioni in tecnica analogica.
2. 124. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le società concessionarie di vendita spazi pubblicitari, per conto delle reti televisive nazionali, sono tenute a presentare alle Autorità di garanzia nelle comunicazioni e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, i listini relativi ai prezzi di vendita trimestrali, semestrali o annuali, specificando nella comunicazione i diversi prezzi per fascia oraria. Nel corso di durata del listino le concessionarie non potranno attuare una scala sconti, a favore degli inserzionisti, eccedente il valore del 10 per cento rispetto al prezzo di listino stesso da loro indicato alle Autorità. L’Autorità per le garanzie e nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato vigileranno sull’applicazione di tale norma attraverso specifico controlli.

Conseguentemente all’articolo 5 dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Nel caso di mancato rispetto della norma dell’articolo 2, comma 3-bis, ognuno dei tre soggetti coinvolti, e specificamente la concessionaria, la rete televisiva e l’inserzionista, è sottoposto al pagamento di una ammenda da corrispondere entro 90 giorni dall’accertamento della violazione. Tale sanzione amministrativa sarà, per ognuno dei soggetti, pari al doppio del valore eccedente il valore di sconto massimo consentito. Qualora la violazione accertata sia ripetuta, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone nei confronti del soggetto esercente l’emittente la sospensione

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dell’attività da 1 a 10 giorni, e nei casi più gravi, per un periodo non superiore a sei mesi.
2. 38. Falomi, Mario Ricci, Titti De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Olivieri, Locatelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni annualmente, nel corso della relazione al Parlamento, comunica, dopo aver valutato il fatturato complessivo determinato dalla vendita di spazi pubblicitari nei vari media operanti sul territorio italiano, anche la valutazione del costo contatto medio in Italia. Si intende per costo-contatto il valore unitario che un inserzionista corrisponde alla concessionaria di un medium per ogni lettore o spettatore raggiunto dal messaggio pubblicitario veicolato dal medium stesso. Allo scopo di valutare l’efficienza del sistema della comunicazione nazionale, in relazione a quello degli altri Paesi europei e per la definizione dell’ammontare delle tariffe di concessione e/o autorizzazione, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni procederà alla valutazione della relazione esistente tra il costo contatto di cui al presente comma e il reddito medio pro capite e il prodotto interno lordo in Italia, ottenendo in tal modo due coefficienti attraverso i quali l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, con apposito regolamento emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, calcolerà il pagamento dovuto per i canoni di concessione e di autorizzazione di utilizzo delle frequenze.
2. 39. Falomi, Mario Ricci, Titti De Simone, Vladimir Luxuria Guadagno, Olivieri, Locatelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il trasferimento di una o più reti su altra piattaforma trasmissiva avviene, in coordinamento con quanto definito all’articolo 3, secondo un piano progressivo che i soggetti interessati comunicano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nei centottanta giorni successivi all’indicazione di cui al comma 2, secondo modalità e tempi concordati tra i soggetti coinvolti e la medesima Autorità.
* 2. 125. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il trasferimento di una o più reti su altra piattaforma trasmissiva avviene, in coordinamento con quanto definito all’articolo 3, secondo un piano progressivo che i soggetti interessati comunicano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nei centottanta giorni successivi all’indicazione di cui al comma 2, secondo modalità e tempi concordati tra i soggetti coinvolti e la medesima Autorità.
* 2. 175. Moffa, Bono, Ciccioli.

Sopprimere i commi 4 e 5.
** 2. 126. Romani, Sanza, Testoni.

Sopprimere i commi 4 e 5.
** 2. 176. Moffa, Bono, Ciccioli.

Sopprimere i commi 4 e 5.
** 2. 214. Caparini, Goisis.

Sopprimere il comma 4.
2. 201. Caparini, Goisis.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il comma 2 dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005 è sostituito dal seguente:
«2. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio

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pubblico generale radiotelevisivo e diversi dai fornitori di contenuti a pagamento per qualsiasi piattaforma non può eccedere il 15 per cento dell’orario giornaliero di programmazione e il 20 per cento di ogni ora; un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell’articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea. La trasmissione di messaggi pubblicitari trasmessi da parte di fornitori di contenuti a pagamento per qualsiasi piattaforma non può eccedere il 12 per cento di ogni ora».
* 2. 219. Barbieri, Tassone, Oppi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il comma 2 dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005, è sostituito dal seguente:
«2. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e diversi dai fornitori di contenuti a pagamento per qualsiasi piattaforma non può eccedere il 15 per cento dell’orario giornaliero di programmazione e il 20 per cento di ogni ora; un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell’articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea. La trasmissione di messaggi pubblicitari trasmessi da parte di fornitori di contenuti a pagamento per qualsiasi piattaforma non può eccedere il 12 per cento di ogni ora».
* 2. 128. Romani, Sanza, Testoni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole da: «La trasmissione di spot» fino a: «18 per cento ogni ora», sono sostituite dalle seguenti:
«Le trasmissioni di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle eminenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 10 per cento dell’orario giornaliero di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora».

Conseguentemente, all’articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis.. In caso di omessa adozione delle misure di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga subito una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro per ogni secondo di pubblicità, nell’ambito di ogni giorno, andato inonda oltre i limiti, da versarsi entro sette giorni dallo sforamento dei limiti stessi, salvo restituzione, all’esito del procedimento condotto secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1. Tutti i proventi derivanti dalla presente norma con confluiranno nell’unità previsionale di base 1.4.2.5. capitolo 3121 del Ministero delle comunicazioni.
2. 103. Carbonella.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All’articolo 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005 il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e diversi dai fornitori di contenuti a pagamento per qualsiasi piattaforma non può eccedere il 15 per cento dell’orario giornaliero di programmazione e il 20 per

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cento di ogni ora; un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell’articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea».
2. 127. Romani, Sanza, Testoni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All’articolo 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005 il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e diversi dai fornitori di contenuti a pagamento per qualsiasi piattaforma non può eccedere il 15 per cento dell’orario giornaliero di programmazione e il 20 per cento di ogni ora; un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell’articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea». Gli spot pubblicitari trasmessi da parte di fornitori di contenuti a pagamento per qualsiasi piattaforma non può eccedere il 12 per cento di ogni ora».
2. 129. Romani, Sanza, Testoni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Al comma 3 dell’articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «talk show» sono soppresse.
* 2. 132. Romani, Sanza, Testoni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Al comma 3 dell’articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «talk show» sono soppresse.
* 2. 178. Bono, Moffa, Ciccioli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All’articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «contenuto» é aggiunta la seguente: «narrativo».
** 2. 133. Romani, Sanza, Testoni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All’articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «contenuto» é aggiunta la seguente: «narrativo».
** 2. 179. Moffa, Bono, Ciccioli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini» sono soppresse.
* 2. 134. Romani, Sanza, Testoni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini» sono soppresse.
* 2. 180. Bono, Moffa, Ciccioli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005, è aggiunto il seguente:
«2-bis. La trasmissione di messaggi pubblicitari trasmessi da parte di fornitori

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di contenuti a pagamento per qualsiasi piattaforma non può eccedere il 12 per cento di ogni ora».
** 2. 135. Romani, Sanza, Testoni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005, è aggiunto il seguente:
«2-bis. La trasmissione di messaggi pubblicitari trasmessi da parte di fornitori di contenuti a pagamento per qualsiasi piattaforma non può eccedere il 12 per cento di ogni ora».
** 2. 181. Moffa, Bono, Ciccioli.

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
4-bis. All’articolo 38, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole da: «La trasmissione di spot» fino a: «18 per cento di ogni ora» sono sostituire dalle seguenti: «Le trasmissioni di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 10 per cento dell’orario giornaliero di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora.

Conseguentemente, all’articolo 5, comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. In caso di omessa adozione delle misure di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga subito una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro per ogni secondo di pubblicità, nell’ambito di ogni giorno, andato in onda oltre i limiti, da versarsi entro sette giorni dallo sforamento dei limiti stessi, salvo restituzione, all’esito del procedimento condotto secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1. Tutti i proventi derivanti dalla presente norma confluiranno nell’unità previsionale di base 1.4.2.5. capitolo 3121 del Ministero delle Comunicazioni.
* 2. 14. Giulietti, Rotondo, Attili.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Articolo 38, comma 2, del primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole da: «La trasmissione di spot» fino a: «18 per cento di ogno ora» sono sostituite dalle seguenti: «Le trasmissioni di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 10 per cento dell’orario giornaliero di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora.

Conseguentemente, all’articolo 5, comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. In caso di omessa adozione delle misure di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga subito una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro per ogni secondo di pubblicità, nell’ambito di ogni giorno, andato in onda oltre i limiti, da versarsi entro sette giorni dallo sforamento dei limiti stessi, salvo restituzione, all’esito del procedimento condotto secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1. Tutti i proventi derivanti dalla presente norma confluiranno nell’unità previsionale di base 1.4.2.5. capitolo 3121 del Ministero delle Comunicazioni.
* 2. 226. Pedrini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Articolo 38, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole da: «La trasmissione di spot» fino a: «18 per cento di ogni ora» sono sostituite dalle seguenti: «Le trasmissioni di messaggi pubblicitari

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televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 10 per cento dell’orario giornaliero di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora.
** 2. 27. Sasso, Rotondo, Attili.

Al comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Articolo 38, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole da: «TLa trasmissione di spot» fino a: «18 per cento di ogni ora» sono sostituite dalle seguenti: «Le trasmissioni di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 10 per cento dell’orario giornaliero di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora».
** 2. 31. Balducci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Gli spot pubblicitari trasmessi da parte di fornitori di contenuti a pagamento per qualsiasi piattaforma non possono eccedere il 12 per cento di ogni ora».
* 2. 130. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Gli spot pubblicitari trasmessi da parte di fornitori di contenuti a pagamento per qualsiasi piattaforma non possono eccedere il 12 per cento di ogni ora».
* 2. 177. Moffa, Bono, Ciccioli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Gli spot pubblicitari trasmessi da parte di fornitori di contenuti a pagamento per qualsiasi piattaforma non possono eccedere l’8 per cento di ogni ora».
2. 211. Caparini, Goisis.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005, è aggiunto il seguente:
«2-bis. I messaggi pubblicitari trasmessi da parte di fornitori di contenuti a pagamento per qualsiasi piattaforma non può eccedere l’8 per cento di ogni ora».
2. 212. Caparini, Goisis.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005, è aggiunto il seguente:
«2-bis. La trasmissione di messaggi pubblicitari trasmessi da parte di fornitori di contenuti a pagamento per qualsiasi piattaforma non può eccedere il 12 per cento di ogni ora».
2. 131. Romani, Sanza, Testoni.

Sopprimere il comma 5.
2. 202. Caparini, Goisis.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Al comma 1 dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo la parola: «eccezioni» sono aggiunte le seguenti: «esclusi quelli inseriti nella trasmissione di eventi sportivi».
* 2. 138. Romani, Sanza, Testoni.

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Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Al comma 1 dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo la parola: «eccezioni» sono aggiunte le seguenti: «esclusi quelli inseriti nella trasmissione di eventi sportivi».
* 2. 183. Moffa, Bono, Ciccioli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. I commi 2 e 5 dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 177 del 2005 sono soppressi.
** 2. 136. Romani, Sanza, Testoni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. I commi 2 e 5 dell’articolo 37 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono soppressi.
** 2. 182. Bono, Moffa, Ciccioli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Al comma 2 dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 177 del 2005, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono considerate autonome esclusivamente le parti del programma che il telespettatore può identificare come sottoinsiemi distinti e completi rispetto all’insieme del programma, ed il cui contenuto comunicativo può essere apprezzato in modo compiuto, a prescindere dalla visione delle parti che le hanno precedute e di quelle che le seguiranno. Per agevolare la percezione, da parte del telespettatore, della discontinuità tra una parte e l’altra del programma, saranno adottate dall’emittente modalità quali sigle, «stacchetti», indicazioni dei conduttori. Nei giochi a quiz e nelle esibizioni di abilità composti di varie prove si considera «parte autonoma» ciascuna di tali prove, a condizione che essa, anche qualora concorra all’identificazione del vincitore finale, si concluda, alternativamente, con l’individuazione di un proprio vincitore, l’assegnazione di un premio parziale, l’eliminazione o l’ammissione alla fase successiva di uno o più concorrenti».
2. 137. Romani, Sanza, Testoni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il comma 4 dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 177 del 2005, è sostituito dal seguente:
«4. La trasmissione di film realizzati per la televisione, eccetto serie televisive, programmi a puntate e documentari, e di opere cinematografiche può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta per ogni segmento programmato di almeno 30 minuti».
2. 139. Romani, Sanza, Testoni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Al comma 4 dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 177 del 2005, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi:
«Nel caso delle opere cinematografiche e dei film per la televisione è possibile inserire programmi solo nell’intervallo tra i tempi delle medesime. I programmi inseriti dovranno essere caratterizzati da un contenuto editoriale identificabile dallo spettatore, e saranno chiaramente identificati come tali nei palinsesti trasmessi dalle emittenti agli organi di stampa o comunque pubblicati dalle stesse emittenti. Le emittenti adotteranno modalità di trasmissione che permettano allo spettatore di percepire con chiara evidenza la separazione tra i tempi del film e ciascuno dei programmi inseriti nell’intervallo. L’eventuale pubblicità collocata tra i programmi, o nei programmi, inseriti nell’intervallo non sarà computata tra le interruzioni del film».
2. 140. Romani, Sanza, Testoni.

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Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il comma 6 dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 177 del 2005 è sostituito dal seguente:
«6. I programmi per bambini, compresi i cartoni animati, possono essere interrotti da pubblicità o da televendite purché la durata programmata sia superiore ai 30 minuti. Nessuna pubblicità o televendita può essere inserita durante servizi religiosi».
* 2. 20. Tassone, Oppi, Barbieri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
6. Il comma 6 dell’articolo 37 decreto legislativo n. 177 del 2005 è sostituito dal seguente:
«6. I programmi per bambini, compresi i cartoni animati, possono essere interrotti da pubblicità o da televendite purché la durata programmata sia superiore ai 30 minuti. Nessuna pubblicità o televendita può essere inserita durante servizi religiosi».
* 2. 141. Romani, Sanza, Testoni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il comma 6 dell’articolo 37 decreto legislativo n. 177 del 2005 è sostituito dal seguente:
«6. I programmi per bambini possono essere interrotti da pubblicità o da televendite purché la durata programmata sia superiore ai 30 minuti. Nessuna pubblicità o televendita può essere inserita durante servizi religiosi».
2. 142. Romani, Sanza, Testoni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 39 decreto legislativo n. 177 del 2005, è aggiunto il seguente:
«3-bis. L’utilizzo, nel corso di un programma, di prodotti con marchi riconoscibili dallo spettatore è ammesso a condizione che:
a) la programmazione e il contenuto non siano influenzati dal titolare del marchio in modo da compromettere la responsabilità e l’indipendenza editoriale dell’emittente;
b) il programma non contenga alcun invito diretto all’acquisto dei beni contraddistinti dal marchio, né contenga riferimenti ai medesimi beni non funzionali al contenuto editoriale del programma ed aventi mera natura promozionale;
c) lo spettatore dovrà essere informato, nel corso dei titoli di testa, dell’utilizzo di prodotti con marchi visibili all’interno del programma».
2. 143. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 5, dopo le parole: dai messaggi aggiungere le seguenti: e le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13 per cento».

Conseguentemente, all’articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In caso di omessa adozione delle misure di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga subito una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro per ogni secondo di pubblicità, nell’ambito di ogni giorno, andato in onda oltre i limiti, da versarsi entro sette giorni dallo sforamento dei limiti stessi, salvo restituzione, all’esito del procedimento condotto secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1. Tutti i proventi derivanti dalla presente norma confluiranno nell’unità previsionale di base 1.4.2.5. capitolo 3121 del Ministero delle Comunicazioni.
* 2. 15. Giulietti, Rotondo, Attili.

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Al comma 5, dopo le parole: dai messaggi aggiungere le seguenti: e le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13 per cento».

Conseguentemente, all’articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In caso di omessa adozione delle misure di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga subito una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro per ogni secondo di pubblicità, nell’ambito di ogni giorno, andato in onda oltre i limiti, da versarsi entro sette giorni dallo sforamento dei limiti stessi, salvo restituzione, all’esito del procedimento condotto secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1. Tutti i proventi derivanti dalla presente norma confluìto nell’unità previsionale di base 1.4.2.5. capitolo 3121 del Ministero delle comunicazioni.
* 2. 227. Pedrini.

Al comma 5, dopo le parole: dai messaggi aggiungere le seguenti: e le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13 per cento».

Conseguentemente, all’articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In caso di omessa adozione delle misure di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga subito una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro per ogni secondo di pubblicità, nell’ambito di ogni giorno, andato in onda oltre i limiti, da versarsi entro sette giorni dallo sforamento dei limiti stessi, salvo restituzione, all’esito del procedimento condotto secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1. Tutti i proventi derivanti dalla presente norma confluiranno nell’unità previsionale di base 1.4.2.5. capitolo 3121 del mistero delle comunicazioni.
* 2. 104. Carbonella.

Al comma 5, dopo le parole: dai messaggi aggiungere le seguenti: e le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13 per cento».
2. 30. Balducci.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al comma 5 dell’articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sostituire la parola: «messaggi» è sostituita dalla seguente: «spot».
5-ter. Le trasmissioni pubblicitarie consistenti in offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell’acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi possono essere trasmesse esclusivamente dalle concessionarie o autorizzate televisive in ambito locale o dai fornitori di contenuti abilitati nello stesso ambito.
* 2. 9. Giulietti, Rotondo, Attili.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al comma e artico o e decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la parola: «messaggi» è sostituita dalla seguent; ; «spot».
5-ter. Le trasmissioni pubblicitarie consistenti in offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell’acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi possono essere trasmesse esclusivamente dalle concessionarie o autorizzate televisive in ambito locale o dai fornitori di contenuti abilitati nello stesso ambito.
* 2. 43. De Zulueta.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 luglio n. 177 del 2005 le parole: «legislazione vigente in materia» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, nonché alle

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linee guida adottate in materia dal Garante per la protezione dei dati personali».
** 2. 184. Bono, Moffa, Ciccioli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 del 2005 le parole: «legislazione vigente in materia» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, nonché alle linee guida adottate in materia dal Garante per la protezione dei dati personali».
* 2. 145. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «legislazione vigente in materia» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, successive integrazioni e modifiche».
2. 144. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Al comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «legislazione vigente in materia» sono aggiunte le seguenti: «e alle pronunce e linee guida emesse dal Garante per la protezione dei dati personali.
* 2. 22. Barbieri, Tassone, Oppi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «legislazione vigente in materia» sono aggiunte le seguenti: «e alle pronunce e linee guida emesse dal Garante per la protezione dei dati personali».
* 2. 149. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «legis1azione vigente in materia» sono aggiunte le seguenti: «e alle pronunce e linee guida emesse dal Garante per la protezione dei dati personali».
* 2. 186.Bono, Moffa, Ciccioli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la parola: «umana» è sostituita dalle seguenti: «dell’interessato».
2. 146. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «libertà fondamentali» sono aggiunte le seguenti: «assicurando una elevata tutela, nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione, ed efficacia delle modalità per il loro esercizio da parte degli interessati».
2. 147. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «e all’identità personale» sono aggiunte le seguenti: «e al diritto alla protezione dei dati personali».
* 2. 21. Oppi, Barbieri, Tassone.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,

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dopo le parole: «e all’identità personale» sono aggiunte le seguenti: «e al diritto alla protezione dei dati personali».
* 2. 148. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 dopo le parole: «e all’identità personale» sono aggiunte le seguenti «e al diritto alla protezione dei dati personali».
* 2. 185. Moffa, Bono, Ciccioli.

Sopprimere il comma 6.
* 2. 150.Romani, Sanza, Testoni.

Sopprimere il comma 6.
* 2. 187.Moffa, Bono, Ciccioli.

Sopprimere il comma 6.
* 2. 203.Caparini, Goisis.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Al comma 8 dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, prima del penultimo periodo aggiungere il seguente: «Al fine del rispetto del limite del 20 per cento, sono da considerarsi programmi tutti quelli irradiati in tecnica digitale sia gratuiti che ad accesso condizionato ed anche a pagamento, purché:
a) non siano simulcast di programmi diffusi in tecnica analogica;
b) raggiungano almeno il 50 per cento della popolazione;
c) siano contraddistinti da un unico marchio;
d) effettuino trasmissioni organizzate secondo un palinsesto orario per una durata di almeno diciotto ore giornaliere consecutive medie annue.

Fermo restante il limite del 20 per cento di cui sopra, 1’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilendo il limite di cui all’articolo 4, comma 1 lettera f) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, deve considerare, per favorire la concorrenza nel mercato delle tv a pagamento, un adeguato spazio ai programmi a pagamento sul digitale terrestre, ampliando se del caso, il limite del 20 per cento.
2. 152.Romani, Sanza, Testoni.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Al comma 8 dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, prima del penultimo periodo aggiungere il seguente: «Al fine del rispetto del limite del 20 per cento, sono da considerarsi programmi tutti quelli irradiati in tecnica digitale sia gratuiti che ad accesso condizionato ed anche a pagamento, purché:
a) non siano simulcast di programmi diffusi in tecnica analogica;
b) raggiungano almeno il 50 per cento della popolazione;
c) siano contraddistinti da un unico marchio;
d) effettuino trasmissioni organizzate secondo un palinsesto orario per una durata di almeno diciotto ore giornaliere consecutive medie annue».
2. 151.Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 6 dopo le parole: tecnica digitale aggiungere le seguenti: analogica o.
2. 238.Barbi.

Al comma 6, dopo le parole: una copertura pari al 50 per cento della popolazione aggiungere le seguenti: e siano trasmessi in forma non codificata.
* 2. 188.Bono, Moffa, Ciccioli.

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Al comma 6, dopo le parole: una copertura pari al 50 per cento della popolazione, aggiungere le seguenti: e siano trasmessi in forma non codificata.
* 2. 209.Caparini, Goisis.

Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: indipendentemente dal numero di ore settimanali di trasmissione. Quando uno stesso programma digitale è trasmesso più di una volta nell’ambito dei multiplex digitali ai fini del calcolo del 20 per cento è conteggiato il numero di volte effettivamente trasmesso.
2. 239.Barbi.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e trasmettano programmi con un palinsesto diversificato per almeno trenta ore settimanali.
2. 153.Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al comma 5 dell’articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «commi 7, 8, 9,» ovunque ricorrano, è inserita la seguente: «9-bis».
6-ter. Al comma 9 dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni e i limiti di cui al comma 9-bis».
6-quater. Dopo il comma 9 dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:
«9-bis. I soggetti destinatari di autorizzazioni o di concessioni televisive in ambito nazionale anche per il servizio pubblico non possono, né direttamente né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 30 per cento dei ricavi complessivi del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnica analogica e digitale, via satellite e via cavo, derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell’erario, da pubblicità, da proventi da convenzioni e da ricavi derivanti da offerte televisive a pagamento».
2. 215.De Laurentiis.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All’articolo 2-bis, comma 4, della legge n. 66 del 2001 dopo le parole: «degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting)» sono aggiunte le seguenti: «o altri standard analoghi sulla base del principio di neutralità tecnologica».
6-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle comunicazioni attua le procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per servizi radiofonici in tecnica digitale.
2. 229.Fiano, De Biasi, Lovelli, Velo, Zunino.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Ai fini di incentivare la diffusione del digitale terrestre nella fase di transizione l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentite le imprese interessate, delibera le misure necessarie affinché entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la concessionaria del servizio pubblico e le società titolari di più di due emittenti televisive realizzino nuovi programmi originali ad alta attrattività sul digitale terrestre. Tali programmi sono esonerati dal computo del limite di cui al successivo comma 8

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dell’articolo 3. In particolare per quanto riguarda la concessionaria del servizio pubblico essa è tenuta a realizzare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, almeno due programmi originali anche attivando le adeguate misure organizzative e societarie per la realizzazione degli stessi.
* 2. 23.Tassone, Oppi, Barbieri.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai fini di incentivare la diffusione del digitale terrestre nella fase di transizione l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentite le imprese interessate, delibera le misure necessarie affinché entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la concessionaria del servizio pubblico e le società titolari di più di due emittenti televisive realizzino nuovi programmi originali ad alta attrattività sul digitale terrestre. Tali programmi sono esonerati dal computo del limite di cui al successivo comma 8 dell’articolo 3. In particolare per quanto riguarda la concessionaria del servizio pubblico essa è tenuta a realizzare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, almeno due programmi originali anche attivando le adeguate misure organizzative e societarie per la realizzazione degli stessi.
* 2. 154.Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai fini di incentivare la diffusione del digitale terrestre nella fase di transizione l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentite le imprese interessate, delibera le misure necessarie affinché entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la concessionaria del servizio pubblico e le società titolari di più di due emittenti televisive realizzino nuovi programmi originali ad alta attrattività sul digitale terrestre. Tali programmi sono esonerati dal computo del limite di cui al successivo comma 8 dell’articolo 3. In particolare per quanto riguarda la concessionaria del servizio pubblico essa è tenuta a realizzare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, almeno due programmi originali anche attivando le adeguate misure organizzative e societarie per la realizzazione degli stessi.
* 2. 189.Bono, Moffa, Ciccioli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai fini di incentivare la diffusione del digitale terrestre nella fase di transizione, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro i 6 mesi successivi alla data si entrata in vigore della presente legge, delibera le misure necessarie affinché la concessionaria del servizio pubblico e le società titolari di una o più emittenti televisive a carattere nazionale realizzino nuovi programmi originali ideati e prodotti in Italia da trasmettere sul digitale terrestre. Tali programmi sono esonerati dal computo del limite di cui al successivo comma 8 dell’articolo 3.
2. 210.Caparini, Goisis.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. La capacità trasmissiva ceduta dagli operatori dominanti ai sensi del comma 2 è allocata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in modo trasparente e non discriminatorio sulla base delle richieste dei fornitori di contenuti e di servizi nonché di considerazioni di interesse pubblico, fatte salve quote di riserva a favore dell’emittenza locale.
2. 217.De Laurentiis.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità riesamina la delibera 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS prevedendo requisiti soggettivi di autorizzazione per i fornitori di contenuti più snelli e sostenibili.
2. 230.De Biasi, Velo, Fiano, Zunino.

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Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. I fornitori di contenuti autorizzati alle trasmissioni in ambito nazionale non possono differenziare i dati e i servizi digitali sul territorio.
2. 228. De Biasi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. I commi da 1 a 13 dell’articolo 3 della legge 67 del 1987 sono abrogati.
** 2. 190. Moffa, Bono, Ciccioli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. I commi da 1 a 13 dell’articolo 3 della legge 67 del 1987 sono abrogati.
** 2. 155. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il comma 6 dell’articolo 23 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 «Testo unico della radiotelevisione» è sostituito dal seguente: «Fino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimati operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, di proseguire nell’esercizio anche dei bacini eccedenti i limiti di cui al comma lettera p), 1, articolo 2. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle emittenti televisive provenienti da Campione d’Italia».
2. 205. Caparini, Goisis.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All’articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «una copertura pari al 50 per cento della popolazione», sono inserite le seguenti: «siano trasmessi informa non codificata».
2. 207. Caparini, Goisis.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il comma 9 dell’articolo 43, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente: «9. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, nessun soggetto può né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.»
2. 240. Barbi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Nell’ambito della definizione del limite di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce il limite massimo di capacità trasmissiva che ciascun soggetto può esercire per la trasmissione di programmi codificati e a pagamento, anche tenendo conto dell’equilibrio complessivo e ai fini dello sviluppo della concorrenza nel settore della televisione a pagamento.».
2. 208. Caparini, Goisis.

Dopo l’articolo 2, sopprimere il seguente:

Art. 2-bis.

1. La tutela del pluralismo, di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha luogo secondo le modalità di cui al presente comma.
2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora ravvisi il superamento della soglia di cui al presente articolo, apre un’istruttoria ai sensi dell’articolo 43, comma 6, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, allo scopo di verificare l’esistenza un adeguato livello di pluralismo nel sistema radiotelevisivo.
3. Qualora l’Autorità, all’esito dell’attività istruttoria svolta, ritenga che sia necessario ristabilire corrette condizioni di

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pluralismo, sentita l’Autorità per la concorrenza ed il mercato provvede ai sensi del comma 5 dell’articolo 43, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
4. Nel compiere le valutazioni di cui al comma che precede, l’Autorità considera in particolare:
a) l’informazione complessivamente disponibile nel Paese mediante l’insieme dei mezzi di comunicazione, compresa la stampa quotidiana e periodica;
b) la quantità e la qualità complessiva dell’offerta di contenuti audiovisivi disponibile per il pubblico e per ciascuna categoria di utenti, tenendo conto in particolare delle differenti fasce di età e condizioni sociali, nonché del grado di presenza delle varie tipologie di contenuti audiovisivi, con particolare attenzione ai contenuti di natura informativa;
c) il grado di apertura del mercato televisivo nel suo complesso, nonché dell’offerta del soggetto che ha superato la soglia di attenzione, alle differenti tendenze politiche, culturali e sociali;
d) il grado di contendibilità di ciascuna delle risorse del mercato televisivo, anche considerata l’eventuale esistenza ed entità di barriere all’accesso;
e) il grado di accessibilità delle varie piattaforme a fornitori di contenuti audiovisivi non verticalmente integrati;
f) nel caso di operato di rete televisiva digitale terrestre, l’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 10.

5. Nella definizione del contenuto del provvedimento, l’Autorità si conforma ai seguenti criteri:
a) il provvedimento indicherà la specifica correlazione tra le misure imposte al destinatario e la lesione del pluralismo ravvisata;
b) le misure imposte, anche sotto il profilo della durata, saranno limitate a quanto necessario per l’eliminazione della lesione del pluralismo;
c) le misure di natura strutturale, quali ordini di dismissione di aziende o rami d’azienda, potranno essere adottate qualora precedenti misure di natura comportamentale siano risultate inefficaci.

6. Le imprese sottoposte ad istruttoria possono proporre ad Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall’apertura dell’istruttoria, impegni allo scopo di porre rimedio alle lesioni del pluralismo riscontrate. L’AGCOM può accettarle, introdurre le necessarie modifiche o motivatamente respingerle.
* 2. 0102. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo l’articolo 2, sopprimere il seguente:

Art. 2-bis.

1. La tutela del pluralismo, di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha luogo secondo le modalità di cui al presente comma.
2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora ravvisi il superamento della soglia di cui al presente articolo, apre un’istruttoria ai sensi dell’articolo 43, comma 6, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, allo scopo di verificare l’esistenza un adeguato livello di pluralismo nel sistema radiotelevisivo.
3. Qualora l’Autorità, all’esito dell’attività istruttoria svolta, ritenga che sia necessario ristabilire corrette condizioni di pluralismo, sentita l’Autorità per la concorrenza ed il mercato provvede ai sensi del comma 5 dell’articolo 43, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
4. Nel compiere le valutazioni di cui al comma che precede, l’Autorità considera in particolare:
a) l’informazione complessivamente disponibile nel Paese mediante l’insieme dei mezzi di comunicazione, compresa la stampa quotidiana e periodica;
b) la quantità e la qualità complessiva dell’offerta di contenuti audiovisivi disponibile per il pubblico e per ciascuna categoria

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di utenti, tenendo conto in particolare delle differenti fasce di età e condizioni sociali, nonché del grado di presenza delle varie tipologie di contenuti audiovisivi, con particolare attenzione ai contenuti di natura informativa;
c) il grado di apertura del mercato televisivo nel suo complesso, nonché dell’offerta del soggetto che ha superato la soglia di attenzione, alle differenti tendenze politiche, culturali e sociali;
d) il grado di contendibilità di ciascuna delle risorse del mercato televisivo, anche considerata l’eventuale esistenza ed entità di barriere all’accesso;
e) il grado di accessibilità delle varie piattaforme a fornitori di contenuti audiovisivi non verticalmente integrati;
f) nel caso di operato di rete televisiva digitale terrestre, l’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 10.

5. Nella definizione del contenuto del provvedimento, l’Autorità si conforma ai seguenti criteri:
a) il provvedimento indicherà la specifica correlazione tra le misure imposte al destinatario e la lesione del pluralismo ravvisata;
b) le misure imposte, anche sotto il profilo della durata, saranno limitate a quanto necessario per l’eliminazione della lesione del pluralismo;
c) le misure di natura strutturale, quali ordini di dismissione di aziende o rami d’azienda, potranno essere adottate qualora precedenti misure di natura comportamentale siano risultate inefficaci.

6. Le imprese sottoposte ad istruttoria possono proporre ad Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall’apertura dell’istruttoria, impegni allo scopo di porre rimedio alle lesioni del pluralismo riscontrate. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può accettarle, introdurre le necessarie modifiche o motivatamente respingerle.
* 2. 0108. Moffa, Bono, Ciccioli.

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. La tutela del pluralismo, di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha luogo secondo le modalità di cui al presente comma.
2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora ravvisi il superamento della soglia di cui al presente articolo, apre un’istruttoria ai sensi dell’articolo 43, comma 6, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, allo scopo di verificare l’esistenza un adeguato livello di pluralismo nel sistema radiotelevisivo.
3. Qualora l’Autorità, all’esito dell’attività istruttoria svolta, ritenga che sia necessario ristabilire corrette condizioni di pluralismo, sentita l’Autorità per la concorrenza ed il mercato provvede ai sensi del comma 5 dell’articolo 43, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
4. Nel compiere le valutazioni di cui al comma che precede, l’Autorità considera in particolare:
a) l’informazione complessivamente disponibile nel Paese mediante l’insieme dei mezzi di comunicazione, compresa la stampa quotidiana e periodica;
b) la quantità e la qualità complessiva dell’offerta di contenuti audiovisivi disponibile per il pubblico e per ciascuna categoria di utenti, tenendo conto in particolare delle differenti fasce di età e condizioni sociali, nonché del grado di presenza delle varie tipologie di contenuti audiovisivi, con particolare attenzione ai contenuti di natura informativa;
c) il grado di apertura del mercato televisivo nel suo complesso, nonché dell’offerta del soggetto che ha superato la soglia di attenzione, alle differenti tendenze politiche, culturali e sociali;
d) il grado di contendibilità di ciascuna delle risorse del mercato televisivo, anche considerata l’eventuale esistenza ed entità di barriere all’accesso;

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e) il grado di accessibilità delle varie piattaforme a fornitori di contenuti audiovisivi non verticalmente integrati;
f) nel caso di operato di rete televisiva digitale terrestre, l’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 10.

5. Nella definizione del contenuto del provvedimento, l’Autorità si conforma ai seguenti criteri:
a) il provvedimento indicherà la specifica correlazione tra le misure imposte al destinatario e la lesione del pluralismo ravvisata;
b) le misure imposte, anche sotto il profilo della durata, saranno limitate a quanto necessario per l’eliminazione della lesione del pluralismo;
c) le misure di natura strutturale, quali ordini di dismissione di aziende o rami d’azienda, potranno essere adottate qualora precedenti misure di natura comportamentale siano risultate inefficaci.

6. Le imprese sottoposte ad istruttoria possono proporre ad Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall’apertura dell’istruttoria, impegni allo scopo di porre rimedio alle lesioni del pluralismo riscontrate. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può accettarle, introdurre le necessarie modifiche o motivatamente respingerle.
* 2. 0111. Barbieri, Tassone, Oppi.

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Limiti agli incroci proprietari multimediali)

1. I soggetti che comunque detengano, anche attraverso soggetti controllati o collegati ai medesimi, partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dei media affini, come definiti nel presente articolo, possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, sponsorizzazioni, ricavi da offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell’editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie, dalla diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici, fermo il rispetto dei limiti per singolo settore.
2. Ai sensi del precedente comma si considerano media affini: attività di diffusione radiofonica; editoria di quotidiani e periodici; editoria elettronica, anche per il tramite di Internet; diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
2. 0101. Beltrandi.

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. Concorrono alla formazione delle «risorse dell’offerta audiovisiva diffusa da diverse piattaforme tecnologiche» tutti i ricavi ottenuti da qualsiasi soggetto e derivanti da:
a) offerta al pubblico di contenuti audiovisivi dietro pagamento di corrispettivi da parte dell’utente sotto qualsiasi forma, secondo un palinsesto predefinito oppure a scelta dell’utente, inclusa la fornitura su richiesta individuale, qualunque sia la piattaforma utilizzata;
b) diffusione di contenuti audiovisivi promozionali o pubblicitari di ogni natura, al netto delle spettanze delle concessionarie di pubblicità e degli altri intermediari, qualunque sia la piattaforma utilizzata;
c) finanziamento del servizio pubblico televisivo al netto dei diritti dell’Erario;

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d) proventi da convenzioni con enti pubblici relative alla produzione ed alla diffusione di audiovisivi.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascun soggetto che realizza ricavi inclusi tra le risorse indicate al precedente comma comunica all’Autorità, mediante apposito formulario, l’ammontare dei ricavi realizzati.
3. Entro il 31 luglio di ciascun anno, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce il totale delle risorse relativo all’anno precedente.
* 2. 0103. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. Concorrono alla formazione delle «risorse dell’offerta audiovisiva diffusa da diverse piattaforme tecnologiche» tutti i ricavi ottenuti da qualsiasi soggetto e derivanti da:
a) offerta al pubblico di contenuti audiovisivi dietro pagamento di corrispettivi da parte dell’utente sotto qualsiasi forma, secondo un palinsesto predefinito oppure a scelta dell’utente, inclusa la fornitura su richiesta individuale, qualunque sia la piattaforma utilizzata;
b) diffusione di contenuti audiovisivi promozionali o pubblicitari di ogni natura, al netto delle spettanze delle concessionarie di pubblicità e degli altri intermediari, qualunque sia la piattaforma utilizzata;
c) finanziamento del servizio pubblico televisivo al netto dei diritti dell’Erario;
d) proventi da convenzioni con enti pubblici relative alla produzione ed alla diffusione di audiovisivi.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascun soggetto che realizza ricavi inclusi tra le risorse indicate al precedente comma comunica all’Autorità, mediante apposito formulario, l’ammontare dei ricavi realizzati.
3. Entro il 31 luglio di ciascun anno, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce il totale delle risorse relativo all’anno precedente.
* 2. 0109. Bono, Moffa, Ciccioli.

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. Il comma 7 dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 è sostituito con il seguente:
«7. Uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dei commi 13, 14 e 15, non può diffondere più del 20 per cento delle ore di programmazione televisiva o più del 20 per cento delle ore di programmazione radiofonica irradiate a livello nazionale sull’insieme delle piattaforme trasmissive disponibili. Ai fini del rispetto del limite del 20 per cento sono computate tutte le ore di programmazione irradiate in tecnica digitale, anche se ad accesso condizionato e a pagamento. Le ore di programmazione sono ponderate per il tasso di penetrazione della piattaforma sulla quale sono trasmesse. Per le ore di programmazione trasmesse in simulcast su differenti piattaforme, il peso specifico é calcolato tenendo conto esclusivamente delle ore trasmesse attraverso la piattaforma con più alto livello di penetrazione. Non sono invece computate le ore di programmazione di repliche sulla stessa piattaforma trasmissiva».
2. Il comma 8 dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è sostituito dal seguente:
«8. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, le ore di programmazione televisiva irradiate in tecnica digitale possono concorrere a formare

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la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione.»
** 2. 0104. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. Il comma 7 dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 è sostituito con il seguente:
«7. Uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dei commi 13, 14 e 15, non può diffondere più del 20 per cento delle ore di programmazione televisiva o più del 20 per cento delle ore di programmazione radiofonica irradiate a livello nazionale sull’insieme delle piattaforme trasmissive disponibili. Ai fini del rispetto del limite del 20 per cento sono computate tutte le ore di programmazione irradiate in tecnica digitale, anche se ad accesso condizionato e a pagamento. Le ore di programmazione sono ponderate per il tasso di penetrazione della piattaforma sulla quale sono trasmesse. Per le ore di programmazione trasmesse in simulcast su differenti piattaforme, il peso specifico é calcolato tenendo conto esclusivamente delle ore trasmesse attraverso la piattaforma con più alto livello di penetrazione. Non sono invece computate le ore di programmazione di repliche sulla stessa piattaforma trasmissiva».
2. Il comma 8 dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è sostituito dal seguente:
«8. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, le ore di programmazione televisiva irradiate in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione.»
** 2. 0110. Moffa, Bono, Ciccioli.

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. Il Consiglio di Amministrazione della RAI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce una società interamente partecipata denominata «RAI digitale». A tale società è affidato il compito di progettare e realizzare tutte le attività necessarie alla transizione al digitale quale la realizzazione di impianti; la offerta di programmi nonché tutti gli adempimenti derivanti dall’applicazione della presente legge e ad essa sono trasferite tutte le competenze aziendali in materia. Tale società è tenuta a realizzare ogni sei mesi un apposita relazione sull’andamento della transizione al digitale al Ministero delle Comunicazioni, all’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni e alla Commissione Parlamentare di vigilanza.
2. Tale società per almeno i primi tre anni di vita è coordinata direttamente dal direttore generale della RAI e, nel consiglio di amministrazione, sono presenti almeno due rappresentanti del consiglio della amministrazione della RAI.
2. 01. Tassone, Oppi, Barbieri.

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. Il Consiglio di amministrazione della RAI, entro tre mesi dalla dta di entrata in vigore della presente legge, costituisce una società interamente partecipata denominata «RAI digitale». A tale società è affidato il compito di progettare e realizzare tutte le attività necessarie alla transizione al digitale quale la realizzazione di impianti, la offerta di programmi nonché tutti gli adempimenti derivanti dall’applicazione della presente legge e ad essa sono trasferite tutte le competenze aziendali in materia. Tale società è tenuta a realizzare ogni sei mesi un apposita relazione sull’andamento della transizione al digitale al Ministero delle comunicazioni, all’Autorità

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per le garanzie delle comunicazioni e alla Commissione parlamentare di vigilanza.
2. Tale società per almeno i primi tre anni di vita coordinata direttamente dal direttore generale della RAI e, nel consiglio di amministrazione, sono presenti almeno due rappresentanti del consiglio della amministrazione della RAI.
* 2. 0105. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. Il Consiglio di amministrazione della RAI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente leghe, costituisce una società interamente partecipata denominata «RAI digitale». A tale società è affidato il compito di progettare e realizzare tutte le attività necessarie alla transizione al digitale quale la realizzazione di impianti, la offerta di programmi nonché tutti gli adempimenti derivanti dall’applicazione della presente legge e ad essa sono trasferite tutte le competenze aziendali in materia. Tale società è tenuta a realizzare ogni sei mesi un apposita relazione sull’andamento della transizione al digitale al Ministero delle comunicazioni, all’Autorità per le garanzie delle comunicazioni e alla Commissione parlamentare di vigilanza.
2. Tale società per almeno i primi tre anni di vita è coordinata direttamente dal direttore generale della RAI e, nel consiglio di amministrazione, sono presenti almeno due rappresentanti del consiglio dell’amministrazione della RAI.
* 2. 0106. Bono, Moffa, Ciccioli.

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al comma 1, dell’articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico della radiotelevisione, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
«p) ambito locale televisivo» l’esercizio tramite una «emittente televisiva» dell’attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l’ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell’emittente televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l’emittente non trasmette in altri bacini».
2. 204. Caparini, Goisis.

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individuerà le frequenze ridondanti, con modalità che la stessa definirà mediante apposito regolamento, che assicuri adeguate garanzie di partecipazione degli interessati. Saranno considerate ridondanti le sole frequenze non necessarie alla copertura di ciascun bacino di utenza, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e degli ostacoli geografici ed urbanistici. In nessun caso potranno essere considerate ridondanti frequenze necessarie per raggiungere con adeguata qualità del segnale aree anche a ridotta densità di popolazione.
3. 113. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: non coordinate a livello internazionale e.
*3. 9. Giulietti, Rotondo, Attili.

Al comma 1 sopprimere le parole: non coordinate a livello internazionale e.
*3. 37. Falomi, Mario Ricci, Titti De Simone, Vladimir Luxuria Guadagno, Olivieri, Locatelli.

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Al comma 1, dopo le parole: non coordinate a livello internazionale, aggiungere le seguenti: anche successivamente ai colloqui internazionali bilaterali tesi alla compatibilizzazione delle risorse frequenziali su base non interferenziale.
**3. 108. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 1, dopo le parole: non coordinate a livello internazionale aggiungere le seguenti: , anche successivamente ai colloqui internazionali bilaterali tesi alla compatibilizzazione delle risorse frequenziali su base non interferenziale.
** 3. 161. Moffa, Bono, Ciccioli.

Al comma 1, sostituire le parole: 98 per cento, con le seguenti: 60 per cento.
* 3. 8. Giulietti, Rotondo, Attili.

Al comma 1, sostituire le parole: 98 per cento con le seguenti: 60 per cento.
*3. 38. Falomi, Mario Ricci, Titti De Simone, Vladimir Luxuria Guadagno, Olivieri, Locatelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 98 per cento, con le seguenti: 95 per cento.
3. 156. Lusetti.

Al comma 1 sostituire le parole: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: al momento del processo di transizione al digitale nell’area interessata dal servizio della frequenza in questione, e comunque non oltre il 30 novembre 2012.
*3. 17. Oppi, Tassone, Barbieri.

Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: al momento del processo di transizione al digitale nell’area interessata dal servizio della frequenza in questione, e comunque non oltre il 30 novembre 2012.
*3. 109. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi, con le seguenti: entro tre mesi.
**3. 7. Giulietti, Rotondo, Attili.

Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro tre mesi.
**3. 39. Falomi, Mario Ricci, Titti De Simone, Vladimir Luxuria Guadagno, Olivieri, Locatelli.

Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi , con le seguenti: entro tre mesi.
**3. 56. De Zulueta.

Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi, con le seguenti: entro sei mesi.
** 3. 157. Lusetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
In nessun caso potranno essere considerate ridondanti frequenze necessarie per raggiungere porzioni anche ridotte di utenza, quali ad esempio i residenti in aree a bassa densità di popolazione. In nessun caso potranno essere considerate ridondanti frequenze che siano necessarie per raggiungere porzioni di utenza coperte anche da impianti attivi su differenti frequenze, ma con qualità del segnale non adeguata o significativamente ridotta.
*3. 19. Barbieri, Tassone, Oppi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
In nessun caso potranno essere considerate ridondanti frequenze necessarie

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per raggiungere porzioni anche ridotte di utenza, quali ad esempio i residenti in aree a bassa densità di popolazione. In nessun caso potranno essere considerate ridondanti frequenze che siano necessarie per raggiungere porzioni di utenza coperte anche da impianti attivi su differenti frequenze, ma con qualità del segnale non adeguata o significativamente ridotta.
*3. 112. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
La ridondanza va comunque valutata in relazione alle caratteristiche geografiche ed urbanistiche dell’area servita dagli impianti, nonché sulla base della necessità di raggiungere porzioni anche ridotte di utenza diversamente non raggiungibile, o raggiungibile con qualità del segnale non adeguata o ridotta in maniera significativa.
**3. 18. Barbieri, Tassone, Oppi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
La ridondanza va comunque valutata in relazione alle caratteristiche geografiche ed urbanistiche dell’area servita dagli impianti, nonché sulla base della necessità di raggiungere porzioni anche ridotte di utenza diversamente non raggiungibile, o raggiungibile con qualità del segnale non adeguata o ridotta in maniera significativa.
**3. 111. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ridondanza delle frequenze deve essere valutata in relazione alle caratteristiche geografiche ed urbanistiche dell’area servita dagli impianti nonché sulla base della necessità di raggiungere porzioni anche ridotte di utenti in altro modo non raggiungibili ovvero raggiungibili da un segnale di qualità non conforme.
**3. 211. Caparini, Goisis.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non potranno essere considerate ridondanti le frequenze necessarie a raggiungere le aree a ridotta densità di popolazione con una qualità del segnale non conforme.
3. 209. Caparini, Goisis.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere considerate ridondanti le frequenze necessarie alla copertura di porzioni ridotte di utenti residenti in aree a bassa densità di popolazione raggiunti da frequenze attive da differenti impianti ovvero con qualità del segnale non adeguata o significativamente ridotta.
3. 210. Caparini, Goisis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. soggetti interessati dalle misure previste al comma 1 hanno facoltà, entro i novanta giorni antecedenti alla scadenza indicata nel medesimo comma 1, di presentare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni rilievo motivato, anche sulla base di considerazioni tecniche. L’Autorità decide nei successivi sessanta giorni sulla base delle disposizioni di legge vigenti.
3. 110. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-ter. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge o di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolati avviene nel rispetto dell’articolo 14 del decreto legislativo 259 del 2003.
3. 233. Barbi, Lovelli, Velo, Zunino, Boffa, Fiano, De Biasi.

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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale recependo gli esiti del coordinamento internazionale in sede di Conferenza regionale delle radiocomunicazioni di Ginevra e di eventuali accordi stipulati dal Ministero delle comunicazioni con i paesi confinanti. Ferma restando la definizione degli ambiti di esercizio nazionali e locali, il piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è elaborato per aree tecniche, di norma coincidenti con il territorio regionale.
3. 232. Barbi, Velo, Zunino, Boffa, Lovelli, Fiano, De Biasi.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
*3. 128. Romani, Sanza, Testoni.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
*3. 164. Bono, Moffa, Ciccioli.

Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con il seguente:
2. A tutela del pluralismo e della concorrenza, nonché in conformità alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi territoriali, adotta, ai sensi del presente comma e degli articoli 97 e 98 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle emittenti private eccedenti, di cui all’articolo 1, comma 3, decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli impianti o rami di azienda che le costituivano. Le emittenti eccedenti di cui al precedente periodo, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 30 novembre 2012 o comunque sino alla diversa data della completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale, nessun soggetto può controllare, anche indirettamente, attraverso società controllate, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o dell’articolo 43, commi 14 e 15, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, rispettivamente, più del venti per cento delle emittenti nazionali analogiche e più del venti per cento dei programmi nazionali digitali su frequenze terrestri e, comunque, più di una rete televisiva operante in ambito nazionale in tecnica digitale terrestre. L’articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e l’articolo 25, commi 8 e 9, della legge 3 maggio 2004, sono abrogati. Le frequenze liberate e restituite al Ministero delle comunicazioni ai sensi del presente comma vengono assegnate, in via prioritaria, ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l’attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre, in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive, a causa della mancata assegnazione di frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni. A tal fine, il Ministero delle comunicazioni assegna ai titolari delle concessioni di cui al precedente periodo, che si intendono prolungate di diritto ai fini di cui all’articolo 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112, frequenze coordinate a livello internazionale e, comunque, idonee ad assicurare l’irradiazione dei programmi in un’area geografica che comprenda almeno l’ottanta per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. All’atto dell’assegnazione delle frequenze, i soggetti di cui al precedente periodo, devono assumere l’impegno di digitalizzare l’intera rete assegnata entro la data del 30 novembre

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2012 o entro la diversa data della completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale. Le frequenze residue vengono assegnate dal Ministero delle comunicazioni, attraverso procedure pubbliche e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai soggetti di cui al secondo periodo del successivo comma, con la previsione di quote di riserva a favore dell’emittenza locale.
3. 12. Giulietti, Rotondo, Attili.

Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:
2. Entro 90 giorni dalla dat di entrata in vigore della presente legge l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni e il Ministero delle comunicazioni approva il piano operativo di transizione dalle trasmissioni televisive terrestri in tecnica analogica a quelle in tecnica digitale (PODTV) in base alle linee guida del comma 3.
3. Il PODTV deve prevedere:
a) il graduale trasferimento dei programmi in tecnica digitale con la contemporanea cessazione di tutte le trasmissioni in tecnica analogica per i concessionari ovvero gli autorizzati;
b) la disciplina delle modalità di subentro da parte degli operatori di rete che siano anche fornitori di contenuti in rapporto di controllo ovvero di separazione societaria fra le due attività;
c) la salvaguardia e valorizzazione degli operatori di rete e dei fornitori di contenuto secondo principi di proporzionalità e mantenimento di adeguati livelli di servizio pubblico;
d) individuazione delle aree geografiche per la graduale cessazione della trasmissione di programmi in tecnica analogica e la contestuale trasmissione in digitale. Il calendario che avrà inizio 90 giorni dopo l’approvazione del PODTV terrà conto dei seguenti fattori:
1) la tendenziale coincidenza con le regioni delle aree di conversione (ali-digital);
2) la dimensione delle aree all-digital;
3) la configurazione orografica delle aree all-digital;
4) compatibilizzazione e coordinamento delle frequenze;
5) diffusione degli apparati di ricezione.
e) La transizione sarà realizzata in circa un terzo delle aree alla data del 30 novembre 2008, un terzo alla data del 30 novembre 2009 e il restante terzo alla data del 30 novembre 2010.

4. Il PODTV di cui al comma 2 è coordinato con il piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale definito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 11, articolo 42, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, anche sulla base delle esigenze di coordinamento internazionale delle frequenze.
5. Le frequenze resesi disponibili sono cedute a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità e con la previsione di quote di riserva a favore dell’emittenza locale.
3. 200. Caparini, Goisis.

Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:
2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni, ed in coordinamento con il Ministero delle comunicazioni, tenuto altresì conto delle risultanze della conferenza di Ginevra approva entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un

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programma, operativo di transizione dalle trasmissioni televisive terrestri in tecnica analogica a quelle in tecnica digitale;
3. Il programma operativo di transizione di cui al comma precedente tiene conto dei seguenti principi:
a) graduale trasferimento dei programmi in tecnica solo digitale, con cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica per i concessionari autorizzati ed indicazioni circa le modalità di subentro da parte degli operatori di rete che siano anche fornitori di contenuti in rapporto di controllo, ovvero di separazione societaria fra le due attività.
b) salvaguardia e valorizzazione delle situazioni esistenti e di pre uso secondo principi di proporzionalità e mantenimento di adeguati livelli di servizio pubblico.
c) individuazione delle aree geografiche nelle quali si procederà alla graduale cessazione della trasmissione di programmi in tecnica analogica secondo un calendario con inizio entro 90 giorni dall’approvazione del programma. Il calendario terrà conto dei seguenti fattori:
1. tendenziale coincidenza delle aree soggette a cessazione con le regioni ovvero le province autonome di Trento e Bolzano;
2. dimensioni delle aree, per estensione e popolazione;
3. configurazione oro-geografica delle aree e maggiore o minori ostacoli di natura tecnica nel processo di digitalizzazione della rete;
4. esigenze di coordinamento internazionale delle frequenze;
5. penetrazione degli apparati di ricezione della tv digitale.
d) la transizione sarà realizzata in circa un terzo delle aree alla data del 30 novembre 2008, un terzo alla data del 30 novembre 2009 e il restante terzo alla data del 30 novembre 2010.

4. Il programma operativo di transizione al digitale di cui al comma 2 è coordinato con il piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale definito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 42, comma 11 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 anche sulla base delle esigenze di coordinamento internazionale delle frequenze.
5. Le frequenze resesi disponibili a seguito delle operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, sono cedute a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di un’offerta predisposta e pubblicata in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le frequenze residue rientrano nella disponibilità del Ministero delle comunicazioni che le riassegna attraverso procedure pubbliche, con modalità stabilite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, incentivando progetti che assicurino la più ampia copertura, nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità previsti dall’ordinamento, e con la previsione di quote di riserva a favore dell’emittenza locale, fatti salvi i diritti acquisiti.
**3. 127. Romani, Sanza, Testoni.

Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:
2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni, ed in coordinamento con il Ministero delle comunicazioni tenuto altresì conto delle risultanze della conferenza di Ginevra approva entro 90 giorni dalla dat di entrata in vigore della presente legge un programma operativo di transizione dalle trasmissioni televisive terrestri in tecnica analogica a quelle in tecnica digitale;
3. Il programma operativo di transizione di cui al comma precedente tiene conto dei seguenti principi:
a) graduale trasferimento dei programmi in tecnica solo digitale, con cessazione

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delle trasmissioni in tecnica analogica per i concessionari/autorizzati ed indicazioni circa le modalità di subentro da parte degli operatori di rete che siano anche fornitori di contenuti in rapporto di controllo, ovvero di separazione societaria fra le due attività.
b) salvaguardia e valorizzazione delle situazioni esistenti e di pre uso secondo principi di proporzionalità e mantenimento di adeguati livelli di servizio pubblico.
c) individuazione delle aree geografiche nelle quali si procederà alla graduale cessazione della trasmissione di programmi in tecnica analogica secondo un calendario con inizio entro 90 giorni dall’approvazione del programma. Il calendario terrà conto dei seguenti fattori:
1. tendenziale coincidenza delle aree soggette a cessazione con le Regioni ovvero le province autonome di Trento e Bolzano;
2. dimensioni delle aree, per estensione e popolazione;
3. configurazione oro-geografica delle aree e maggiore o minori ostacoli di natura tecnica nel processo di digitalizzazione della rete;
4. esigenze di coordinamento internazionale delle frequenze;
5. penetrazione degli apparati di ricezione della tv digitale.
d) transizione sarà realizzata in circa un terzo delle aree alla data del 30 novembre 2008, un terzo alla data del 30 novembre 2009 e il restante, terzo alla data del 30 novembre 2010.

4. Il programma operativo di transizione al digitale di cui al comma 2 è coordinato con il piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale definito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 42, comma 11 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 anche sulla base delle esigenze di coordinamento internazionale delle frequenze.
5. Le frequenze resesi disponibili a seguito delle operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, sono cedute a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di un’offerta predisposta e pubblicata in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le frequenze o residue rientrano nella disponibilità del Ministero delle comunicazioni che le riassegna attraverso procedure pubbliche, con modalità stabilite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, incentivando progetti che assicurino la più ampia copertura, nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità previsti dall’ordinamento, e con la previsione di quote di riserva a favore dell’emittenza locale, fatti salvi i diritti acquisiti.
**3. 163. Moffa, Bono, Ciccioli.

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
2. Il Ministero d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Comitato nazionale Italia digitale, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore televisivo, stabilisce, previa consultazione con la Conferenza Stato-Regioni, entro tre mesi dall’approvazione del testo di legge, il Piano nazionale di definitiva conversione delle reti televisive alla tecnologia digitale secondo una progressiva digitalizzazione per aree geografiche e popolazione.
3. Per ciascuna area geografica, il piano nazionale di cui al comma 2 stabilisce anche la data in cui i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche trasferiscono su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale, i palinsesti eccedenti la seconda. Di norma tale data non può essere anticipata di più di 12 mesi

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o di meno di 2 mesi rispetto a quella indicata per la completa digitalizzazione dell’area geografica interessata.
4. Per ciascuna area identificata dal piano nazionale di cui al comma 2 l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d’intesa con il Ministero delle comunicazioni, sentito il Comitato nazionale Italia digitale, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore televisivo, con l’obiettivo di massimizzare la capacità trasmissiva disponibile, in un contesto di tutela del pluralismo, di apertura del mercato e di uso efficiente dello spettro elettromagnetico, indica i parametri tecnici utilizzabili in digitale per ciascuna frequenza, anche tenendo conto degli accordi internazionali.
4-bis. Ferma restando la definizione degli ambiti di esercizio nazionali e locali, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è elaborato per aree, di norma coincidenti con il territorio regionale con le aree identificate dal piano di cui al comma 2.
3. 221. Pedrini.

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
2. Il Ministero delle comunicazioni, d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Comitato nazionale Italia digitale, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce, previa consultazione con la Conferenza Stato Regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano nazionale di definitiva conversione delle reti televisive alla tecnologia digitale secondo una progressiva digitalizzazione per aree geografiche e popolazione.
3. Per ciascuna area geografica, il Piano nazionale di cui al comma 2, stabilisce anche la data in cui i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche trasferiscono su frequenze terrestri in tecnica digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale, i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda. Di norma tale data non può essere anticipata di più di 12 mesi o di meno di 2 mesi rispetto a quella indicata per la completa digitalizzazione dell’area geografica interessata.
4-. Ferma restando la definizione degli ambiti di esercizio nazionali e locali, e la riserva di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è elaborato per aree, di norma coincidenti con il territorio regionale con le aree identificate dal piano di cui al comma 2.
*3. 212. Caparini, Goisis.

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
2. Il Ministero delle comunicazioni d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Comitato nazionale Italia Digitale, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore televisivo, stabilisce, previa consultazione con la Conferenza Stato-Regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano Nazionale di definitiva conversione delle reti televisive alla tecnologia digitale secondo una progressiva digitalizzazione per aree geografiche e popolazione.
3. Per ciascuna area geografica, il piano nazionale di cui al comma 2 stabilisce anche la data in cui i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche trasferiscono su frequenze terrestri in tecnica digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale, i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda. Di norma tale data non può essere anticipata di più di 12 mesi o di meno di 2 mesi rispetto a quella indicata per la completa digitalizzazione dell’area geografica interessata.

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4. Ferma restando la definizione degli ambiti di esercizio nazionali e locali, e la riserva di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è elaborato per aree, di norma coincidenti con il territorio regionale con le aree identificate da piano di cui al comma 2.
* 3. 160. Bono, Moffa, Ciccioli.

Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con il seguente:
2. A tutela del pluralismo e della concorrenza, nonché in conformità alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466:
a) alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi territoriali, adotta, ai sensi del presente comma e degli articoli 97 e 98 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle emittenti private eccedenti, di cui all’articolo 1, comma 3, decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli impianti o rami di azienda che le costituivano. Le emittenti eccedenti di cui al precedente periodo, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri;
b) dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 30 novembre 2012 o comunque sino alla diversa data della completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale, nessun soggetto può controllare, anche indirettamente, attraverso società controllate, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o dell’articolo 43, commi 13, 14 e 15, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, rispettivamente, più del venti per cento delle emittenti nazionali analogiche e più del venti per cento dei programmi nazionali digitali su frequenze terrestri e, comunque, più di una rete televisiva operante in ambito nazionale in tecnica digitale terrestre;
c) l’articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e l’articolo 25, commi 8 e 9, della legge 3 maggio 2004, sono abrogati;
d) le frequenze liberate e restituite al Ministero delle comunicazioni ai sensi del presente articolo vengono assegnate, in via prioritaria, ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l’attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre, in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive, a causa della mancata assegnazione di frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni. A tal fine, il Ministero delle comunicazioni assegna ai titolari delle concessioni di cui al precedente periodo, che si intendono prolungate di diritto ai fini di cui all’articolo 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, frequenze coordinate a livello internazionale e, comunque, idonee ad assicurare l’irradiazione dei programmi in un’area geografica che comprenda almeno l’ottanta per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. All’atto dell’assegnazione delle frequenze, i soggetti di cui al precedente periodo, devono assumere l’impegno di digitalizzare l’intera rete assegnata entro la data del 30 novembre 2012 o entro la diversa data della completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale. Le frequenze residue vengono assegnate dal Ministero delle comunicazioni, attraverso procedure pubbliche e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai soggetti di cui al secondo periodo del successivo

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comma, con la previsione di quote di riserva a favore dell’emittenza locale.
*3. 240. De Zulueta, Giulietti, Donadi, Beltrandi, Wladimiro Guadagno detto Vladimir Luxuria, Tranfaglia.

Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con il seguente:
2. A tutela del pluralismo e della concorrenza, nonché in conformità alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi territoriali, adotta, ai sensi del presente comma e degli articoli 97 e 98 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle emittenti private eccedenti, di cui all’articolo 1, comma 3, decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli impianti o rami di azienda che le costituivano. Le emittenti eccedenti di cui al precedente periodo, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 30 novembre 2012 o comunque sino alla diversa data della completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale, nessun soggetto può controllare, anche indirettamente, attraverso società controllate, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o dell’articolo 43, commi 14 e 15, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, rispettivamente, più del venti per cento delle emittenti nazionali analogiche e più del venti per cento dei programmi nazionali digitali su frequenze terrestri e, comunque, più di una rete televisiva operante in ambito nazionale in tecnica digitale terrestre. L’articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e l’articolo 25, commi 8 e 9, della legge 3 maggio 2004, sono abrogati. Le frequenze liberate e restituite al Ministero delle comunicazioni ai sensi del presente comma vengono assegnate, in via prioritaria, ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l’attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre, in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive, a causa della mancata assegnazione di frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni. A tal fine, il Ministero delle comunicazioni assegna ai titolari delle concessioni di cui al precedente periodo, che si intendono prolungate di diritto ai fini di cui all’articolo 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112, frequenze coordinate a livello internazionale e, comunque, idonee ad assicurare l’irradiazione dei programmi in un’area geografica che comprenda almeno l’ottanta per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. All’atto dell’assegnazione delle frequenze, i soggetti di cui al precedente periodo, devono assumere l’impegno di digitalizzare l’intera rete assegnata entro la data del 30 novembre 2012 o entro la diversa data della completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale. Le frequenze residue vengono assegnate dal Ministero delle comunicazioni, attraverso procedure pubbliche e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai soggetti di cui al secondo periodo del successivo comma, con la previsione di quote i riserva a favore dell’emittenza locale.
*3. 30. Sgobio, Tranfaglia, Soffritti.

Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con il seguente:
2. A tutela del pluralismo e della concorrenza, nonché in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale 20 novembre 202, n. 466, alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i

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propri organi territoriali, adotta, ai sensi del presente comma e degli articoli 97 e 98 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle emittenti private eccedenti, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legge 24 dicembre 203, n. 352, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2004 n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli impianti o rami di azienda che le costituivano. Le emittenti eccedenti di cui al precedente periodo, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 30 novembre 2012 o comunque sino alla diversa data della completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale, nessun soggetto può controllare, anche indirettamente, attraverso società controllate, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o dell’articolo 43, commi 14 e 15, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, rispettivamente, più del venti per cento delle emittenti nazionali analogiche e più del venti per cento dei programmi nazionali digitali su frequenze terrestri e, comunque, più di una rete televisiva operante in ambito nazionale in tecnica digitale terrestre. L’articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 31 luglio 205, n. 177, e l’articolo 25, commi 8 e 9, della legge 3 maggio 2004, sono abrogati. Le frequenze liberate e restituite al Ministero delle comunicazioni ai sensi del presente comma vengono assegnate, in via prioritaria, ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l’attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre, in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive, a causa della mancata assegnazione di frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni. A tal fine, il Ministero delle comunicazioni assegna ai titolari delle concessioni di cui al precedente periodo, che si intendono prolungate di diritto ai fini di cui all’articolo 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112, frequenze coordinate a livello internazionale e, comunque, idonee ad assicurare l’irradiazione dei programmi in un’area geografica che comprenda almeno l’ottanta per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. All’atto di assegnazione delle frequenze, i soggetti di cui al precedente periodo devono assumere l’impegno di digitalizzare l’intera rete assegnata entro la data del 30 novembre 2012 o entro la diversa data della completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale. Le frequenze residue vengono assegnate dal Ministero delle comunicazioni, attraverso procedure pubbliche e nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai soggetti di cui al secondo periodo del successivo comma, con la previsione di quote di riserva a favore dell’emittenza locale.
*3. 220. Pedrini.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. In esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 2002, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche trasmetteranno i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda esclusivamente in tecnica digitale attraverso uno dei multiplex digitali in esercizio o con altra piattaforma trasmissiva.

Conseguentemente sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 2, 3 e 4 con le seguenti: ai commi 1 e 2.
**3. 57. De Zulueta.

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Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. In esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 2002, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche trasmetteranno i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda esclusivamente in tecnica digitale attraverso uno dei multiplex digitali in esercizio o con altra piattaforma trasmissiva.

Conseguentemente sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: i commi 2, 3 e 4 con le seguenti: ai commi 1 e 2.
**3. 6. Giulietti, Rotondo, Attili.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nell’ambito del programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce i tempi e le modalità di cessazione delle trasmissioni sulle frequenze ritenute ridondanti, per ciascuna area geografica.
* 3. 114. Romani, Sanza, Testoni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nell’ambito del programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce i tempi e le modalità di cessazione delle trasmissioni sulle frequenze ritenute ridondanti, per ciascuna area geografica.
* 3. 20. Barbieri, Tassone, Oppi.

Al comma 2 sostituire le parole: Entro tre mesi, con le seguenti: Entro nove mesi.
**3. 31. Sgobio, Tranfaglia, Soffritti.

Al comma 2, sostituire le parole: Entro tre mesi con le seguenti: Entro nove mesi.
**3. 115. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 2, sostituire le parole: Entro tre mesi con le seguenti: Entro sei mesi.
3. 165. Bono, Moffa, Ciccioli.

Al comma 2 sostituire le parole: i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche con le seguenti: i soggetti che superino i limiti al numero di canali diffusi via etere terrestre in tecnica analogica previsti dalla presente legge.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche con le seguenti: i soggetti che superino i limiti al numero dei canali diffusi via etere terrestre, in tecnica analogica previsti dalla presente legge.
3. 239. De Zulueta.

Al comma 2, dopo le parole: i soggetti, aggiungere la seguente: privati.
*3. 32. Sgobio, Tranfaglia, Soffritti.

Al comma 2, dopo le parole: i soggetti, aggiungere la seguente: privati.
*3. 40. Falomi, Mario Ricci, De Simone, Vladimir Luxuria Guadagno, Olivieri, Locatelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nell’osservanza di quanto stabilito all’articolo 2, adotta una motivata delibera nella quale sono evidenziati i motivi di natura economica, editoriale e di

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assetto aziendale circa la scelta del palinsesto della rete da trasferire. In tale delibera sono anche evidenziate le conseguenze di natura strutturale e finanziarie che tale trasferimento comporta. Tale delibera è parte integrante del piano che, per quanto riguarda la concessionaria del servizio pubblico è sottoposto per l’approvazione al Ministero delle comunicazioni, all’Autorità garante per le comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza.
**3. 118. Romani, Sanza Testoni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nell’osservanza di quanto stabilito all’articolo 2, adotta una motivata delibera nella quale sono evidenziati i motivi di natura economica, editoriale e di assetto aziendale circa la scelta del palinsesto della rete da trasferire. In tale delibera sono anche evidenziate le conseguenze di natura strutturale e finanziarie che tale trasferimento comporta. Tale delibera è parte integrante del piano che, per quanto riguarda la concessionaria del servizio pubblico, è sottoposto per l’approvazione al Ministero delle comunicazioni, all’Autorità garante per le comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza.
** 3. 171.Moffa, Bono, Ciccioli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nell’osservanza di quanto stabilito all’articolo 2 e nei medesimi tempi, elabora un piano industriale ed editoriale in cui sono indicate le linee guida per l’attuazione delle suddette misure. All’interno di tale piano sono indicate anche le misure economico-finanziarie e di ristrutturazione industriale necessarie ad affrontare il trasferimento di una rete in piattaforma trasmissiva diversa da quella analogica. Il piano è sottoposto per l’approvazione al Ministero delle comunicazioni, all’Autorità garante per le comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza.
3. 119. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nell’osservanza di quanto stabilito all’articolo 2, elabora un piano industriale ed editoriale per la completa transizione al sistema digitale terrestre indicando le misure economico-finanziarie e industriali necessarie. Il Piano è un’integrazione del contratto di servizio e deve essere sottoposto per l’approvazione al Ministero per le comunicazioni, all’Autorità garante per le comunicazioni e alla Commissione parlamentare di vigilanza e l’indirizzo generale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
3. 217. Caparini, Goisis.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le frequenze ridondanti saranno cedute dai soggetti che le utilizzavano a prezzi e condizioni di mercato, a soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’autorizzazione generale all’installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica. Dell’avvenuta cessione sarà data comunicazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Alla luce delle condizioni complessive del sistema televisivo, sotto il profilo del pluralismo e dell’efficiente sfruttamento dello spettro, nonché del grado di avanzamento del programma di attuazione del piano di assegnazione delle frequenze, l’Autorità determina la data entro la quale la cessione delle frequenze ridondanti dovrà essere completata. Tale scadenza potrà costituire oggetto di proroga esclusivamente in considerazione di circostanze sopravvenute.
3. 116. Romani, Sanza, Testoni.

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Al comma 3 dopo le parole: radiocomunicazioni di Ginevra aggiungere le seguenti: , nonché utilizzando preliminarmente impianti e frequenze già convertite in tecnica digitale.
3. 231. Lorelli, Fiano.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: nove mesi.
3. 117. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 3 sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: sei mesi.
3. 166. Bono, Moffa, Ciccioli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di incentivare l’offerta di nuovi programmi in tecnica digitale, nel periodo di transizione alle completa conversione in digitale terrestre, i nuovi programmi trasmessi in tecnica digitale terrestre diversi da quelli trasmessi in tecnica analogica, così come definiti da apposita delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non vengono computati in capo ad un singolo soggetto nel limite di cui all’articolo 43, comma 8 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3-ter. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del comma 3 e sanziona eventuali condotte elusive con l’esclusione dalla agevo1azione.
* 3. 135. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di incentivare l’offerta di nuovi programmi in tecnica digitale, nel periodo di transizione alle completa conversione in digitale terrestre, i nuovi programmi trasmessi in tecnica digitale terrestre diversi da quelli trasmessi in tecnica analogica, così come definiti da apposita delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non vengono computati in capo ad un singolo soggetto nel limite di cui all’articolo 43, comma 8 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3-ter. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del comma 3 e sanziona eventuali condotte elusive con l’esclusione dalla agevo1azione.
* 3. 169. Moffa, Bono, Ciccioli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il progetto di cui al comma 2 deve prevedere preliminarmente la utilizzazione di impianti e frequenze già convertite in tecnica digitale. Le frequenze recuperate sono riassegnate dal Ministero delle comunicazioni secondo procedure finalizzate allo sviluppo del pluralismo nel settore radiotelevisivo. Il Ministero delle comunicazioni assegna le stesse frequenze in via prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l’attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre, in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione di frequenze e che facciano domanda di estensione del periodo di validità della concessione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I soggetti di cui al presente comma hanno l’obbligo di digitalizzare l’intera rete analogica entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale di cui all’articolo 1, comma 1. Le frequenze residue vengono assegnate dal Ministero delle comunicazioni attraverso procedure pubbliche e nel rispetto dei criteri di obbiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alle emittenti titolari di concessione e autorizzazione per la radiodiffusione televisiva via etere terrestre che non raggiungano la copertura dell’80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia.
3. 41. Falomi, Mario Ricci, De Simone, Vladimir Luxuria Guadagno, Olivieri, Locatelli.

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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per quanto riguarda il progetto relativo al trasferimento di una rete RAI su altra tecnologia trasmissiva, esso deve prevedere anche gli impatti strutturali, economici ed occupazionali a breve e medio termine nonché le adeguate misure organizzative e di riassetto aziendale necessarie. Tale progetto, oltre che all’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, è presentato anche al Ministero delle comunicazioni e alla Commissione parlamentare di vigilanza per le necessarie valutazioni ed osservazioni.
* 3. 21. Barbieri, Tassone, Oppi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per quanto riguarda il progetto relativo al trasferimento di una rete RAI su altra tecnologia trasmissiva, esso deve prevedere anche gli impatti strutturali, economici ed occupazionali a breve e medio termine nonché le adeguate misure organizzative e di riassetto aziendale necessarie. Tale progetto, oltre che all’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, è presentato anche al Ministero delle comunicazioni e alla Commissione parlamentare di vigilanza per le necessarie valutazioni ed osservazioni.
* 3. 120. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Entro il 31 dicembre del 2007 il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze e il Ministero dello sviluppo economico, stabilisce un sistema di tax shelter a favore dei fornitori di contenuti che intendono realizzare nuovi palinsesti digitali aperti all’utenza aventi caratteristiche di qualità e di tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva. Tale sistema a titolo indicativo dovrebbe prevedere forme di defiscalizzazione del reddito derivante da utili reinvestiti nella realizzazione dei palinsesti televisivi ed una durata commisurata al periodo di transizione alla completa conversione in digitale terrestre.
** 3. 134. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Entro il 31 dicembre del 2007 il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze e il Ministero dello sviluppo economico, stabilisce un sistema di tax shelter a favore dei fornitori di contenuti che intendono realizzare nuovi palinsesti digitali aperti all’utenza aventi caratteristiche di qualità e di tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva. Tale sistema a titolo indicativo dovrebbe prevedere forme di defiscalizzazione del reddito derivante da utili reinvestiti nella realizzazione dei palinsesti televisivi ed una durata commisurata al periodo di transizione alla completa conversione in digitale terrestre.
** 3. 168. Bono, Moffa, Ciccioli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Entro il 31 dicembre 2007 e fino alla completa conversione alla trasmissione in digitale terrestre, il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell’economia e il Ministero dello sviluppo economico, stabilisce un sistema di incentivazione fiscale e di defiscalizzazione del reddito derivante da utili reinvestiti a favore dei fornitori di contenuti che realizzano nuovi palinsesti digitali non a pagamento aventi caratteristiche di qualità e di tutela del pluralismo con particolare attenzione all’ideazione e realizzazione di contenuti originali prodotti in Italia.
3. 216. Caparini, Goisis.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e

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comunque a partire dal 30 marzo 2008 potranno essere commercializzati solamente apparecchi televisivi con sintonizzatore integrato per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
3. 129. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere commercializzati solamente apparecchi televisivi con sintonizzatore integrato per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
* 3. 130. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere commercializzati solamente apparecchi televisivi con sintonizzatore integrato per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
* 3. 167. Moffa, Bono, Ciccioli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli apparecchi televisivi non muniti di sintonizzatore integrato per la ricezione del segnale televisivo in tecnica digitale in commercio dovranno riportare la seguente dicitura a caratteri ben leggibili apposti sulla confezione esterna: «Questo televisore non potrà essere utilizzato per ricevere programmi televisivi dopo il 30 novembre 2010».
** 3. 207. Caparini, Goisis.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli apparecchi televisivi non muniti di sintonizzatore integrato per la ricezione del segnale televisivo in tecnica digitale dovranno essere commercializzati con la dicitura che segue, a caratteri ben leggibili apposti sulla confezione esterna: «Questo televisore non potrà essere utilizzato per ricevere programmi televisivi dopo il 30 novembre 2010».
** 3. 132. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli apparecchi televisivi non muniti di sintonizzatore integrato per la ricezione del segnale televisivo in tecnica digitale dovranno essere commercializzati con la dicitura che segue, a caratteri ben leggibili apposti sulla confezione esterna: «Questo televisore non potrà essere utilizzato per ricevere programmi televisivi dopo il 30 novembre 2010».
* 3. 131. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli apparecchi televisivi non muniti di sintonizzatore integrato per la ricezione del segnale televisivo in tecnica digitale dovranno essere commercializzati con la dicitura che segue: «Questo televisore non potrà essere utilizzato per ricevere programmi televisivi dopo il 30 novembre 2010».
* 3. 208. Caparini, Goisis.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A partire dalla legge finanziaria dell’anno 2008 e fino alla completa conversione in digitale terrestre delle reti analogiche sono previsti specifici contributi all’utenza in regola con il pagamento del canone radiotelevisivo per l’acquisto di decoder aperti ed interoperabili atti alla ricezione di programmi digitali o di apparecchi televisivi muniti di sintonizzatore

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incorporato per la ricezione dei programmi digitali aventi analoghe caratteristiche. Le singole leggi finanziarie stabiliranno, tenuto conto anche dell’andamento dei prezzi dei decoder al dettaglio e dell’utenza non digitale, l’ammontare complessivo ed unitario del contributo. Particolari condizioni saranno previste per le cosiddette fasce deboli.
3. 133. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Fino alla completa conversione in digitale terrestre delle reti analogiche, dalla data di approvazione della presente legge, con legge finanziaria sono disposti specifici contributi per l’acquisto di decoder aperti ed interopera bili atti alla ricezione di programmi digitali aventi analoghe caratteristiche.
3. 206. Caparini, Goisis.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il progetto può anche essere articolato per aree progressive di trasferimento, di norma coincidenti con aree tecniche riferite ai territori regionali, e comunque deve concludersi non oltre il 30 novembre 2011.
* 3. 121. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il progetto può anche essere articolato per aree progressive di trasferimento, di norma coincidenti con aree tecniche riferite ai territori regionali, e comunque deve concludersi non oltre il 30 novembre 2011.
* 3. 162. Bono, Moffa, Ciccioli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Qualora le frequenze ridondanti non siano cedute dai soggetti che le utilizzavano entro la data determinata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 3, esse saranno acquisite dal Ministero delle comunicazioni. L’acquisizione da parte del Ministero avrà luogo dietro pagamento di un equo indennizzo ai soggetti che utilizzavano le frequenze, determinato tenendo conto degli investimenti sostenuti per la realizzazione degli impianti di trasmissione eventualmente divenuti non utilizzabili e di eventuali costi o perdite determinate dalla cessazione delle trasmissioni su tali frequenze.
*3. 22.Tassone, Oppi, Barbieri.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Qualora le frequenze ridondanti non siano cedute dai soggetti che le utilizzavano entro la data determinata dall’Autorità per garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 3, esse saranno acquisite dal Ministero delle comunicazioni. L’acquisizione da parte del Ministero avrà luogo dietro pagamento di un equo indennizzo ai soggetti che utilizzavano le frequenze, determinato tenendo conto degli investimenti sostenuti per la realizzazione degli impianti di trasmissione eventualmente divenuti non utilizzabili e di eventuali costi o perdite determinate dalla cessazione delle trasmissioni su tali frequenze.
*3. 122.Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 4, sopprimere le parole: e in ogni caso entro dodici mesi dal decorso del termine di cui al comma 2.
3. 42.Falomi, Mario Ricci, De Simone, Wladimiro Guadagno detto Vladimir Luxuria, Olivieri, Locatelli.

Al comma 4, sostituire le parole: e in ogni caso entro dodici mesi dal decorso del termine di cui al comma 2 con le seguenti: entro i termini previsti dal progetto di cui al comma 3 anche attraverso

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un’articolazione temporale e progressiva per aree territoriali.
3. 123.Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 4, sostituire le parole: e in ogni caso entro dodici mesi dal decorso del termine di cui al comma 2 con le seguenti: entro 12 mesi dal decorso del termine di cui al precedente comma 3 anche attraverso un’articolazione temporale e progressiva per aree territoriali.
3. 172.Moffa, Bono, Ciccioli.

Al comma 4, dopo le parole: i soggetti, aggiungere la seguente: privati.
*3. 33.Sgobio, Tranfaglia, Soffritti.

Al comma 4, dopo la parola: soggetti, aggiungere la seguente: privati.
*3. 43.Falomi, Mario Ricci, De Simone, Wladimiro Guadagno detto Vladimir Luxuria, Olivieri, Locatelli.

Al comma 4, dopo le parole: ambito nazionale inserire le seguenti: inclusi i soggetti che intendano veicolare i contenuti su piattaforma satellitare o in larga banda.

Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le parole: al data-base delle frequenze, dal prodotto della.
3. 191.Caparini, Goisis.

Al comma 4, sostituire la parola: trasferiscono con la seguente: trasmettono.
3. 44.Falomi, Mario Ricci, De Simone, Wladimiro Guadagno detto Vladimir Luxuria, Olivieri, Locatelli.

Al comma 4, dopo le parole: la seconda, aggiungere la seguente: esclusivamente.
3. 45.Falomi, Mario Ricci, De Simone, Wladimiro Guadagno detto Vladimir Luxuria, Olivieri, Locatelli.

Al comma 4, dopo le parole: terrestri in tecnologia digitale, aggiungere le seguenti: utilizzando uno dei multiplex digitali in esercizio.
3. 46.Falomi, Mario Ricci, De Simone, Wladimiro Guadagno detto Vladimir Luxuria, Olivieri, Locatelli.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano nei confronti di quei soggetti che, entro i termini previsti dagli stessi commi, abbiano concesso a fornitori di contenuti indipendenti l’accesso ad almeno il 40 per cento della propria capacità trasmissiva su piattaforma digitale terrestre, a condizioni eque e non discriminatorie, purché l’accesso riguardi impianti che coprono almeno il 70 per cento della popolazione.
4-ter. Al fine di favorire la più ampia penetrazione della piattaforma digitale terrestre, fino alla completa conversione delle reti, sono consentiti accordi tra gli operatori anche qualora questi contengano restrizioni della concorrenza, purché tali restrizioni, in applicazione dei criteri di cui all’articolo 4 legge 10 ottobre 1990, n. 287:
a) siano diretti alla finalità di aumentare la penetrazione della piattaforma digitale terrestre;
b) non comportino restrizioni di concorrenza che non siano indispensabili per tale obiettivo;
c) comportino un sostanziale beneficio per i consumatori;
d) non consentano l’eliminazione della concorrenza da una parte sostanziale del mercato.
3. 136.Romani, Sanza, Testoni.

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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano nei confronti di quei soggetti che, entro i termini previsti dagli stessi commi, abbiano concesso a fornitori di contenuti indipendenti l’accesso ad almeno il 40 per cento della propria capacità trasmissiva su piattaforma digitale terrestre, a condizioni eque e non discriminatorie, purchè l’accesso riguardi impianti che coprono almeno il 70 per cento della popolazione.
3. 173.Moffa, Bono, Ciccioli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Fino alla completa conversione in digitale terrestre delle reti analogiche, in applicazione dei criteri di cui all’articolo 4, legge 10 ottobre 1990, n. 287, tra gli operatori locali sono consentiti accordi purché:
a) siano diretti alla finalità di aumentare la penetrazione della piattaforma digitale terrestre;
b) non comportino restrizioni alla concorrenza che non siano indispensabili per tale obiettivo;
c) comportino un sostanziale beneficio per i consumatori.
3. 205.Caparini, Goisis.

Sopprimere il comma 5
3. 47.Falomi, Mario Ricci, De Simone, Wladimiro Guadagno detto Vladimir Luxuria, Olivieri, Locatelli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nelle more dell’adozione del nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le frequenze che si rendono disponibili sono cedute in via prioritaria a soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito locale sulla base di condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie che tengono conto della dimensione d’impresa e della qualità della programmazione. I contributi a favore delle emittenti televisive locali previsti dall’articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni, sono assegnati per il sostegno degli investimenti destinati all’ammodernamento, all’ampliamento e alla realizzazione di infrastrutture per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale e per la costituzione di consorzi tra emittenti per la gestione comune di risorse tecniche e frequenziali.
3. 229.De Laurentiis.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L’assegnazione di frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni avrà luogo nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, mediante procedure di gara trasparenti e non discriminatorie, che assicurino il più efficiente sfruttamento dello spettro. In nessun caso l’assegnazione di frequenze potrà avere luogo a titolo gratuito. Nella valutazione delle offerte si terrà conto dell’offerta economica e delle caratteristiche imprenditoriali e finanziarie di ciascun offerente. In nessun caso i punteggi inerenti alla valutazione dei piani editoriali potranno essere superiori a quelli relativi all’offerta economica ed alle capacità industriali e finanziarie.
*3. 23.Tassone, Oppi, Barbieri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L’assegnazione di frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni avrà luogo nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, mediante procedure di gara trasparenti e non discriminatorie, che assicurino il più efficiente sfruttamento dello spettro. In nessun caso l’assegnazione

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di frequenze potrà avere luogo a titolo gratuito. Nella valutazione delle offerte si terrà conto dell’offerta economica e delle caratteristiche finanziarie di ciascun offerente. In nessun caso i punteggi inerenti alla valutazione dei piani editoriali potranno essere superiori a quelli relativi all’offerta economica ed alle capacità industriali e finanziarie.
*3. 124.Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 5, al primo periodo, premettere le seguenti parole: le frequenze restituite ai sensi del comma 1, nonché.
3. 236.De Brasi, Zunino.

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: acquisite ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2009, n. 66, e successive modificazioni, sono cedute a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di un’offerta predisposta e pubblicata in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le frequenze residue e quelle acquisite con modalità diverse.
3. 5.Giulietti, Rotondo, Attili.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sono cedute con le seguenti: sono date in concessione.
3. 34. Sgobio, Tranfaglia, Soffritti.

Al comma 5, dopo le parole: discriminatorie ai soggetti aggiungere le seguenti: per la trasmissione in tecnica digitale e.
3. 222. Caparini, Goisis.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: che ne facciano richiesta, aggiungere le seguenti: in ambito nazionale, nonché a quelli già operanti in ambito locale, fatti salvi i diritti e le riserve di legge spettanti a questi ultimi anche ai fini della conversione alla nuova tecnologia digitale.
3. 196. Caparini, Goisis.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: che le riassegna, aggiungere le seguenti: in via provvisoria e fino alla completa conversioni delle reti alla tecnologia digitale, alle emittenti titolari di concessione o autorizzazione per la radiodiffusione televisiva nazionale via etere terrestre che non raggiungano la copertura dell’80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia.
3. 4. Giulietti, Rotondo, Attili.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: incentivando progetti.
3. 3. Giulietti, Rotondo, Attili.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: e con la previsione di quote di riserva a favore dell’emittenza locale aggiungere le seguenti: pari ad un terzo della capacità trasmissiva, calcolata considerando la potenza complessiva con il guadagno d’antenna (ERP – EMITTED RADIATION POWER).
*3. 14. Giulietti, Rotondo, Attili.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: e con la previsione di quote di riserva a favore dell’emittenza locale aggiungere le seguenti: pari ad un terzo della capacità trasmissiva calcolata considerando la potenza complessiva con il guadagno d’antenna (ERP – EMITTED RADIATION P0WER).
*3. 29. Balducci.

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Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: e con la previsione di quote di riserva a favore dell’emittenza locale aggiungere le seguenti: pari ad un terzo della capacità trasmissiva, calcolata considerando la potenza complessiva con il guadagno d’antenna (ERP – EMITTED RADIATION P0WER).
*3. 102. Carbonella.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: e con la previsione di quote di riserva a favore dell’emittenza locale aggiungere le seguenti: pari ad un terzo della capacità trasmissiva, calcolata considerando la potenza complessiva con il guadagno d’antenna (ERP – EMITTED RADIATION POWER).
*3. 228. Pedrini.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: e con la previsione di quote di riserva a favore dell’emittenza locale, fatti salvi i diritti acquisiti con le seguenti: e con la previsione di una quota di riserva di almeno un terzo di tali frequenze a favore dell’emittenza locale.
3. 222. Pedrini.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: con la previsione di quote di riserva inserire le seguenti: pari a un terzo delle frequenze televisive disponibili a qualunque titolo.
3. 188. Caparini, Goisis.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: dell’emittenza locale aggiungere le seguenti: e comunitaria.
3. 36. Sgobio, Tranfaglia, Soffritti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Le frequenze resesi disponibili ai sensi del presente articolo dovranno essere utilizzate comunque in standard digitale sia per trasmissioni televisive, sia per altri servizi sulla base degli indirizzi e delle indicazioni formulati in materia dall’Unione Europea. Ai fini di un’ulteriore accelerazione e di uno sviluppo dello standard digitale è comunque fatto espresso divieto ad un’utilizzazione delle medesime frequenze in standard analogico.
*3. 24. Barbieri, Tassone, Oppi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Le frequenze resesi disponibili ai sensi del presente articolo dovranno essere utilizzate comunque in standard digitale sia per trasmissioni televisive, sia per altri servizi sulla base degli indirizzi e delle indicazioni formulati in materia dall’Unione Europea. Ai fini di un’ulteriore accelerazione e di uno sviluppo dello standard digitale è comunque fatto espresso divieto ad un’utilizzazione delle medesime frequenze in standard analogico.
*3. 125. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il Consiglio di amministrazione della RAI sottopone all’Autorità garante per le comunicazioni e al Ministro delle comunicazioni un piano per il rispetto degli obiettivi di copertura legati ai compiti di servizio universale alla luce delle disposizioni contenute nel presente articolo. Tale Piano può anche prevedere la cessione degli impianti trasmissivi a società terze nonché la messa in comune di impianti e frequenze per il raggiungimento dei predetti obiettivi.
**3. 25. Barbieri, Tassone, Oppi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il Consiglio di amministrazione della RAI sottopone all’Autorità garante

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per le comunicazioni e al Ministro delle comunicazioni un piano per il rispetto degli obiettivi di copertura legati ai compiti di servizio universale alla luce delle disposizioni contenute nel presente articolo. Tale Piano può anche prevedere la cessione degli impianti trasmissivi a società terze nonché la messa in comune di impianti e frequenze per il raggiungimento dei predetti obiettivi.
**3. 126. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le frequenze comunque liberate e restituite al Ministero delle comunicazioni ai sensi della presente legge vengono assegnate, in via prioritaria, ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l’attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre, in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive, a causa della mancata assegnazione di frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni. A tal fine, il Ministero delle comunicazioni assegna ai titolari delle concessioni di cui al precedente periodo, che si intendono prolungate di diritto ai fini di cui all’articolo 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112, frequenze coordinate a livello internazionale e, comunque, idonee ad assicurare l’irradiazione dei programmi in un’area geografica che comprenda almeno l’80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. All’atto dell’assegnazione delle frequenze, i soggetti di cui al precedente periodo, devono assumere l’impegno di digitalizzare l’intera rete assegnata entro la data del 30 novembre 2012 o entro la diversa data della completa conversione delle reti televisivi in tecnica digitale.
*3. 11. Giulietti, Rotondo, Attili.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le frequenze comunque liberate e restituite al Ministero delle comunicazioni ai sensi della presente legge vengono assegnate, in via prioritaria, ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l’attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre, in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive, a causa della mancata assegnazione di frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni. A tal fine, il Ministero delle comunicazioni assegna ai titolari delle concessioni di cui al precedente periodo, che si intendono prolungate di diritto ai fini di cui all’articolo 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112, frequenze coordinate a livello internazionale e, comunque, idonee ad assicurare l’irradiazione dei programmi in un’area geografica che comprenda almeno l’80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. All’atto dell’assegnazione delle frequenze, i soggetti di cui al precedente periodo, devono assumere l’impegno di digitalizzare l’intera rete assegnata entro la data del 30 novembre 2012 o entro la diversa data della completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.
*3. 35. Sgobio, Tranfaglia, Soffritti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le frequenze comunque liberate e restituite al Ministero delle comunicazioni ai sensi della presente legge vengono assegnate, in via prioritaria, ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l’attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre, in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive, a causa della mancata assegnazione di frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni. A tal fine, il Ministero delle comunicazioni assegna ai titolari delle concessioni di cui al precedente periodo, che si intendono prolungate di diritto ai fini di cui all’articolo 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112, frequenze coordinate al livello internazionale e, comunque, idonee ad assicurare l’irradiazione dei programmi in un’area geografica che comprenda almeno l’80 per cento del

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territorio e tutti i capoluoghi di provincia. All’atto dell’assegnazione delle frequenze, i soggetti di cui al precedente periodo devono assumere l’impegno di digitalizzare l’intera rete assegnata entro la data del 30 novembre 2012 o entro la diversa data della completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.
* 3. 219. Pedrini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le frequenze comunque liberate e restituite al Ministero delle comunicazioni ai sensi della presente legge vengono assegnate, in via prioritaria, ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l’attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre, in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione di frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni. A tal fine, il Ministero delle comunicazioni assegna ai titolari delle concessioni di cui al precedente periodo, che si intendono prolungate di diritto ai fini di cui all’articolo 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, frequenze coordinate a livello internazionale e, comunque, idonee ad assicurare l’irradiazione dei programmi in un’area geografica che comprenda almeno l’80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. All’atto dell’assegnazione delle frequenze, i soggetti di cui al precedente periodo, devono assumere l’impegno di digitalizzare l’intera rete assegnata entro la data del 30 novembre 2012 o entro la diversa data della completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.
3. 241. De Zulueta, Giulietti, Donadi, Beltrandi, Wladimiro Guadagno detto Vladimir Luxuria, Tranfaglia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di consentire la contemporanea diffusione dei programmi delle emittenti televisive locali tanto in tecnica analogica che in tecnica numerica digitale, le frequenze rese disponibili e comunque ogni altra frequenza nella disponibilità del Ministero delle comunicazioni, sono assegnate in via prioritaria alle emittenti locali, fino alla concorrenza di un terzo delle risorse disponibili per ciascun bacino regionale. Nell’ambito di tale assegnazione sarà attribuito titolo preferenziale alle forme consortili o ad altre iniziative analoghe realizzate da almeno quattro emittenti televisive locali aventi copertura regionale per almeno il 70 per cento della popolazione del bacino. Ulteriore titolo preferenziale sarà costituito dall’impegno dei richiedenti a riservare non meno del 30 per cento della capacità trasmissiva ad altre emittenti regionali o provinciali operanti nel medesimo bacino. Le frequenze assegnate sulla base della presente disposizione e non indispensabili per la copertura dei relativi bacini in tecnica digitale dovranno essere rese nella disponibilità del Ministero delle comunicazioni nei novanta giorni successivi alla completa cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica nel relativo bacino.
3. 193. Caparini, Goisis.

Sopprimere il comma 6.
* 3. 138. Romani, Sanza, Testoni.

Sopprimere il comma 6.
* 3. 175. Moffa, Bono, Ciccioli.

Al comma 6, all’inizio del primo periodo, inserire le seguenti parole: Al fine di garantire un’equa ed efficiente conversione delle trasmissioni in tecnica analogica a quelle in tecnica digitale,.
3. 235. Barbi, Lovelli, Zunino, Velo, Merlo.

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Al comma 6, sopprimere le parole da: Le disposizioni sino a: primo periodo del presente comma.
* 3. 137. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 6, sopprimere le parole da: Le disposizioni sino a: primo periodo del presente comma.
* 3. 174. Bono, Moffa, Ciccioli.

Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: I soggetti diversi dagli attuali concessionari o autorizzati televisivi in analogico o da quelli attualmente abilitati all’attività di operatore di rete possono utilizzare le frequenze acquistate ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112 solamente per l’esercizio nell’ambito nazionale.
3. 197. Caparini, Goisis.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: in tecnica digitale, aggiungere le seguenti: Nessun soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, può essere titolare di più di due multiplex (reti) digitali.
3. 2. Giulietti, Rotondo, Attili.

Al comma 6, aggiungere infine le seguenti parole: Nessun soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, può essere titolare di più di due multiplex digitali.
3. 48. Falomi, Ricci, De Simone, Wladimiro Guadagno detto Vladimir Luxuria, Olivieri, Locatelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Fino alla completa transizione al sistema di trasmissione digitale terrestre l’autorizzazione all’attività di operatore di rete e di fornitore di contenuti in ambito locale può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti autorizzati alla prosecuzione all’esercizio in ambito locale ai sensi dell’articolo 25, comma 11 e 12, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
3. 198. Caparini, Goisis.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All’articolo 5, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sostituire la parola: «autorizzazione» con le seguenti: «abilitazioni all’attività di operatore di rete», nonché aggiungere dopo le parole: «radiofonici in ambito nazionale e in ambito locale» le seguenti: «fatta salva per gli operatori di rete in ambito nazionale,la possibilità di ospitare sui propri multiplex gli attuali soggetti abilitati all’attività di fornitore di contenuti in ambito locale».
* 3. 15. Giulietti, Rotondo, Attili.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All’articolo 5, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sostituire la parola: «autorizzazione» con le seguenti: «abilitazioni all’attività di operatore di rete», nonché aggiungere dopo le parole: «radiofonici in ambito nazionale e in ambito locale» le seguenti: «fatta salva per gli operatori di rete in ambito nazionale,la possibilità di ospitare sui propri multiplex gli attuali soggetti abilitati all’attività di fornitore di contenuti in ambito locale».
* 3. 199. Caparini, Goisis.

Ai commi 7, 8 e 9 sostituire le parole: 30 novembre 2012 con 30 novembre 2010.
* 3. 26. Barbieri, Tassone, Oppi.

Ai commi 7, 8 e 9, sostituire le parole: 30 novembre 2012, con le seguenti: 30 novembre 2010.
* 3. 141. Romani, Sanza, Testoni.

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Ai commi 7, 8 e 9, sostituire le parole: 30 novembre 2012 con le seguenti: 30 novembre 2010.
* 3. 177. Moffa, Bono, Ciccioli.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Dal 30 novembre 2012 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive, è fatto divieto per gli operatori di rete di svolgere, anche attraverso soggetti controllati o collegati, l’attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato. Al fine di consentire l’avvio dei mercati l’Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale il divieto di cui al presente comma non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite, ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale per i quali sussiste l’obbligo di separazione contabile al fine di consentire l’evidenziazione dei corrispettivi per l’accesso e l’interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l’evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell’attività di installazione e di gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell’insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. È sancito l’obbligo per gli operatori di rete di garantire parità di trattamento e di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti.
3. 104. Beltrandi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che svolgono anche attività di operatore di rete sono tenuti alla separazione societaria contestualmente all’ottenimento delle relative autorizzazioni.
* 3. 139. Romani, Sanza, Testoni.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che svolgono anche attività di operatore di rete sono tenuti alla deposizione societaria contestualmente all’attenuamento delle relative autorizzazioni.
* 3. 176. Bono, Moffa, Ciccioli.

Al comma 7, sostituire le parole: 30 novembre 2012 con le seguenti: 30 novembre 2010.
3. 189. Caparini, Goisis.

Al comma 7 sopprimere le parole da: 30 novembre 2012 sino a: delle reti televisive, ed aggiungere al termine del comma, le seguenti: contestualmente all’ottenimento delle relative autorizzazioni e comunque non oltre 60 giorni dall’inizio della nuova attività.
3. 140. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 7 sostituire le parole: che svolgono anche attività di operatore di rete sono tenuti alla separazione societaria, con le seguenti: non possono partecipare, né direttamente né indirettamente, a società che svolgono attività di operatore di rete.
3. 49. Falomi, Mario Ricci, De Simone, Wladimiro Guadagno detto Vladimir Luxuria, Olivieri, Locatelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per quanto riguarda la separazione societaria di cui al comma precedente, la concessionaria del servizio pubblico è tenuta a presentare un piano

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industriale relativo alle operazioni derivanti da tale separazione in termini economici, occupazionali e strutturali anche relativamente ad ipotesi di cessione di rami d’azienda, dismissione, ingresso di soggetti terzi. Tale piano è sottoposto per l’approvazione al Ministero delle comunicazioni, all’Autorità garante per le comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza.
* 3. 142. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per quanto riguarda la separazione societaria di cui al comma precedente, la concessionaria del servizio pubblico è tenuta a presentare un piano industriale relativo alle operazioni derivanti da tale separazione in termini economici, occupazionali e strutturali anche relativamente ad ipotesi di cessione di rami d’azienda, dismissione, ingresso di soggetti terzi. Tale piano è sottoposto per l’approvazione al Ministero delle comunicazioni, all’Autorità garante per le comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza.
* 3. 178. Moffa, Bono, Ciccioli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Dal 30 novembre 2012 e, comunque, a decorrere dalla data di completa conversione delle reti televisive, i soggetti che svolgono anche attività di operatore di rete, non possono accedere alla capacità trasmissiva messa a disposizione da multiplex gestiti da altri operatori.
3. 218. Pedrini.

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:
8. Sino alla data di definitiva cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica e comunque sino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica il limite previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 è da considerarsi pari al 20 per cento della capacità trasmissiva per i multipiex realizzati tramite la conversione delle reti analogiche. Tale limite non è comunque applicabile sugli impianti digitalizzati nelle aree all digital sino a che gli stessi no abbiano raggiunto più del 50 per cento della popolazione. In generale il limite previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, viene comunque calcolato solo sul numero dei contenuti trasmessi su un singolo multiplex.
9. A partire dalla data di definitiva cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica e comunque dall’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica, allo scopo di garantire la massima accessibilità delle reti televisive digitali terrestri, gli operatori di rete televisiva digitale sono obbligati a cedere a fornitori di contenuti o di servizi di telecomunicazioni non legati loro da rapporti di collegamento o controllo, ai sensi dell’articolo 43, commi 13, 14 e 15, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 una quota di capacità trasmissiva pari ad almeno il 15 per cento della capacità trasmissiva complessiva in loro possesso. La cessione ha luogo mediante libera negoziazione tra le parti, che definiscono nell’esercizio della loro autonomia privata ogni elemento del contratto. I contratti di cessione di capacità trasmissiva dovranno essere conclusi in forma scritta e comunicati all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro 30 giorni dalla loro conclusione. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull’osservanza del presente articolo, ed in particolare sull’idoneità del complesso degli accordi stipulati da ciascun operatore di rete a garantire adeguato accesso ai fornitori di contenuti e di servizi di telecomunicazioni indipendenti. In caso di violazione dell’obbligo di cui al comma I del presente articolo, oppure qualora la verifica di cui al comma 3 dia esito

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negativo, l’Autorità provvederà ai sensi dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 31luglio 2005, n. 155.
3. 145. Romani, Sanza, Testoni.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Alla data del 30 novembre 2012 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisivi, i fornitori di contenuti in ambito nazionale non possono utilizzare più del 20 per cento della capacità trasmissiva complessiva, quale risultante dal Piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 12 novembre 2003, adeguato dalla stessa Autorità entro tre mesi dall’approvazione della legge nel rispetto degli accordi internazionali. Nei successivi tre mesi l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approverà i Piani attuativi e procederà all’assegnazione delle frequenze ai singoli operatori dì rete secondo principi o modalità di cui all’articolo 42, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. 1. Giulietti, Rotondo, Attili.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Alla data del 30 novembre 2010 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive, i fornitori di contenuti in ambito nazionale non possono utilizzare in via diretta o mediante società controllate o collegate più del 20 per cento della capacità trasmissiva complessivamente utilizzata a livello nazionale su tutte le piattaforme, espressa in megabit/secondo e ponderata per il tasso di penetrazione delle singole piattaforme. Ai fini del calcolo della capacità trasmissiva utilizzata da ciascun soggetto e della capacità trasmissiva complessivamente utilizzata sono esclusi i programmi trasmessi in alta definizione, che rientrano, però, nel calcolo del totale dei programmi televisivi di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 43, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
* 3. 143. Romani, Sanza, Testoni.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Alla data del 30 novembre 2010 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive, i fornitori di contenuti in ambito nazionale non possono utilizzare in via diretta o mediante società controllate o collegate più del 20 per cento della capacità trasmissiva complessivamente utilizzata a livello nazionale su tutte le piattaforme, espressa in megabit/secondo e ponderata per il tasso di penetrazione delle singole piattaforme. Ai fini del calcolo della capacità trasmissiva utilizzata da ciascun soggetto e della capacità trasmissiva complessivamente utilizzata sono esclusi i programmi trasmessi in alta definizione, che rientrano, però, nel calcolo del totale dei programmi televisivi di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 43, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
* 3. 179. Bono, Moffa, Ciccioli.

Al comma 8, sostituire le parole: 30 novembre 2012, con le seguenti: 30 novembre 2010.
3. 190. Caparini, Goisis.

Al comma 8, sostituire le parole: i fornitori di contenuti in ambito nazionale non possono utilizzare, con le seguenti: ciascun fornitore di contenuto che operi in ambito nazionale su piattaforma digitale terrestre, satellitare, via cavo non può utilizzare.
3. 105. Beltrandi.

Al comma 8 dopo le parole: I fornitori di contenuti in ambito nazionale, aggiungere le seguenti: , ovvero tutti gli operatori

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televisivi, compresi quelli che intendano veicolare i contenuti su piattaforma satellitare o mediante internet.
3. 155. Fabris.

Al comma 8, sopprimere le parole da: , quale risultante, fino alla fine del comma.
* 3. 144. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 8, sopprimere le parole da: , quale risultante, fino alla fine del comma.
* 3. 180. Moffa, Bono, Ciccioli.

Al comma 8, sostituire le parole: in base al data-base delle frequenze, dal prodotto della capacità di trasporto, espressa in megabit/secondo, per la popolazione effettivamente servita, espressa in milioni di utenti., con le seguenti: dal Piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 12 novembre 2003, adeguato dalla stessa Autorità entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli accordi internazionali. Nei successivi tre mesi l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approverà i Piani attuativi e procederà alla assegnazione delle frequenze ai singoli operatori di rete secondo principi e modalità di cui all’articolo 42, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. 50. Falomi, Mario Ricci, De Simone, Wladimiro Guadagno detto Vladimir Luxuria, Olivieri, Locatelli.

Al comma 9, sostituire le parole: ceduta da parte del fornitore di contenuti, con le seguenti: liberata e rimessa nella disponibilità dell’operatore di rete che la cede.
3. 237. De Brasi, Boffa.

Al comma 9, sostituire le parole da: del fornitore di contenuti, fino a: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con le seguenti: degli operatori di rete a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie di soggetti che ne facciano richiesta sulla base di un offerta predisposta e pubblicata in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti con provvedimento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Ministero delle comunicazioni.
3. 234. Lovelli, Zunino, Velo, Boffa, De Biasi.

Al comma 9, sostituire le parole: del fornitore di contenuti, con le seguenti: dell’operatore di rete.
*3. 10. Giulietti, Rotondo, Attili.

Al comma 9, sostituire le parole: del fornitore di contenuti, con le seguenti: dell’operatore di rete.
*3. 51. Falomi, Mario Ricci, De Simone, Wladimiro Guadagno detto Vladimir Luxuria, Olivieri, Locatelli.

Al comma 9, sostituire le parole: fornitore di contenuti con le seguenti: operatore di rete.
* 3. 146. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 9, sostituire le parole: fornitore di contenuti con le seguenti: operatore di rete.
* 3. 181. Bono, Moffa, Ciccioli.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: fornitore di contenuti con le seguenti: operatore di rete.
* 3. 204. Caparini, Goisis.

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Al comma 9, sostituire le parole: 30 novembre 2012 con le seguenti: 30 novembre 2010.
3. 192. Caparini, Goisis.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l’attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale è soggetta al regime dell’autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l’articolo 23, comma 1 della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché gli articoli 15, comma 4 e 25, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per quanto non previsto dal presente comma, si applica l’articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché, in quanto compatibile, l’articolo 38 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259,.
3. 238. De Biasi, Velo, Boffa, Lovelli.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. I soggetti titolari delle infrastrutture a larga banda notificati come detentori di un significativo potere di mercato all’esito delle procedure di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, sono tenuti ad offrire, a tutti gli operatori titolari di autorizzazione generale (OTAG) che ne facciano richiesta, l’accesso a detta infrastruttura, nonché ad ogni componente di rete necessario, ai fini della fornitura del servizio televisivo o comunque per la distribuzione di contenuti multimediali in modalità lineare, in tutti i casi in cui sistemi di accesso siano utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela da parte di proprie divisioni commerciali, nonché di società controllate, controllanti, collegate o consociate. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce con propria delibera, in conformità ai principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, i criteri e le modalità per la formulazione dell’offerta di cui al presente comma.
3. 225. De Laurentiis.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni impone ai soggetti titolari delle infrastrutture a larga banda, notificati come detentori di un significativo potere di mercato all’esito delle procedure di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, l’obbligo di offrire a tutti gli operatori titolari di autorizzazione generale (OTAG) che ne facciano richiesta, l’accesso a detta infrastruttura, nonché ad ogni componente di rete necessario, ai fini della fornitura del servizio televisivo e della società dell’informazione e delle comunicazioni elettroniche o comunque per la distribuzione di contenuti multimediali in modalità lineare e non lineare, in tutti i casi in cui i sistemi di accesso siano utilizzati. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259.
3. 106. Beltrandi.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: di mercato con le seguenti: nel mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso.
* 3. 147. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: potere la parola di mercato con le seguenti: nel mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso.
* 3. 182. Moffa, Bono, Ciccioli.

Al comma 10, sostituire le parole: potere di mercato con le seguenti: potere nel mercato dell’accesso alla banda larga.
3. 203. Caparini, Goisis.

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Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: servizio televisivo, aggiungere le seguenti: e della società dell’informazione e delle comunicazioni elettroniche;.
3. 159. Lusetti.

Al comma 10, sostituire le parole da: servizio televisivo fino a: modalità lineare con le seguenti: servizio televisivo e della società dell’informazione e delle comunicazioni elettroniche o comunque per la distribuzione di contenuti multimediali in modalità lineare e non lineare.
3. 226. De Laurentiis.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: in modalità lineare, aggiungere le seguenti: e non lineare.
3. 158. Lusetti.

Al comma 10 dopo le parole: fornitura del servizio televisivo aggiungere le seguenti: e della società dell’informazione e delle comunicazioni elettroniche.
3. 52. Falomi, Ricci, De Simone, Wladimiro Guadagno detto Vladimir Luxuria, Olivieri, Locatelli.

Al comma 10 dopo le parole: multimediali in modalità lineare aggiungere le seguenti: e non lineare.
3. 53. Falomi, Ricci, De Simone, Wladimiro Guadagno detto Vladimir Luxuria, Olivieri, Locatelli.

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: per la formulazione dell’offerta di cui al presente comma aggiungere le seguenti: nonché il prezzo che gli operatori detentori di significativo potere di mercato e gli operatori titolari di autorizzazione generale possono applicare alla veicolazione di contenuti di terzi, in modo tale che esso non superi i reali costi di esercizio, al fine di rendere massima possibile la pluralità dell’offerta televisiva e multimediale.
3. 54. Falomi, Ricci, De Simone, Wladimiro Guadagno detto Vladimir Luxuria, Olivieri, Locatelli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. a) Le risorse di frequenze risultanti disponibili dopo l’assegnazione dei diritti d’uso agli operatori di rete di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, sulla base del Piano di Assegnazione delle Frequenze televisive in tecnica digitale elaborato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (PNAF), possono essere utilizzate dalle Televisioni di strada, intese come società senza fine di lucro quali soggetti giuridici costituiti nella forma di associazione giuridicamente riconosciuta.
b) Le televisioni di strada possono utilizzare le frequenze di cui alla lettera a) previa richiesta agli Uffici periferici del Ministero competenti per territorio e successiva verifica di disponibilità della risorsa e della compatibilità con il quadro radioelettrico esistente. Alle televisioni di strada sarà concessa una autorizzazione senza alcun diritto d’uso esclusivo.
c) Gli impianti utilizzati dalle televisioni di strada non debbono arrecare interferenze al soggetti titolari di diritto d’uso delle frequenze e non possono richiedere protezione dalle emissione dei soggetti titolari di diritto d’uso delle frequenze.
d) La potenza massima e.r.p. irradiabile dagli impianti non potrà essere superiore a 5 W.
e) Ogni singola televisione di strada non potrà essere autorizzata ad esercire più di un impianto.
f) Le frequenze utilizzate non potranno ad alcun titolo essere cedute o permutate con altri soggetti, pena la decadenza

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dell’autorizzazione. Non sarà consentito inoltre cedere al altri capacità trasmissiva nell’ambito del canale esercito.
g) Tramite gli impianti delle televisioni di strada é vietata la diffusione di qualsiasi forma di messaggio pubblicitario o di televendita o di telepromozione. Non sarà inoltre possibile cedere spazi a pagamento a soggetti politici durante le consultazioni elettorali mentre si applicheranno le norme di par conditio valide per le emittenti commerciali.
h) Nelle more dello switch-off analogico, sarà consentito, alle stesse condizioni di cui alle lettere da c) ad h), e con le modalità di cui alla lettera b), l’utilizzo delle frequenze analogiche da parte delle televisioni di strada, senza che tale esercizio costituisca alcun vincolo per l’elaborazione del PNAF in tecnica digitale né alcun titolo per la riassegnazione di analoga risorsa in digitale.
3. 16. De Biasi, Ghizzoni, Benzoni, Froner.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All’emittenza televisiva in ambito locale viene riservato, sia in tecnologia analogica, sia in tecnologia digitale, un terzo della capacità trasmissiva, calcolata considerando la potenza complessiva con il guadagno d’antenna (ERP – EMITTED RADIATION POWER).
* 3. 13. Giulietti, Rotondo, Attili.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All’emittenza televisiva in ambito locale viene riservato, sia in tecnologia analogica, sia in tecnologia digitale, un terzo della capacità trasmissiva, calcolata considerando la potenza complessiva con il guadagno d’antenna (ERP – EMITTED RADIATION POWER).
* 3. 27. Sasso, Rotondo, Attili.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All’emittenza televisiva in ambito locale viene riservato, sia in tecnologia analogica, sia in tecnologia digitale, un terzo della capacità trasmissiva, calcolata considerando la potenza complessiva con il guadagno d’antenna (ERP – EMITTED RADIATION POWER).
* 3. 28. Balducci.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All’emittenza televisiva in ambito locale viene riservato, sia in tecnologia analogica, sia in tecnologia digitale, un terzo della capacità trasmissiva, calcolata considerando la potenza complessiva con il guadagno d’antenna (ERP – EMITTED RADIATION POWER).
* 3. 101. Carbonella.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All’emittenza televisiva in ambito locale viene riservato, sia in tecnica analogica, sia in tecnica digitale, un terzo della capacità trasmissiva, calcolata considerando la potenza complessiva con il guadagno d’antenna (ERP – EMITTED RADIATION POWER).
*3. 227.Pedrini.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. All’emittenza televisiva in ambito locale viene riservato un terzo della numerazione da 1 a 9 da applicare all’ordinamento automatico dei programmi offerti su tecnologia digitale terrestre.
3. 224.Carra.

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Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere rilasciati titoli abilitativi alla radiodiffusione di programmi televisivi in tecnica analogica. Alla medesima data, le licenze di operatore di rete televisiva digitale terrestre nazionale o locale rilasciate ai sensi dell’articolo 23, legge 3 maggio 2004, n. 112 e della delibera 435/01/CONS si convertono in autorizzazioni generali con conseguente applicazione dell’ articolo 15, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 nonché dell’articolo 25, comma 6, 1o agosto 2003, n. 259, come modificato dall’articolo 1-bis del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
* 3. 148.Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere rilasciati titoli abilitativi alla radiodiffusione di programmi televisivi in tecnica analogica. Alla medesima data, le licenze di operatore di rete televisiva digitale terrestre nazionale o locale rilasciate ai sensi dell’articolo 23, legge 3 maggio 2004, n. 112 e della delibera 435/01/CONS si convertono in autorizzazioni generali con conseguente applicazione dell’ articolo 15, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 nonché dell’articolo 25, comma 6, 1o agosto 2003, n. 259, come modificato dall’articolo 1-bis del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
* 3. 224.Bono, Moffa, Ciccioli.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di incentivare e favorire il passaggio delle emittenti televisive locali alla tecnica numerica digitale sarà riconosciuto un contributo per gli investimenti in apparati di trasmissione, collegamento e diffusione realizzati nel periodo fra il 1o gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2010. La misura di tale contributo sarà determinata nelle leggi finanziarie dei relativi anni.
3. 194.Caparini, Goisis.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Qualora un soggetto detenga una partecipazione superiore al 50 per cento del capitale sociale di una Società di capitali titolare di concessioni ovvero di licenze ovvero di autorizzazioni radiotelevisive tale da attribuirgli la maggioranza assoluta dei diritti di voto in assemblea, la residua partecipazione potrà appartenere anche interamente ad un altro unico soggetto o frazionatamente ad altri soggetti operanti nel settore radiotelevisivo, senza che quest’ultima circostanza renda configurabile l’ipotesi di controllo o collegamento. Non si considera comunque controllo o collegamento il vincolo contrattuale intercorrente tra le emittenti radiotelevisive e le concessionarie di pubblicità.
3. 195.Caparini, Goisis.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Dopo l’articolo 42, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, inserire il seguente articolo:
«Art. 42-bis. – (Digital dividend). – 1. Il 30 novembre 2010, ovvero al termine del processo di digitalizzazione, l’Autorità per le comunicazioni individua le frequenze non necessarie al fine del funzionamento delle reti digitali in esercizio.
2. Nella valutazione della necessità o meno di ciascuna frequenza al fine dell’esercizio della rete, l’Autorità per le comunicazioni tiene conto delle caratteristiche geografiche ed urbanistiche dell’area

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servita e/o gli ostacoli che incidono sulla qualità del segnale trasmesso su differenti frequenze.
3. L’insieme delle frequenze di cui al comma 1 costituirà il digital dividend».
3. 201.Caparini, Goisis.

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Il repertorio dei siti previsti dal Piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terreste in tecnica digitale, di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 399/03/CONS del 12 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004, è integrato con i dati relativi a tutti gli impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi televisivi agli utenti.
10-ter. Ai fini di cui al comma 11 gli operatori di reti televisive sono tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla registrazione degli schemi completi delle reti e delle frequenze a qualunque titolo o utilizzate con le modalità e secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni. La mancata registrazione nel termine previsto dal primo periodo comporta l’automatica decadenza dal titolo abilitante per l’esercizio delle attività di gestione della rete.
3. 223.De Laurentiis.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Dall’entrata in vigore della presente legge non possono essere rilasciati titoli abilitativi alla radiodiffusione di programmi televisivi in tecnica analogica.
10-ter. Alla medesima data le licenze di operatore di rete televisiva digitale terrestre nazionale o locale rilasciate ai sensi dell’articolo 23, legge 3 maggio 2004, n. 112 e della delibera 435/01/CONS, si convertono in autorizzazioni generali con conseguente applicazione dell’articolo 51, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché dell’articolo 25, comma 6, decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, come modificato dell’articolo 1-bis del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
3. 202.Caparini, Goisis.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al comma 3 dell’articolo 27, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dai seguenti:
«3. Ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d’azienda per l’esercizio di attività radiotelevisive tra i soggetti che esercitano legittimamente l’attività radiotelevisiva in ambito nazionale o locale, nonché tra questi e i soggetti nuovi entranti, purché in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui alla delibera 435/01/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine del rilascio di licenza di operatore di rete a condizione che le acquisizioni operate siano esclusivamente destinate alla diffusione in tecnica digitale.
3-bis. Successivamente al completamento del processo di digitalizzazione, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, saranno consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda per l’esercizio di attività radiotelevisive esclusivamente tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’autorizzazione generale per l’istallazione e l’esercizio di reti televisive digitali».
3. 214.Caparini, Goisis.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All’articolo 42 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. Nella definizione del programma di cui al comma precedente, l’Autorità

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segue il principio della digitalizzazione per aree geografiche di estensione almeno provinciale.
11-ter. L’Autorità individua il calendario di conversione delle trasmissioni alla tecnica digitale per ciascuna area sentita la conferenza Stato-Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
11-quater. Per ciascuna area, l’Autorità definisce un calendario per il trasferimento degli impianti sui siti previsti dal piano e la digitalizzazione degli impianti stessi, individuando la data entro la quale le trasmissioni dovranno essere effettuate esclusivamente in tecnica digitale».
3. 215.Caparini, Goisis.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con gli altri Ministeri competenti, tenuto conto delle esigenze di armonizzazione a livello dell’Unione europea e dell’esigenza di assicurare la piena concorrenza tra le diverse piattaforme trasmissive, si attiva in ogni sede al fine di impedire che la presenza di diversi standard si traduca in barriere all’accesso dei contenuti.
3. 107.Beltrandi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Le emittenti televisive locali hanno titolo ad accedere alla riserva di capacità trasmissiva di cui all’articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo, della legge 66/2001, nella misura massima di un terzo della capacità trasmissiva disponibile nell’ambito della riserva del 40 per cento e nel rispetto della disciplina di accesso definita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. 230.Lovelli, Barbi, Zunino, Velo.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Il comma 3 dell’articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è sostituito dai seguenti:
«3. Ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d’azienda per l’esercizio di attività radiotelevisive tra i soggetti che esercitano legittimamente l’attività radiotelevisiva in ambito nazionale o locale, nonché tra questi e soggetti nuovi entranti, purché in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui alla delibera 435/01/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine del rilascio di licenza di operatore di rete, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate esclusivamente alla diffusione in tecnica digitale.
3-bis. Successivamente al completamento del processo di digitalizzazione, i trasferimenti di impianti o rami d’azienda per l’esercizio di attività radiotelevisive saranno consentiti esclusivamente tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio di reti televisive digitali, ai sensi dell’articolo 25, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259».
*3. 149.Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Il comma 3 dell’articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è sostituito dai seguenti:
«3. Ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d’azienda per l’esercizio di attività radiotelevisive tra i soggetti che esercitano legittimamente l’attività radiotelevisiva in ambito nazionale o locale, nonché tra questi e soggetti nuovi entranti, purché in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui alla delibera 435/01/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine

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del rilascio di licenza di operatore di rete, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate esclusivamente alla diffusione in tecnica digitale.
3-bis. Successivamente al completamento del processo di digitalizzazione, i trasferimenti di impianti o rami d’azienda per l’esercizio di attività radiotelevisive saranno consentiti esclusivamente tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio di reti televisive digitali, ai sensi dell’articolo 25, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259».
*3. 184.Moffa, Bono, Ciccioli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
11. All’emittenza televisiva in ambito locale viene riservato un terzo della numerazione da 1 a 9 da applicare all’ordinamento automatico dei programmi offerti su tecnologia digitale terrestre.
3. 103.Carbonella.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All’articolo 42 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:
«11-bis. Nella definizione del programma di cui al comma che precede, l’Autorità segue il principio della digitalizzazione per aree geografiche di estensione almeno provinciale.
11-ter. L’Autorità individua il calendario di conversione delle trasmissioni alla tecnica digitale per ciascuna area sentita la conferenza Stato-Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
11-quater. Per ciascuna area, l’Autorità definisce un calendario per il trasferimento degli impianti sui siti previsti dal piano e la digitalizzazione degli impianti stessi, individuando la data entro la quale le trasmissioni dovranno essere effettuate esclusivamente in tecnica digitale».
* 3. 150.Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All’articolo 42 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:
«11-bis. Nella definizione del programma di cui al comma che precede, l’Autorità segue il principio della digitalizzazione per aree geografiche di estensione almeno provinciale.
11-ter. L’Autorità individua il calendario di conversione delle trasmissioni alla tecnica digitale per ciascuna area sentita la conferenza Stato-Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
11-quater. Per ciascuna area, l’Autorità definisce un calendario per il trasferimento degli impianti sui siti previsti dal piano e la digitalizzazione degli impianti stessi, individuando la data entro la quale le trasmissioni dovranno essere effettuate esclusivamente in tecnica digitale».
* 3. 185.Bono, Moffa, Ciccioli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Dopo l’articolo 15, del decreto-legge 31 luglio 2005, n. 177 è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Gli operatori di rete televisiva digitale hanno facoltà di costituire consorzi od altri soggetti giuridici (common carrier) per la messa in comune della capacità trasmissiva disponibile, nell’ottica del più efficiente sfruttamento delle risorse di rete disponibili e del più agevole accesso dei terzi alla capacità trasmissiva.
2. Ogni accordo, anche di natura preliminare, diretto alla costituzione ed alla

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regolazione del funzionamento dei soggetti di cui al comma che precede è comunicato in via preventiva all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che verificano la compatibilità dello stesso, rispettivamente, con il principio pluralistico e con la disciplina di tutela della concorrenza nazionale e comunitaria, mediante un procedimento che garantisca adeguata partecipazione dei soggetti interessati.
3. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella valutazione di cui al comma che precede, applica i criteri di cui all’articolo 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta i possibili effetti dell’accordo comunicato sul grado di pluralismo del sistema radiotelevisivo, tenuto conto dei contenuti complessivamente disponibili nel sistema, delle garanzie di accesso di soggetti indipendenti alla capacità gestita dal common carrier, degli eventuali impegni di cui al comma 6.
5. La cessione a terzi della capacità trasmissiva è effettuata dal common carrier nei confronti di soggetti dallo stesso scelti, a condizioni di mercato, mediante una procedura che garantisca trasparenza, equità e non discriminazione.
6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce le modalità di svolgimento della procedura di cui al comma che precede, allo scopo di assicurare l’indipendenza dei cessionari, la trasparenza della procedura ed il rispetto del principio di non discriminazione.
7. Gli operatori di rete che si avvarranno della facoltà di cui al comma 1 possono sottoporre alle Autorità di cui al comma 2 eventuali impegni diretti alla garanzia dello sfruttamento efficiente e pluralistico della capacità trasmissiva gestita.
8. Tali impegni potranno essere resi vincolanti da ciascuna delle Autorità mediante apposita decisione».
**3. 151. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Dopo l’articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 2005, n. 177, è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Gli operatori di rete televisiva digitale hanno facoltà di costituire consorzi od altri soggetti giuridici (common carrier) per la messa in comune della capacità trasmissiva disponibile, nell’ottica del più efficiente sfruttamento delle risorse di rete disponibili e del più agevole accesso dei terzi alla capacità trasmissiva.
2. Ogni accordo, anche di natura preliminare, diretto alla costituzione ed alla regolazione del funzionamento dei soggetti di cui al comma che precede è comunicato in via preventiva all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che verificano la compatibilità dello stesso, rispettivamente, con il principio pluralistico e con la disciplina di tutela della concorrenza nazionale e comunitaria, mediante un procedimento che garantisca adeguata partecipazione dei soggetti interessati.
3. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella valutazione di cui al comma che precede, applica i criteri di cui all’articolo 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta i possibili effetti dell’accordo comunicato sul grado di pluralismo del sistema radiotelevisivo, tenuto conto dei contenuti complessivamente disponibili nel sistema, delle garanzie di accesso di soggetti indipendenti alla capacità gestita dal common carrier, degli eventuali impegni di cui al comma 6.
5. La cessione a terzi della capacità trasmissiva è effettuata dal common carrier nei confronti di soggetti dallo stesso scelti, a condizioni di mercato, mediante una procedura che garantisca trasparenza, equità e non discriminazione.
6. L’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni definisce le modalità di svolgimento

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della procedura di cui al comma che precede, allo scopo di assicurare l’indipendenza dei cessionari, la trasparenza della procedura ed il rispetto del principio di non discriminazione.
7. Gli operatori di rete che si avvarranno della facoltà di cui al comma 1 possono sottoporre alle Autorità di cui al comma 2 eventuali impegni diretti alla garanzia dello sfruttamento efficiente e pluralistico della capacità trasmissiva gestita.
8. Tali impegni potranno essere resi vincolanti da ciascuna delle Autorità mediante apposita decisione».
**3. 186. Moffa, Bono, Ciccioli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Dopo l’articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 2005, n. 177, è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Gli operatori di rete televisiva digitale hanno facoltà di costituire consorzi od altri soggetti giuridici (common carrier) per la messa in comune della capacità trasmissiva disponibile, nell’ottica del più efficiente sfruttamento delle risorse di rete disponibili e del più agevole accesso dei terzi alla capacità trasmissiva.
2. Ogni accordo, anche di natura preliminare, diretto alla costituzione ed alla regolazione del funzionamento dei soggetti di cui al comma che precede è comunicato in via preventiva all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che verificano la compatibilità dello stesso, rispettivamente, con il principio pluralistico e con la disciplina di tutela della concorrenza nazionale e comunitaria, mediante un procedimento che garantisca adeguata partecipazione dei soggetti interessati.
3. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella valutazione di cui al comma che precede, applica i criteri di cui all’articolo 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta i possibili effetti dell’accordo comunicato sul grado di pluralismo del sistema radiotelevisivo, tenuto conto dei contenuti complessivamente disponibili nel sistema, delle garanzie di accesso di soggetti indipendenti alla capacità gestita dal common carrier, degli eventuali impegni di cui al comma 6.
5. La cessione a terzi della capacità trasmissiva è effettuata dal common carrier nei confronti di soggetti dallo stesso scelti, a condizioni di mercato, mediante una procedura che garantisca trasparenza, equità e non discriminazione.
6. L’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni definisce le modalità di svolgimento della procedura di cui al comma che precede, allo scopo di assicurare l’indipendenza dei cessionari, la trasparenza della procedura ed il rispetto del principio di non discriminazione.
7. Gli operatori di rete che si avvarranno della facoltà di cui al comma 1 possono sottoporre alle Autorità di cui al comma 2 eventuali impegni diretti alla garanzia dello sfruttamento efficiente e pluralistico della capacità trasmissiva gestita.
8. Tali impegni potranno essere resi vincolanti da ciascuna delle Autorità mediante apposita decisione».
3. 152. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente.
10-bis. Dopo l’articolo 42, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Al completamento del processo di digitalizzazione, l’Autorità, con la partecipazione dei soggetti interessati e nel rispetto degli obblighi assunti dallo Stato in sede internazionale, individua le frequenze

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non necessarie al fine del funzionamento delle reti digitali in esercizio comprendendo le stesse quelle destinate alla costruzione delle reti in tecnica DVB-H e alla diffusione di programmi in alta definizione, che costituiscono di per sé il raggiungimento dì uno dei primari obiettivi del cosiddetto «dividendo digitale». L’insieme di tali frequenze residuali costituirà la «provvista» per il compiuto raggiungimento del dividendo digitale.
2. Nella valutazione della necessità o meno di ciascuna frequenza al fine dell’esercizio della rete, l’Autorità tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche ed urbanistiche di ogni territorio, nonché della necessità che il segnale raggiunga con qualità adeguata anche aree a scarsa intensità di popolazione, e/o interessate da ostacoli di qualsiasi natura che incidono sulla qualità del segnale trasmesso su differenti frequenze».
3. 153. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente.
10-bis. Dopo l’articolo 42, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 177, è aggiunto il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Al completamento del processo di digitalizzazione, l’Autorità, con la partecipazione dei soggetti interessati e nel rispetto degli obblighi assunti dallo Stato in sede internazionale, individua le frequenze non necessarie al fine del funzionamento delle reti digitali in esercizio. L’insieme di tali frequenze costituirà il digital dividend.
2. Nella valutazione della necessità o meno di ciascuna frequenza al fine dell’esercizio della rete, l’Autorità tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche ed urbanistiche di ogni territorio, nonché della necessità che il segnale raggiunga con qualità adeguata anche aree a scarsa intensità di popolazione, e/o interessate da ostacoli di qualsiasi natura che incidono sulla qualità del segnale trasmesso su differenti frequenze».
*3. 154. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
11. Dopo l’articolo 42 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Al completamento del processo di digitalizzazione, l’Autorità, con la partecipazione dei soggetti interessati e nel rispetto degli obblighi assunti dallo Stato in sede internazionale, individua le frequenze non necessarie al fine del funzionamento delle reti digitali in esercizio. L’insieme di tali frequenze costituirà il digital dividend.
2. Nella valutazione della necessità o meno di ciascuna frequenza al fine dell’esercizio della rete, l’Autorità tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche ed urbanistiche di ogni territorio, nonché della necessità che il segnale raggiunga con qualità adeguata anche aree a scarsa intensità di popolazione, e/o interessate da ostacoli di qualsiasi natura che incidono sulla qualità del segnale trasmesso su differenti frequenze».
*3. 187. Bono, Moffa, Ciccioli.

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. Per la prosecuzione nell’esercizio in analogico in ambito locale e per il rilascio dell’abilitazione all’attività di fornitore di contenuti in ambito locale, il requisito minimo di personale dipendente a tempo pieno, in regola con il versamento dei contributi previdenziali, è di dieci unità, di cui almeno due addetti all’informazione.
3. 01. Giulietti, Rotondo, Attili.

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Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. I soggetti che intendano avviare trasmissioni televisive in alta definizione (HDTV) sono tenuti a comunicare al Ministero delle comunicazioni e all’Autorità per le garanzie per le comunicazioni la data di inizio della sperimentazione, indicando le frequenze che saranno utilizzate per tale attività. Coloro che all’entrata in vigore della presente legge stanno già sperimentando in HDTV, anche solo a carattere locale, devono provvedere alla predetta comunicazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva un regolamento che disciplina l’avvio delle trasmissioni in alta definizione tenendo presenti i seguenti principi:
a) I programmi irradiati in alta definizione non sono computati ai fini del limite del 20 per cento di cui all’articolo 43 del T.U. della radiotelevisione (D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177) sino al completo passaggio alle trasmissioni in tecnica digitale.
b) Ciascun operatore di rete che sia anche fornitore di contenuti non può destinare più di un programma per multiplex alle trasmissioni televisive in alta definizione.
3. 02. Tassone, Oppi, Barbieri.

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per favorire la transizione digitale).

1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge i produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e sull’imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm. 24×10 con la scritta «questo televisore non è abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale terrestre». Per gli apparecchi già distribuiti ai rivenditori l’obbligo grava su questi ultimi.
2. Entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
3. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale dei servizi della televisione digitale.
* 3. 03. Barbieri, Tassone, Oppi.

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per favorire la transizione digitale).

1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge i produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e sull’imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm. 24×10 con la scritta «questo televisore non è abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale terrestre». Per gli apparecchi già distribuiti ai rivenditori l’obbligo grava su questi ultimi.
2. Entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
3. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul

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territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale dei servizi della televisione digitale.
* 3. 0101. Beltrandi.

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. I soggetti che intendano avviare trasmissioni televisive in alta definizione (HDTV) sono tenuti a comunicare al Ministero delle comunicazioni e all’Autorità per le garanzie per le comunicazioni la data di inizio della sperimentazione, indicando le frequenze che saranno utilizzate per tale attività. Coloro che all’entrata in vigore della presente legge stanno già sperimentando in HDTV, anche solo a carattere locale, devono provvedere alla predetta comunicazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva un regolamento che disciplina l’avvio delle trasmissioni in alta definizione tenendo presenti i seguenti principi:
a) i programmi irradiati in alta definizione non sono computati ai fini del limite del 20 per cento di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sino al completo passaggio alle trasmissioni in tecnica digitale.
b) ciascun operatore di rete che sia anche fornitore di contenuti non può destinare più di un programma per multiplex alle trasmissioni televisive in alta definizione.
** 3. 0102. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. I soggetti che intendano avviare trasmissioni televisive in alta definizione (HDTV) sono tenuti a comunicare al Ministero delle comunicazioni e all’Autorità per le garanzie per le comunicazioni la data di inizio della sperimentazione, indicando le frequenze che saranno utilizzate per tale attività. Coloro che all’entrata in vigore della presente legge stanno già sperimentando in HDTV, anche solo a carattere locale, devono provvedere alla predetta comunicazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva un regolamento che disciplina l’avvio delle trasmissioni in alta definizione tenendo presenti i seguenti principi:
a) i programmi irradiati in alta definizione non sono computati ai fini del limite del 20 per cento di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sino al completo passaggio alle trasmissioni in tecnica digitale.
b) ciascun operatore di rete che sia anche fornitore di contenuti non può destinare più di un programma per multiplex alle trasmissioni televisive in alta definizione.
** 3. 0108. Bono, Moffa, Ciccioli.

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. Il consiglio di amministrazione della RAI, quale concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, è tenuta a presentare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge una «Carta del servizio pubblico nella transizione al digitale». In tale Carta, che è sottoposta, al Ministero delle comunicazioni, all’Autorità per le garanzie delle comunicazioni e alla Commissione parlamentare di vigilanza, sono indicate:
a) le linee generali di svolgimento della missione del servizio pubblico in

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ordine alla transizione al digitale in ordine ai compiti e agli obblighi ad esso assegnati;
b) il complesso delle attività svolte sino al 30 novembre 2012;
c) l’ammontare delle risorse e degli investimenti destinati;
d) gli obblighi di copertura del territorio e della popolazione.

2. La Carta è stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e la concessionaria del servizio pubblico previa acquisizione del parere favorevole Commissione parlamentare di vigilanza. L’Autorità per le garanzie delle comunicazioni verifica l’adempimento degli obblighi in essa contenuti.
* 3. 0103. Romani, Sanza, Testoni.

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. Il consiglio di amministrazione della RAI, quale concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, è tenuta a presentare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge una «Carta del servizio pubblico nella transizione al digitale». In tale Carta, che è sottoposta, al Ministero delle comunicazioni, all’Autorità per le garanzie delle comunicazioni e alla Commissione parlamentare di vigilanza, sono indicate:
a) le linee generali di svolgimento della missione del servizio pubblico in ordine alla transizione al digitale in ordine ai compiti e agli obblighi ad esso assegnati;
b) il complesso delle attività svolte sino al 30 novembre 2012;
c) l’ammontare delle risorse e degli investimenti destinati;
d) gli obblighi di copertura del territorio e della popolazione.

2. La Carta è stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e la concessionaria del servizio pubblico previa acquisizione del parere favorevole Commissione parlamentare di vigilanza. L’Autorità per le garanzie delle comunicazioni verifica l’adempimento degli obblighi in essa contenuti.
* 3. 0105. Moffa, Bono, Ciccioli.

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. Il consiglio di amministrazione della RAI, quale concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, è tenuto a presentare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge un piano di ristrutturazione aziendale legato ai compiti di guidare la transizione al digitale terrestre. In tale piano, che è sottoposto al Ministero delle comunicazioni, all’Autorità per le garanzie delle comunicazioni e alla commissione parlamentare di vigilanza, sono indicate:
a) le misure strutturali quali vendita, dismissione di rami d’azienda, costituzione di apposite società, messa in comune di attività con altri soggetti con le relative ricadute occupazionali;
b) le risorse necessarie per il raggiungimento della copertura e della penetrazione nonché quelle necessarie per la realizzazione di un’offerta originale ed attrattiva;
c) un piano descrittivo delle attività da intraprendere sino al 30 novembre 2012.

2. Il Ministro delle comunicazioni, l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni e la Commissione parlamentare di vigilanza si esprimono entro i successivi 30 giorni e la Rai adegua di conseguenza tale piano.
** 3. 0104. Romani, Sanza, Testoni.

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Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. Il consiglio di amministrazione della RAI, quale concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, è tenuto a presentare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge un piano di ristrutturazione aziendale legato ai compiti di guidare la transizione al digitale terrestre. In tale piano, che è sottoposto al Ministero delle comunicazioni, all’Autorità per le garanzie delle comunicazioni e alla commissione parlamentare di vigilanza, sono indicate:
a) le misure strutturali quali vendita, dismissione di rami d’azienda, costituzione di apposite società, messa in comune di attività con altri soggetti con le relative ricadute occupazionali;
b) le risorse necessarie per il raggiungimento della copertura e della penetrazione nonché quelle necessarie per la realizzazione di un’offerta originale ed attrattiva;
c) un piano descrittivo delle attività da intraprendere sino al 30 novembre 2012.

2. Il Ministro delle comunicazioni, l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni e la Commissione parlamentare di vigilanza si esprimono entro i successivi 30 giorni e la Rai adegua di conseguenza tale piano.
** 3. 0106. Bono, Moffa, Ciccioli.

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per favorire la transizione al digitale).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e sull’imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm. 24×10 con la scritta «questo televisore non è abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale terrestre». Per gli apparecchi già distribuiti ai rivenditori l’obbligo grava su questi ultimi.
2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
* 3. 0107. Moffa, Bono, Ciccioli.

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per favorire la transizione al digitale).

l. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e sull’imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm. 24×10 con la scritta «questo televisore non è abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale terrestre». Per gli apparecchi già distribuiti ai rivenditori, l’obbligo grava su questi ultimi.
2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale

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integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale».
*3. 0109.Pedrini.

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente nuovo articolo:

Art. 3-bis.
(Misure per favorire la transizione al digitale).

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e sull’imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm. 24×10 con la scritta «questo televisore non è abilitato a riceve autonomamente trasmissioni in tecnica digitale terrestre». Per gli apparecchi già distribuiti ai rivenditori l’obbligo grava su questi ultimi.
2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
*3. 0115.Relatore IX Commissione.

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

All’articolo 21 comma 3 della legge 3 maggio 2004, n. 112 dopo le parole «Entro quattro mesi dalla data di completamento della fusione per incorporazione di cui al comma 1» sono aggiunte le parole «e comunque non oltre sei mesi dalla approvazione della presente legge».
3. 011. Moffa, Bono, Ciccioli.

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

Alla fine dell’articolo 21 comma 3 della legge 3 maggio 2004, n. 112 sono inserite le parole «Tutte le deliberazioni del Comitato necessarie al completamento di quanto stabilito dal presente articolo debbono avvenire entro e non oltre nove mesi dall’approvazione della presente legge».
3. 012. Bono, Moffa, Ciccioli.

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

All’articolo 21 comma 4 della legge 3 maggio 2004, n. 112 le parole «uno per cento» sono sostituite dalle parole «tre per cento» e le parole «2 per cento» sono sostituite dalle parole «5 per cento».
3. 013. Moffa, Bono, Ciccioli.

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

All’articolo 21 comma 6 della legge 3 maggio 2004, n. 112 le parole «Fino al 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle parole «Fino al 30 giugno 2009».
3. 014. Bono, Moffa, Ciccioli.

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Pag. 111

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Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. All’articolo 21 comma 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112 l’ultima frase è sostituita dalla seguente «La restante quota è destinata al finanziamento delle iniziative mirate al sostegno degli investimenti effettuati per la transizione al digitale terrestre e agli aiuti per le fasce meno abbienti secondo un decreto del Ministro delle comunicazioni emanato d’intesa con l’Autorità garante per le comunicazioni sentite le competenti Commissioni parlamentari».
3. 015. Moffa, Bono, Ciccioli.

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Norme in materia di titolarità di diritti televisivi).

1. Il Governo è delegato a emanare, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per disciplinare in modo organico l’intera materia dell’acquisto e della vendita dei diritti sui programmi televisivi, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) prevedere la titolarità in esclusiva dei diritti sui programmi televisivi soltanto per un periodo limitato;
b) consentire la vendita e l’acquisto di diritti sui programmi televisivi per ciascuna delle piattaforme tecnologiche esistenti;
c) consentire la vendita alle emittenti locali di diritti sui programmi televisivi a partire da una data congrua successiva alla prima messa in onda da parte delle emittenti televisive nazionali».
3. 016. Falomi, Ricci, De Simone, Wladimiro Guadagno detto Vladimir Luxuria, Olivieri, Locatelli.

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di partecipazione del capitale sociale di una società di capitali titolare di concessioni/licenze/autorizzazioni radiotelevisive).

1. Qualora un soggetto detenga una partecipazione superiore al 50 per cento del capitale sociale di una società di capitali titolare di concessioni/licenze/autorizzazioni radiotelevisive, tale da attribuirgli la maggioranza assoluta dei diritti di voto in assemblea, la residua partecipazione potrà appartenere anche interamente ad un altro unico soggetto o frazionatamente ad altri soggetti operanti nel settore radiotelevisivo, senza che quest’ultima circostanza renda configurabile l’ipotesi di controllo o collegamento.
2. Non si considera comunque controllo o collegamento il vincolo contrattuale intercorrente tra le emittenti radiotelevisive o le concessionarie di pubblicità».
3. 0110.Pedrini.

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Incentivi concessi al fine di favorire il passaggio delle emittenti televisive locali alla tecnica numerica digitale).

1. Al fine di incentivare e favorire il passaggio delle emittenti televisive locali alla tecnica numerica digitale sarà riconosciuto un contributo per gli investimenti in apparati di trasmissione, collegamento e diffusione realizzati nel periodo fra il 1o gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2010.
2. La misura di tale contributo sarà determinata nelle leggi finanziarie dei relativi anni».
3. 0111.Pedrini.

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Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni al fine di consentire la contemporanea diffusione dei programmi delle emittenti televisive locali tanto in tecnica analogica che in tecnica numerica digitale).

1. Al fine di consentire la contemporanea diffusione dei programmi delle emittenti televisive locali tanto in tecnica analogica che in tecnica numerica digitale, le frequenze rese disponibili e comunque ogni altra frequenza nella disponibilità del Ministero delle Comunicazioni sono assegnate in via prioritaria alle emittenti locali, fino alla concorrenza di un terzo delle risorse disponibili per ciascun bacino regionale.
2. Nell’ambito di tale assegnazione sarà attribuito titolo preferenziale alle forme consortili o ad altre iniziative analoghe realizzate da almeno quattro emittenti televisive locali aventi copertura regionale per almeno il 70 per cento della popolazione del bacino. Ulteriore titolo preferenziale sarà costituito dall’impegno dei richiedenti a riservare non meno del 30 per cento della capacità trasmissiva ad altre emittenti regionali o provinciali operanti nel medesimo bacino.
3. Le frequenze assegnate sulla base della presente disposizione e non indispensabili per la copertura dei relativi bacini in tecnica digitale dovranno essere rese nella disponibilità del Ministero delle Comunicazioni nei 90 giorni successivi alla completa cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica nel relativo bacino».
3. 0112.Pedrini.

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Assegnazione delle frequenze rese disponibili a seguito delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 3).

1. Le frequenze rese disponibili a seguito delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 3, e rientrate nella disponibilità del Ministero delle comunicazioni, dovranno essere assegnate a soggetti titolari di concessioni/autorizzazioni in ambito nazionale o locale, che abbiano richiesto al Ministero le autorizzazioni per la sperimentazione in tecnica numerica digitale e che abbiano richiesto, entro la data del 25 luglio 2005, l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività di diffusione delle trasmissioni in tecnica analogica».
3. 0113.Pedrini.

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di vendita dei diritti televisivi da parte delle reti televisive nazionali alle emittenti televisive locali).

l. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a vendere i diritti televisivi relativi a programmi autoprodotti, dopo 3 anni dalla prima messa in onda, alle emittenti televisive locali, a prezzi congrui ed accessibili, attraverso aste regionali, con diritto di prelazione da parte delle TV locali che registrano i maggiori ascolti, certificati dall’Auditel.
2. È fatto divieto a qualunque soggetto di vendere in esclusiva programmi televisivi alle reti televisive nazionali per un periodo superiore a 5 anni.
3. Per i programmi televisivi che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già stati venduti in esclusiva alle reti televisive nazionali per un periodo superiore a 5 anni, è fatto obbligo alle reti televisive nazionali di rivendere i diritti televisivi dei suddetti programmi anche alle emittenti televisive locali a prezzi congrui ed accessibili, attraverso aste regionali, con diritto di prelazione da parte delle emittenti televisive locali che registrano i maggiori ascolti, certificati dall’Auditel».
3. 0114.Pedrini.

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Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure di tutela dell’emittenza televisiva locale).

1. Il sistema televisivo locale costituisce risorsa essenziale per la tutela del pluralismo informativo. A tal fine, ferma restando a regime la conformità alle disposizioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale ed il rispetto dei principi di uso efficiente dello spettro elettromagnetico, nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale disciplinata dalla presente legge è assicurata all’emittenza televisiva locale la riserva di un terzo delle risorse resesi disponibili in conseguenza dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4 della presente legge.
2. Le forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari, come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell’acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi sono trasmesse esclusivamente dai soggetti che esercitano legittimamente l’attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale.
3. All’articolo 51, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole «da 1.040 euro a 5.200 euro» sono sostituite dalle parole «da 5.165 euro a 51.646 euro».
4. L’articolo 38, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è abrogato.
5. L’articolo 41, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è abrogato.
3. 0116.Barbi, Lovelli, Velo, Merlo.

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

«1. Per la prosecuzione nell’esercizio in analogico in ambito locale e per il rilascio dell’abilitazione all’attività di fornitore di contenuti in ambito locale, il requisito minimo di personale dipendente a tempo pieno, in regola con il versamento dei contributi previdenziali, è di dieci unità, di cui almeno due addetti all’informazione».
3. 0117.Carra.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

1. L’attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione costituisce un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione. Nel settore radiofonico e televisivo essa è svolta tenendo conto delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti.
2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, nel rispetto dei seguenti principi:
a) favorire il pluralismo e la concorrenza nel sistema delle comunicazioni;
b) garantire che la rilevazione degli indici di ascolto risponda a criteri universalistici del campionamento, rispetto alla popolazione e ai mezzi interessati;
c) assicurare la congruenza delle metodologie adottate nelle attività tecniche preordinate e connesse alla rilevazione degli ascolti televisivi;
d) tenere conto, nell’attività di rilevazione degli indici di ascolto nel settore radiofonico e televisivo, delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive;
e) la struttura e la composizione del campione deve altresì corrispondere al grado di penetrazione di ciascuna piattaforma televisiva e alle abitudini di fruizione delle nuove offerte multicanale esistenti;
f) assicurare la piena attuazione dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

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3. Al fine di garantire l’effettiva indipendenza dei soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, di seguito denominati «soggetti realizzatori», i soggetti autorizzati a svolgere attività di operatore di rete, di fornitori di contenuti televisivi o radiofonici, di fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, non possono svolgere, anche attraverso soggetti controllati o collegati, l’attività di rilevazione degli indici ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione. I soggetti realizzatori sono inoltre tenuti a comunicare all’Autorità il proprio assetto proprietario nonché qualora in detto elenco figurino delle società, l’assetto di queste ultime, lo statuto e le sue variazioni, la composizione degli organi amministrativi e di rappresentanza legale. Coloro che esercitano il controllo sui soggetti realizzatori sono tenuti a darne comunicazione mediante una dichiarazione contenente l’indicazione del fatto o del negozio che ha determinato l’acquisizione del controllo stesso. Per le società che già effettuano le rilevazioni degli indici di ascolto televisivo e radiofonico e degli indici di diffusione della carta stampata l’adeguamento alla disposizione di cui al presente comma deve avvenire nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di soddisfare i requisiti universalistici del campionamento rispetto alla popolazione e ai mezzi interessati, di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la rilevazione degli indici di ascolto televisivi deve tenere conto del tasso di penetrazione delle nuove piattaforme digitali terrestri, via satellite e via cavo. A tal fine di la composizione e il dimensionamento del panel per la rilevazione dell’ascolto televisivo devono rispecchiare quanto più fedelmente possibile il tasso di penetrazione delle diverse offerte televisive analogiche e digitali, comprese quelle diffuse via satellite e via cavo e via internet, anche attraverso un criterio di maggior rotazione del campione e mantenendo i margini di errore delle stime di ascolto a livelli statisticamente accettabili.
5. I meter impiegati nella ricerca devono essere in grado di rilevare i programmi trasmessi con tecnologia digitale attraverso piattaforme terrestri, via satellite e via cavo, mediante ogni opportuno accorgimento tecnico che consenta di effettuare una rilevazione universale, anche dei canali liberamente accessibili, indipendentemente da codici telematici di riconoscimento eventualmente utilizzati dalle emittenti.
6. Le società che effettuano rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione sono tenute a comunicare, ai fini della pubblicazione sul sito Internet dell’Autorità, una nota informativa contenente la metodologia utilizzata, la consistenza del campione oggetto dell’indagine, 1e modalità di rilevazione e l’eventuale margine di errore per categoria, il periodo della rilevazione, il costo di accesso ai singoli servizi di rilevazione, l’indirizzo del sito internet ove sia reperibile il documento recante l’esposizione dell’intera metodologia utilizzata e di ogni altro elemento utile al fine di garantire la traspare a della ricerca e consentire la verifica della rispondenza effettiva della metodologia utilizzata ai criteri universalistici del campionamento della popolazione.
7. La pubblicazione dei dati di cui al comma precedente deve avvenire, per le società che già effettuano le rilevazioni degli indici di ascolto televisivo e radiofonico e degli indici di diffusione della carta stampata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le società di nuova costituzione l’adempimento dovrà essere assolto entro dodici mesi dall’avvio delle attività di ricerca. Ogni variazione dei dati, successiva alla prima pubblicazione, deve essere comunicata con le medesime modalità entro 60 giorni dal fatto. In ogni caso, entro il 31 dicembre di ogni anno, dovrà essere trasmessa all’Autorità una dichiarazione che

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attesti l’assenza di variazioni rispetto a quanto in precedenza comunicato. L’Autorità adotta le misure attuative intese ad ottimizzare l’acquisizione, l’elaborazione e la gestione delle informazioni richieste nel presente provvedimento.
8. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e sul rispetto dei termini di cui ai commi 3 e 7 da parte dei soggetti realizzatori delle rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione. L’Autorità si riserva di provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie laddove la rilevazione degli indici di ascolto, anche a seguito delle attività di verifica poste in essere, risulti non rispondente ai criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati.
9. I soggetti realizzatori che non provvedono alle comunicazioni di cui ai commi 3 e 7 sono sanzionati ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e qualora in tali comunicazioni espongono fatti non rispondenti al vero sono sanzionati ai sensi dell’articolo 1, comma 29, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
10. L’Autorità garantisce l’osservanza del divieto di cui al comma 3 del presente articolo. Qualora accerti la violazione di tale disposizione può intervenire ordinando alle imprese le dimissioni di aziende o di rami di azienda, o rinuncia a quote di partecipazione in società ad essa attribuibili, in modo da garantire il rispetto del divieto, determinando nel provvedimento stesso un congruo termine, comunque non superiore ai sei mesi, entro il quale adempiere alle prescrizioni in esso contenute.
4. 101.Beltrandi.

Sopprimere il comma 1.
4. 102.Romani, Sanza, Testoni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L’attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione è svolta tenendo conto di tutte le diverse tecnologie, piattaforme trasmissive e modalità di distribuzione e vendita esistenti.
*4. 1.Barbieri, Oppi, Tassone.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L’attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione è svolta tenendo conto di tutte le diverse tecnologie, piattaforme trasmissive e modalità di distribuzione e vendita esistenti.
*4. 103.Romani, Sanza, Testoni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L’attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione è svolta tenendo conto di tutte le diverse tecnologie, piattaforme trasmissive e modalità di distribuzione e vendita esistenti.
*4. 123.Caparini, Goisis.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nello svolgimento delle competenze ad essa attribuite ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249, istituisce un comitato tecnico in collaborazione con l’Istituto nazionale di statistica e con i soggetti che effettuano attività di rilevazione degli indici di ascolto del settore televisivo per assicurare l’uniformità e la correttezza dei metodi di campionamento e di rilevazione dei dati. Nell’esercizio delle medesime competenze, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni favorisce, altresì, forme di partecipazione allargata di soggetti indipendenti negli organi amministrativi e tecnici dei

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soggetti che effettuano le rilevazioni degli indici di ascolto del settore televisivo e stabilisce i contenuti delle note informative di cui al comma 3.
1-ter. I risultati delle rilevazioni degli indici di ascolto del settore televisivo possono essere diffusi soltanto se corredati da una nota informativa sui metodi di campionamento e di rilevazione dei dati utilizzati ai sensi del comma 2.
4. 126.De Laurentiis.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di favorire il pluralismo e la concorrenza nel sistema delle comunicazioni e di garantire che la rilevazione degli indici di ascolto risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, nonché di assicurare la congruenza delle metodologie adottate nelle attività tecniche preordinate o connesse alla rilevazione degli ascolti televisivi e di garantire la piena attuazione dell’articolo 1 comma 6, lettera b) punto 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione, devono agire secondo gli indirizzi espressi in merito dall’Autorità garante per la garanzia nelle comunicazioni nella delibera 85106/CSP, aventi valenza legislativa.
4. 118.Caparini, Goisis.

Sopprimere il comma 2.
4. 120.Caparini, Goisis.

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:

2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sui soggetti che compiono le rilevazioni degli indici di ascolto e diffusione di tutti i mezzi di comunicazione di massa e garantisce la piena osservanza dei principi di imparzialità, correttezza statistica dell’indagine, completezza e rappresentatività del campione.
4. 125.Caparini, Goisis.

Sostituire i commi 2, 3, 4 con il seguente:

2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b) n. 11, della legge n. 249 del 1997, vigila sull’attività dei soggetti che compiono rilevazioni degli indici di ascolto e diffusione di tutti i mezzi di comunicazione di massa, impartendo loro direttive, anche attraverso atti di indirizzo, volte a garantire la piena osservanza dei principi di imparzialità, completezza e rappresentatività del campione, correttezza statistica dell’indagine.
*4. 4.Barbieri, Tassone, Oppi.

Sostituire i commi 2, 3, 4 con il seguente:

2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b) n. 11, della legge n. 249 del 1997, vigila sull’attività dei soggetti che compiono rilevazioni degli indici di ascolto e diffusione di tutti i mezzi di comunicazione di massa, impartendo loro direttive, anche attraverso atti di indirizzo, volte a garantire la piena osservanza dei principi di imparzialità, completezza e rappresentatività del campione, correttezza statistica dell’indagine».
*4. 113.Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura con le seguenti: sono curate.
**4. 115.Bono, Moffa, Ciccioli.

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Al comma 2, alinea, sostituire le parole: L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura con le seguenti: sono curate.
**4. 105.Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura le rilevazioni con le seguenti: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulle rilevazioni.
**4. 2.Oppi, Tassone, Barbieri.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura le rilevazioni con le seguenti: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulle rilevazioni.
**4. 104.Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura le rilevazioni con le seguenti: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulle rilevazioni.
**4. 114.Moffa, Bono, Ciccioli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: cura le con le seguenti: vigila sulle.
**4. 124.Caparini, Goisis.

A1 comma 2, dopo le parole: seguenti principi e criteri direttivi aggiungere le seguenti: sulla base delle esperienze metodologiche e scientifiche maturate sino ad oggi in Italia e negli altri Paesi dell’Unione europea.
*4. 3.Tassone, Oppi, Barbieri.

Al comma 2, dopo le parole: seguenti principi e criteri direttivi aggiungere le seguenti: sulla base delle esperienze metodologiche e scientifiche maturate sino ad oggi in Italia e negli altri Paesi dell’Unione europea.
*4. 110.Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
4. 106.Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: degli indici di ascolto con la seguente: dei dati.
4. 107.Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: degli ascolti televisivi con la seguente: dei dati.
4. 108.Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché delle diverse modalità distributive e di vendita.
4. 109.Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 2, inserire dopo la lettera e) la seguente:
e-bis) garantire che la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, i soggetti concessionari e/o autorizzati a trasmettere in tecnologie analogiche o digitali, le associazioni di categorie del mondo pubblicitario e radiotelevisivo non possano partecipare, né direttamente né indirettamente e a nessun titolo, a società di rilevazione degli ascolti o di consumo dei vari media.
4. 5.Falomi, Ricci, Titti De Simone, Wladimiro Guadagno detto Vladimir Luxuria, Olivieri, Locatelli.

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Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) garantire la rilevazione degli indici di ascolto disaggregata per singola emittente e per piattaforma trasmissiva.
4. 127.Il relatore per la IX Commissione.

Sopprimere il comma 3.
*4. 111.Romani, Sanza, Testoni.

Sopprimere il comma 3.
*4. 116.Moffa, Bono, Ciccioli.

Sopprimere il comma 3.
*4. 121.Caparini, Goisis.

Sopprimere il comma 4.
**4. 112.Romani, Sanza, Testoni.

Sopprimere il comma 4.
**4. 117.Bono, Moffa, Ciccioli.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
«4-bis. Con l’obiettivo di raccogliere dati per un’attenta valutazione e un continuo monitoraggio della qualità offerta dai programmi televisivi, è istituito, presso il Ministero per le comunicazioni, l’Osservatorio per la misurazione della qualità dei programmi televisivi.
4-ter. L’Osservatorio, avvalendosi di indicatori derivanti da ricerche e monitoraggi, è tenuto in particolar modo:
a) a monitorare che i programmi siano conformi ai princìpi di correttezza, responsabilità sociale, buon gusto, e che rispettino le opinioni degli utenti, la diversità delle loro età, del loro sesso, della loro cultura e delle diverse condizioni sociali;
b) a verificare che la programmazione televisiva sia improntata al rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e a quanto previsto dall’articolo 34 del testo unico per la radiotelevisione, ivi comprese le disposizioni stabilite dal codice di autoregolamentazione Tv e minori approvato il 29 novembre 2002.

4-quater. I risultati del monitoraggio e delle ricerche relativi alla qualità dei programmi televisivi, vengono diffusi con regolare periodicità e con un adeguato risalto comunicativo».
4. 119.Caparini, Goisis.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Le frequenze rese disponibili a seguito delle disposizioni di cui ai comma 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 3 e rientrate nella disponibilità del Ministero delle comunicazioni, dovranno essere assegnate a soggetti titolari di concessioni/autorizzazioni in ambito nazionale o locale, che abbiano richiesto al Ministero le autorizzazioni per la sperimentazione in tecnica numerica digitale e che abbiano richiesto, entro la data del 25 luglio 2005, l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività di diffusione delle trasmissioni in tecnica analogica.
4. 122.Caparini, Goisis.

Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee).

1. Le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea riservano alle opere europee, così come definite dalla direttiva 97/36/CE e successive modificazioni, più della metà del tempo mensile di trasmissione in ambito nazionale, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, escluso il tempo dedicato ai notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, anche con riferimento

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alle fasce orarie di maggiore ascolto. Deroghe possono essere richieste all’Autorità secondo quanto disposto dall’articolo 5 del regolamento di cui alla delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999.
2. Le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e all’acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film in misura non inferiore al 50 per cento della quota suddetta, e di programmi specificamente rivolti ai minori, di produzioni europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Le emittenti e i fornitori di contenuti nazionali riservano alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 20 per cento del tempo di trasmissione, escluso il tempo dedicato ai notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite. Per le stesse opere la concessionaria dei servizio pubblico generale radiotelevisivo riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 25 per cento.
3. Ai produttori indipendenti sono attribuite quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall’Autorità.
4. Nel rispetto della normativa comunitaria sulle opere europee, le emittenti televisive nazionali private soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e all’acquisto di programmi audiovisivi di produttori indipendenti, compresi i. film, in misura non inferiore al 15 per cento. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina una quota, stabilito dal contratto di servizio, dei ricavi complessivi annui alla produzione e all’acquisto di programmi audiovisivi di produttori indipendenti, compresi i film, non inferiore al 25 per cento. All’interno di queste quote, nel contratto di servizio dovrà essere stabilita una riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell’infanzia.
5. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua, sia in riferimento alla programmazione giornaliera, sia a quella della fascia di maggiore ascolto, così come definita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
*4. 01.Giulietti, Rotondo, Attili.

Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee).

1. Le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea riservano alle opere europee, così come definite dalla direttiva 97/36/CE e successive modificazioni, più della metà del tempo mensile di trasmissione in ambito nazionale, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, escluso il tempo dedicato ai notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, anche con riferimento alle fasce orarie di maggiore ascolto. Deroghe possono essere richieste all’Autorità secondo quanto disposto dall’articolo 5 del regolamento di cui alla delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999.
2. Le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e all’acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film in misura non inferiore al 50 per cento della quota suddetta, e di programmi specificamente rivolti ai minori, di produzioni europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Le emittenti e i fornitori di contenuti nazionali riservano alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 20 per cento del

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tempo di trasmissione, escluso il tempo dedicato ai notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite. Per le stesse opere la concessionaria dei servizio pubblico generale radiotelevisivo riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 25 per cento.
3. Ai produttori indipendenti sono attribuite quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall’Autorità.
4. Nel rispetto della normativa comunitaria sulle opere europee, le emittenti televisive nazionali private soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e all’acquisto di programmi audiovisivi di produttori indipendenti, compresi i. film, in misura non inferiore al 15 per cento. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina una quota, stabilito dal contratto di servizio, dei ricavi complessivi annui alla produzione e all’acquisto di programmi audiovisivi di produttori indipendenti, compresi i film, non inferiore al 25 per cento. All’interno di queste quote, nel contratto di servizio dovrà essere stabilita una riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell’infanzia.
5. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua, sia in riferimento alla programmazione giornaliera, sia a quella della fascia di maggiore ascolto, così come definita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
*4. 02.De Zulueta.

Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee).

1. Le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea riservano alle opere europee, così come definite dalla direttiva 97/36/CE e successive modificazioni, più della metà del tempo mensile di trasmissione in ambito nazionale, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, escluso il tempo dedicato ai notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, anche con riferimento alle fasce orarie di maggiore ascolto. Deroghe possono essere richieste all’Autorità secondo quanto disposto dall’articolo 5 del regolamento di cui alla delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999.
2. Le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e all’acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film in misura non inferiore al 50 per cento della quota suddetta, e di programmi specificamente rivolti ai minori, di produzioni europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Le emittenti e i fornitori di contenuti nazionali riservano alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 20 per cento del tempo di trasmissione, escluso il tempo dedicato ai notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite. Per le stesse opere la concessionaria dei servizio pubblico generale radiotelevisivo riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 25 per cento.
3. Ai produttori indipendenti sono attribuite quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall’Autorità.
4. Nel rispetto della normativa comunitaria sulle opere europee, le emittenti televisive nazionali private soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e

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all’acquisto di programmi audiovisivi di produttori indipendenti, compresi i. film, in misura non inferiore al 15 per cento. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina una quota, stabilito dal contratto di servizio, dei ricavi complessivi annui alla produzione e all’acquisto di programmi audiovisivi di produttori indipendenti, compresi i film, non inferiore al 25 per cento. All’interno di queste quote, nel contratto di servizio dovrà essere stabilita una riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell’infanzia.
5. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua, sia in riferimento alla programmazione giornaliera, sia a quella della fascia di maggiore ascolto, così come definita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
*4. 03.Il relatore per la IX Commissione.

ART. 5

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Sanzioni).

1. In caso di inottemperanza agli ordini dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la violazione delle disposizioni del comma 9-bis dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introdotto dall’articolo 2 della presente legge, la medesima Autorità, con le procedure stabilite con proprio regolamento ai sensi dell’articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione effettuata.
2. Qualora la violazione sia nuovamente accertata successivamente all’irrogazione della sanzione di cui al comma 1, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone, nei confronti del soggetto esercente l’emittente televisiva o del fornitore di contenuti, la sospensione dell’attività per un periodo da uno a dieci giorni e, nei casi più gravi, per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Se la violazione delle disposizioni comunque persiste successivamente alla sospensione disposta ai sensi del comma 2, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la revoca del titolo abilitativo, informandone il Ministero delle comunicazioni.
5. 108.De Laurentiis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ogni sanzione per il mancato rispetto di norme previste dal codice delle comunicazioni da parte dei concessionari e degli autorizzati prevede l’emanazione di punti di penalità da conteggiare nella fase di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni.
5. 10.Falomi, Ricci, Titti De Simone, Wladimiro Guadagno detto Vladimir Luxuria, Olivieri, Locatelli.

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
5. 103.Romani, Sanza, Testoni.

Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti.
1-bis. «Le imprese nei cui confronti l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvii procedimenti diretti ad accertare l’esistenza di situazioni di rischio per il pluralismo possono, prima della chiusura del procedimento, presentare impegni volti a prevenire od eliminare l’ipotizzato rischio.
1-ter. L’Autorità valuta l’idoneità degli impegni ad eliminare la lesione del pluralismo in atto od a prevenire il rischio, ed in caso positivo rende gli impegni vincolanti mediante decisione».
*5. 3.Barbieri, Oppi, Tassone.

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Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:
1-bis. Le imprese nei cui confronti l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvii procedimenti diretti ad accertare l’esistenza di situazioni di rischio per il pluralismo possono, prima della chiusura del procedimento, presentare impegni volti a prevenire od eliminare l’ipotizzato rischio.
1-ter. L’Autorità valuta l’idoneità degli impegni ad eliminare la lesione del pluralismo in atto od a prevenire il rischio, ed in caso positivo rende gli impegni vincolanti mediante decisione».
*5. 104.Romani, Sanza, Testoni.

Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:
1-bis. Le imprese nei cui confronti l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvii procedimenti diretti ad accertare l’esistenza di situazioni di rischio per il pluralismo possono, prima della chiusura del procedimento, presentare impegni volti a prevenire od eliminare l’ipotizzato rischio.
1-ter. L’Autorità valuta l’idoneità degli impegni ad eliminare la lesione del pluralismo in atto od a prevenire il rischio, ed in caso positivo rende gli impegni vincolanti mediante decisione».
*5. 105.Moffa, Bono, Ciccioli.

Al comma 2, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.
5. 9.Sgobio, Tranfaglia, Soffritti.

Al comma 2, dopo le parole: dal medesimo regolamento aggiungere le seguenti: e impone la restituzione delle somme eccedenti, che confluiranno nell’unità previsionale di base 1.4.2.5. capitolo 3121 del Ministero delle comunicazioni.
*5. 1.Giulietti, Rotondo, Attili.

Al comma 2, dopo le parole: dal medesimo regolamento aggiungere le seguenti: e impone la restituzione delle somme eccedenti, che confluiranno nell’unità previsionale di base 1.4.2.5. capitolo 3121 del Ministero delle comunicazioni.
*5. 7.Balducci.

Al comma 2, dopo le parole: dal medesimo regolamento aggiungere le seguenti: e impone la restituzione delle somme eccedenti, che confluiranno nell’unità previsionale di base 1.4.2.5. capitolo 3121 del Ministero delle comunicazioni.
*5. 11.Sasso, Rotondo, Attili.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti: e impone la restituzione delle somme eccedenti, che confluiranno nell’unità previsionale di base 1.4.2.5. capitolo 3121 del Ministero delle comunicazioni.
*5. 101.Carbonella.

Al comma 2, dopo le parole: dal medesimo regolamento aggiungere le seguenti: e impone la restituzione delle somme eccedenti, che confluiranno nell’unità previsionale di base 1.4.2.5. capitolo 3121 del Ministero delle comunicazioni.
*5. 107.Carra.

Al comma 2, in fine, dopo le parole: dal medesimo regolamento aggiungere le seguenti: e impone la restituzione delle somme eccedenti, che confluiranno nell’unità previsionale di base 1.4.2.5. capitolo 3121 del Ministero delle comunicazioni.
*5. 109.Pedrini.

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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In caso di omessa adozione delle misure di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga subito una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro per ogni secondo di pubblicità, nell’ambito di ogni giorno, andato in onda oltre i limiti, da versarsi entro sette giorni dallo sforamento dei limiti stessi, salvo restituzione, all’esito del procedimento condotto secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1. Tutti i proventi derivanti dalla presente norma confluiranno nell’unità previsionale di base 1.4.2.5. capitolo 3121 del Ministero delle comunicazioni.
**5. 2.Giulietti, Rotondo, Attili.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In caso di omessa adozione delle misure di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga subito una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro per ogni secondo di pubblicità, nell’ambito di ogni giorno, andato in onda oltre i limiti, da versarsi entro sette giorni dallo sforamento dei limiti stessi, salvo restituzione, all’esito del procedimento condotto secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1. Tutti i proventi derivanti dalla presente norma confluiranno nell’unità previsionale di base 1.4.2.5. capitolo 3121 del Ministero delle comunicazioni.
**5. 4.Sasso, Rotondo, Attili.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In caso di omessa adozione delle misure di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga subito una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 curo per ogni secondo di pubblicità, nell’ambito di ogni giorno, andato in onda oltre i limiti, da versarsi entro sette giorni dallo sforamento dei limiti stessi, salvo restituzione, all’esito del procedimento condotto secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1. Tutti i proventi derivanti dalla presente norma confluiranno nell’unità previsionale di base 1.4.2.5. capitolo 3121 del Ministero delle comunicazioni.
**5. 5.Balducci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In caso di omessa adozione delle misure di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga subito una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro per ogni secondo di pubblicità, nell’ambito di ogni giorno, andato in onda oltre i limiti, da versarsi entro sette giorni dallo sforamento dei limiti stessi, salvo restituzione, all’esito del procedimento condotto secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1. Tutti i proventi derivanti dalla presente norma confluiranno nell’unità previsionale di base 1.4.2.5. capitolo 3121 del Ministero delle comunicazioni.
**5. 102. Carbonella.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
6. All’articolo 41, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 205, n. 177, le parole: «da un minimo di 1040 euro ad un massimo di 5200 euro» sono sostituite dalle parole: «da un minimo di 5000 euro ad un massimo di 20000 euro».
5. 106. Pedrini.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).
*6. 108. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).
*6. 123. Bono, Moffa, Ciccioli.

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Pag. 124

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Al comma 1, sopprimere le lettere b) e e).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**6. 109. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) ed e).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**6. 124. Moffa, Bono, Ciccioli.

Al comma 1, sostituire le lettere b) ed e) con le seguenti:
b) sostituire la lettera l), del comma 1, dell’articolo 2 con la seguente: “sistema integrato delle comunicazioni” il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; radio e televisione; pubblicità esterna.
e) all’articolo 43, sostituire il comma 10 con il seguente:
I ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all’articolo 2, comma 1, lettera l), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici, dal mercato dell’editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale.
Si delimita in maniera precisa il contorno del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC), rendendone possibile il calcolo.
6. 164. Carra.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all’articolo 2, comma 1, lettera l) le parole: «cinema» e le parole: «iniziative di comunicazione di prodotti e servizi» sono soppresse.
* 6. 121. Lusetti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all’articolo 2, comma 1, lettera l) le parole: «cinema» e le parole: «iniziative di comunicazione di prodotti e servizi» sono soppresse.
* 6. 149. Pedrini.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) all’articolo 2, comma 1, lettera o), dopo la parola: «abitanti» aggiungere le seguenti: «indipendentemente dalla distribuzione territoriale degli stessi».
6. 142. Pedrini.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:
b-bis) l’articolo 12 è soppresso;
b-ter) l’articolo 18 è soppresso.
6. 147. Pedrini.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) alla fine del comma 3 dell’articolo 24, inserire le seguenti parole: «Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell’esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti».
6. 136. Pedrini.

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Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) All’articolo 24, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«4. Un medesimo soggetto non può detenere più di sette concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale. È consentita la programmazione anche unificata fino all’intero arco della giornata».
6. 135. Pedrini.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) all’articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Decorsi 24 mesi dall’attivazione degli impianti di cui al precedente comma 1, le emittenti oggetto di ripetizione da parte degli enti di cui al medesimo comma, previo assenso degli stessi, potranno avanzare istanza al Ministero delle comunicazioni per l’inserimento dei ripetitori attivati nella relativa consistenza impiantistica.
6. 139. Pedrini.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) alla fine del comma 4 dell’articolo 28, sono inserite le seguenti parole: «Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 6-ter, della legge 14 maggio 2005, n. 80».
6. 138. Pedrini.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) al comma 4 dell’articolo 27, dopo la parola: «trasferimento» aggiungere le seguenti: «indipendentemente dall’esito del ricorso in sede di giurisdizione amministrativa».
6. 137. Pedrini.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) alla lettera e) dell’articolo 42, dopo le parole: «titolo abilitativi» inserire le seguenti: «È consentita l’attivazione di microimpianti destinati a migliorare le potenzialità del bacino d’utenza connesso all’impianto principale regolamentare censito, purché:
1) non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco;
2) per tali impianti sia avanzata istanza al Ministero delle Comunicazioni corredata da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra indicata;
3) detti impianti non interferiscono con altri impianti legittimamente operanti;
4) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10W».
6. 140. Pedrini.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) all’articolo 43, comma 9 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «controllati o collegati» aggiungere le seguenti: «o che li controllino».
6. 167. De Biasi, Velo, Boffa, Lovelli.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) l’articolo 41, comma 5, è soppresso.
* 6. 1. Giulietti, Rotondo, Attili.

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Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) l’articolo 41, comma 5, è soppresso.
* 6. 166. De Laurentis.

Al comma 1 dopo la lettera d) è inserire la seguente:
d-bis) articolo, 43, comma 2, dopo la parola: «d’ufficio», inserire le seguenti: «e comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
6. 160. Barbi.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all’articolo 43, comma 10, le parole: «da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi», e «e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione al pubblico» sono soppresse.
6. 122. Lusetti.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis) l’articolo 46 è soppresso.
6. 146. Pedrini.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all’articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con riferimento alle opere europee di cui le emittenti abbiano già acquisito i diritti dai produttori indipendenti, le prime, anche al fine di favorire lo sviluppo dell’industria nazionale audiovisiva e contribuire alla crescita del sistema produttivo europeo, attribuiscono ai produttori indipendenti, allo scadere del limite temporale previsto dal relativo regolamento dell’Autorità, tutti i diritti dalle stesse acquisiti, anche attraverso contratti di appalto».
6. 165. Carra, Giulietti.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) all’articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 dopo le parole: «radio e televisione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di diffusioni con qualsiasi mezzo trasmissivo (cavo, satellitare, etere, Adsl) di contenuti radio e televisivi».
*6. 110. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g-bis) all’articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 dopo le parole: «radio e televisione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di diffusioni con qualsiasi mezzo trasmissivo (cavo, satellitare, etere, Adsl) di contenuti radio e televisivi».
*6. 125. Bono, Moffa, Ciccioli.

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) alla lettera l) comma 1, lettera l), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «radio e televisione», inserire le seguenti: «nonché di diffusione con qualsiasi mezzo trasmissivo, anche in modalità punto di contenuti radio e televisivi».
6. 137. Caparini, Goisis.

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) All’articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sostituire le parole: «introiti netti annui derivanti dalla

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pubblicità», con le seguenti: «ricavi netti annui derivanti direttamente o indirettamente da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, da offerte di contenuti a pagamento, da abbonamenti».
6. 136. Caparini, Goisis.

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) All’articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sostituire le parole: «I concessionari televisivi nazionali» con le seguenti: «I fornitori di contenuti televisivi e le emittenti televisive attive via etere terrestre, cavo o satellite,».
6. 135. Caparini, Goisis.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) all’articolo 44, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, primo periodo, le parole «introiti netti annui derivanti dalla pubblicità» sono sostituite dalle seguenti «ricavi netti annui derivanti direttamente o indirettamente da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, da offerte di contenuti a pagamento, da abbonamenti».
*6. 112. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) all’articolo 44, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, primo periodo, le parole «introiti netti annui derivanti dalla pubblicità» sono sostituite dalle seguenti «ricavi netti annui derivanti direttamente o indirettamente da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, da offerte di contenuti a pagamento, da abbonamenti».
*6. 126. Moffa, Bono, Ciccioli.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) all’articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, primo periodo, le parole «I concessionari televisivi nazionali» sono sostituite dalle seguenti: «I fornitori di contenuti televisivi e le emittenti televisive operanti via etere terrestre, cavo e satellite,».
**6. 113. Romani, Sanza, Testoni.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) all’articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, primo periodo, le parole «I concessionari televisivi nazionali» sono sostituite dalle seguenti: «I fornitori di contenuti televisivi e le emittenti televisive operanti via etere terrestre, cavo e satellite,».
**6. 127. Bono, Moffa, Ciccioli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Il comma 6 dell’articolo 23 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:
«6. Fino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimati, operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, di proseguire nell’esercizio anche dei bacini eccedenti i limiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p). Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle emittenti televisive provenienti da Campione d’Italia».
6. 161. Pedrini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Il comma 3 dell’articolo 23 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:
«3. Un medesimo soggetto può detenere, anche tramite società controllate e/o

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collegate, un numero plurimo di emittenti televisive in ambito locale. Tali emittenti televisive sono tenute al rispetto dei limiti di interconnessione di cui al comma 3 dell’articolo 29».
6. 162. Pedrini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. La lettera p) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituita dalla seguente:
p) «ambito locale televisivo» l’esercizio tramite una «emittente televisiva» dell’attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con coperture inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l’ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell’emittente televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l’emittente non trasmette in altri bacini;»
6. 163. Pedrini.

Sopprimere il comma 3.
6. 107. Beltrandi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma 1 dell’articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 205, n. 177, è sostituito dal seguente: «1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni che, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero con il quale sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tale contratto è rinnovato ogni tre anni».
6. 145.Pedrini.

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.
*6. 114.Romani, Sanza, Testoni.

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.
*6. 128.Moffa, Bono, Ciccioli.

Al comma 4, lettera f), aggiungere il seguente periodo:
«Le sanzioni previste alle lettere a), b) e), d), e) e f), comma 4, articolo 6 per le emittenti radiotelevisive in ambito locale sono ridotte al 10 per cento.
6. 131.Caparini, Goisis.

Al comma 4, lettera f), aggiungere il seguente periodo:
«Alle emittenti radiotelevisive in ambito locale per le sanzioni amministrative di cui al comma 5, articolo 6 si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16, della legge n. 689 del 1981 e successive modificazioni».
6. 132.Caparini, Goisis.

Al comma 4, lettera f), aggiungere il seguente periodo:
«Le sanzioni previste alle lettere a), b) c), d), e) e f), comma 4, articolo 6 per le emittenti radiotelevisive in ambito locale sono ridotte al 10 per cento. Alle emittenti radiotelevisive in ambito locale, per le sanzioni amministrative di cui al comma 5 del presente articolo, si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16, della legge n. 689 del 1981 e successive modificazioni».
6. 133.Caparini, Goisis.

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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All’articolo 2, comma 1, lettera l), della legge 3 maggio 2004, n. 112, le parole: «comunque non superiori a sei», sono soppresse.
6. 101.Carbonella.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All’articolo 7, comma 3 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: è più di sei per bacini regionali anche non limitrofi sono soppresse;
b) il quarto periodo è soppresso.
6. 102.Carbonella.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All’articolo 7, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, eliminare, dal primo periodo, le parole: «e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi».

Conseguentemente, sempre all’articolo 7, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, eliminare le parole da: «Nel limite massimo di» fino alle parole: «ciascun bacino di utenza».
6. 151.Pedrini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All’articolo 7, comma. 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».
* 6. 104.Carbonella.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All’articolo 7, comma. 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sostituire le parole: «15 per cento» con le parole: «25 per cento».
* 6. 153.Pedrini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All’articolo 7, comma. 5, della legge 3 maggio 2004, n. 112, le parole: «per la revoca» sono sostituite dalle seguenti: «per fissare i parametri delle sanzioni amministrative relative a».
** 6. 103.Carbonella.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All’articolo 7, comma. 5, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sostituire le parole: «per la revoca di» con le parole: «per fissare i parametri delle sanzioni amministrative a».
** 6. 152.Pedrini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All’articolo 25, comma. 6, della legge 3 maggio 2004, n. 112, le parole da: «Nella fase di transizione» sino a: «mezzi di comunicazione di massa» sono soppresse.
6. 106.Carbonella.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 2, primo periodo dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 le parole «individuato il mercato rilevante conformemente ai princìpi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,» le parole «non si costituiscano nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono posizioni dominanti e» sono soppresse.
6. 115.Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All’articolo 2, comma 1, lettera l) della legge 3 maggio 2004, n. 112, eliminare le parole: «comunque non superiori a sei,».
6. 148.Pedrini.

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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 5 dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, le parole «o comunque lesive del pluralismo» sono soppresse.
6. 116.Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 9 dell’articolo 43, del decreto legislativo n. 177/05, dopo le parole: «Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni» aggiungere le parole: «attraverso concentrazioni od intese di cui al comma 1».
*6. 3.Barbieri, Tassone, Oppi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 9 dell’articolo 43, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «attraverso concentrazioni od intese di cui al comma 1».
* 6. 118.Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 9 dell’articolo 43, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni» sono soppresse.
6. 117.Romani, Sanza, Testoni.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono abrogati.
6. 156.De Laurentiis.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6. All’articolo 23, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «il ministero», sopprimere le parole: «e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e Bolzano, provinciali» e sostituire le parole: «i quali» con le seguenti: «il quale». Al secondo periodo sostituire le parole: «Tali contratti» con le seguenti: «Tale contratto». L’articolo 46, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è abrogato».
* 6. 2.Giulietti, Rotondo, Attili.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All’articolo 23, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole «il ministero», sopprimere le parole «e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e Bolzano, provinciali» e sostituire le parole «i quali» con le seguenti «il quale». Al secondo periodo sostituire le parole «Tali contratti» con le seguenti «Tale contratto». L’articolo 46, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è abrogato.
*6. 134.Caparini, Goisis.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All’articolo 25, comma 6, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sopprimere l’ultimo periodo, dalle parole: «Nella fase di transizione» sino alle parole: «mezzi di comunicazione di massa».
6. 154.Pedrini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. All’articolo 123-ter della Tabella A parte III della legge 29 novembre 1995, n. 507 di conversione del decreto legge 2

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ottobre 1995, n. 415, prima delle parole «via cavo o via satellite» è aggiunta la seguente: «terrestri».
*6. 129.Bono, Moffa, Ciccioli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. All’articolo 123-ter della Tabella A parte III della legge 29 novembre 1995, n. 507 di conversione del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, prima delle parole «via cavo o via satellite» è aggiunta la seguente: «terrestri».
*6. 119.Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. All’articolo 123-ter della Tabella A parte III della legge 29 novembre 1995, n. 507 di conversione del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, è soppresso.
**6. 120.Romani, Sanza, Testoni.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. All’articolo 123-ter della Tabella A parte III della legge 29 novembre 1995, n. 507 di conversione del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, è soppresso.
**6. 130.Moffa, Bono, Ciccioli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Alla fine del comma 4 dell’articolo 98 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, inserire le seguenti parole: «Nel caso di radiodiffusione sonora e televisiva locale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 58.000».
6. 141.Pedrini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

7-bis. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario sono obbligati al pagamento del canone di concessione e della tassa di concessione governativa nella misura del 25 per cento.
6. 143.Pedrini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Ai fini dell’applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell’articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.
6. 144.Pedrini.

Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a vendere i diritti televisivi relativi ai programmi autoprodotti, dopo 3 anni dalla prima messa in onda, alle emittenti televisive locali, a prezzi congrui ed accessibili, attraverso aste regionali, con diritto di prelazione da parte delle emittenti televisive locali che registrano i maggiori ascolti, certificati dall’Auditel.
2. È fatto divieto a qualunque soggetto di vendere in esclusiva programmi televisivi alle reti televisive nazionali per un periodo superiore a 5 anni.
3. Per i programmi televisivi che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già stati venduti in esclusiva alle reti televisive nazionali per un periodo superiore ai 5 anni, è fatto obbligo alle reti

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televisive nazionali di rivendere i diritti televisivi dei suddetti programmi anche alle emittenti televisive locali a prezzi congrui ed accessibili, attraverso aste regionali, con diritto di prelazione da parte delle emittenti televisive locali che registrano i maggiori ascolti, certificati dall’Auditel.
6. 01.Giulietti, Rotondo, Attili.

Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le reti televisive nazionali non potranno più trasmettere televendite e/o spot di televendite di qualsiasi durata.
*6. 02.Giulietti, Rotondo, Attili.

Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le reti televisive nazionali non potranno più trasmettere televendite e/o spot di televendite di qualsiasi durata.
*6. 021.De Zulueta.

Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le reti televisive nazionali non potranno più trasmettere televendite e/o spot di televendite di qualsiasi durata.
*6. 0101.Carbonella.

Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All’articolo 7 comma 5 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sostituire le parole: «per la revoca» con le seguenti parole: «per fissare i parametri delle sanzioni amministrative relative a».
6. 03.Giulietti, Rotondo, Attili.

Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto alle reti televisive nazionali pubbliche e private di acquisire contratti pubblicitari che, nell’anno, prevedano cifre inferiori a 300 mila euro.
*6. 04.Giulietti, Rotondo, Attili.

Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. A partire dalla data di entrata in vigore, della presente legge è fatto divieto alle reti televisive nazionali pubbliche e private di acquisire contratti pubblicitari che, nell’anno, prevedano cifre inferiori a 300 mila euro.
*6. 06.Sasso, Rotondo, Attili.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto alle reti televisive nazionali pubbliche e private di acquistare contratti pubblicitari che, nell’anno, prevedono cifre inferiori a 300 mila euro.
*6. 019. Balducci.

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Pag. 133

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Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto alle reti televisive nazionali pubbliche e private di acquisire contratti pubblicitari che, nell’anno, prevedano che inferiori a 300 mila euro.
*6. 0102.Carbonella.

Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
1. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a vendere i diritti televisivi relativi ai programmi autoprodotti, dopo 3 anni dalla prima messa in onda, alle emittenti televisive locali, a prezzi congrui ed accessibili, attraverso aste regionali, con diritto di prelazione da parte delle TV locali che registrano i maggiori ascolti, certificati dall’Auditel.
2. È fatto divieto a qualunque soggetto di vendere in esclusiva programmi televisivi alle reti televisive nazionali per un periodo superiore a 5 anni.
3. Per i programmi televisivi che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già stati venduti in esclusiva alle reti televisive nazionali per un periodo superiore ai 5 anni, è fatto obbligo alle reti televisive nazionali di rivendere i diritti televisivi dei suddetti programmi anche alle emittenti televisive locali a prezzi congrui ed accessibili, attraverso aste regionali, con diritto di prelazione da parte delle TV locali che registrano i maggiori ascolti, certificati dall’Auditel.
**6. 05. Sasso, Rotondo, Attili.

Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
1. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a vendere i diritti televisivi relativi ai programmi autoprodotti, dopo 3 anni dalla prima messa in onda, alle emittenti televisive locali, a prezzi congrui ed accessibili, attraverso aste regionali, con diritto di prelazione da parte delle TV locali che registrano i maggiori ascolti, certificati dall’Auditel.
2. È fatto divieto a qualunque soggetto di vendere in esclusiva programmi televisivi alle reti televisive nazionali per un periodo superiore a 5 anni.
3. Per i programmi televisivi che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già stati venduti in esclusiva alle reti televisive nazionali per un periodo superiore ai 5 anni, è fatto obbligo alle reti televisive nazionali di rivendere i diritti televisivi dei suddetti programmi anche alle emittenti televisive locali a prezzi congrui ed accessibili, attraverso aste regionali, con diritto di prelazione da parte delle TV locali che registrano i maggiori ascolti, certificati dall’Auditel.
**6. 020. Balducci.

Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
1. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a vendere i diritti televisivi relativi ai programmi autoprodotti, dopo 3 anni dalla prima messa in onda, alle emittenti televisive locali, a prezzi congrui ed accessibili, attraverso aste regionali, con diritto di prelazione da parte delle TV locali che registrano i maggiori ascolti, certificati dall’Auditel.
2. È fatto divieto a qualunque soggetto di vendere in esclusiva programmi televisivi alle reti televisive nazionali per un periodo superiore a 5 anni.
3. Per i programmi televisivi che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già stati venduti in esclusiva alle reti televisive nazionali per un periodo superiore ai 5 anni, è fatto obbligo alle reti televisive nazionali di rivendere i diritti televisivi dei suddetti programmi anche alle emittenti televisive locali a prezzi congrui ed accessibili, attraverso aste regionali,

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Pag. 134

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con diritto di prelazione da parte delle TV locali che registrano i maggiori ascolti, certificati dall’Auditel.
**6. 0103. Carbonella.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All’articolo 7 comma 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «25 per cento».
*6. 07. Sasso, Rotondo, Attili.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All’articolo 7 comma 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sostituire le parole: «15 per cento» con le parole: «25 per cento».
* 6. 016. Balducci.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All’articolo 7 comma 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «25 per cento».
*6. 0105. Carra.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le reti televisive nazionali non potranno più trasmettere televendite e/o spot di televendite di qualsiasi durata.
** 6. 011. Sasso, Rotondo, Attili.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le reti televisive nazionali non potranno più trasmettere televendite e/o spot di televendite di qualsiasi durata.
** 6. 014. Balducci.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All’articolo 2 comma 1 lettera l), della legge 3 maggio 2004, n. 112, sopprimere le seguenti parole: «comunque non superiori a sei,».
* 6. 010. Sasso, Rotondo, Attili.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All’articolo 2 comma 1 lettera l), della legge 3 maggio 2004, n. 112, sopprimere le seguenti parole: «comunque non superiori a sei,».
* 6. 012. Calducci.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All’articolo 7 comma 3, primo periodo, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sopprimere le parole: «e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi». Conseguentemente sopprimere il periodo da: «Nel limite massimo di …» sino alle parole: «ciascun bacino di utenza».
**6. 09. Sasso, Rotondo, Attili.

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Pag. 135

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Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All’articolo 7 comma 3, primo periodo, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sopprimere le parole: «e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi». Conseguentemente sopprimere il periodo da: «Nel limite massimo di» sino alle parole: «ciascun bacino di utenza».
* 6. 013. Balducci.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All’articolo 7 comma 5 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sostituire le parole: «per la revoca» con le parole: «con la revoca dei contributi per sei mesi rispetto all’anno di riferimento».
6. 08. Sasso, Rotondo, Attili.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All’articolo 7 comma 5 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sostituire le parole: «per la revoca» con le parole: «per fissare i parametri delle sanzioni amministrative relative a».
6. 015. Balducci.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All’articolo 25 comma 6 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sopprimere l’ultimo periodo, da: «Nella fase di transizione» sino a: «mezzi di comunicazione di massa».
6. 017. Balducci.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. I concessionari privati per la radio diffusione sonora a carattere comunitario sono obbligati al pagamento del canone di concessione e della tassa di concessione governativa nella misura del 25 per cento.
6. 0104. Bono, Moffa, Ciccioli.

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