I datori di lavoro sono tenuti a garantire misure minime di protezione
Con il decreto legislativo n. 257/2007 è stato inserito nel Testo Unico sulla Sicurezza (d.lgs. 626/1994) il titolo V – ter, relativo alla protezione contro gli agenti fisici: elettromagnetici. In particolare, attraverso il provvedimento in parola sono stati determinati i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione durante le ore lavorative ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz. Tuttavia, la disciplina si riferisce unicamente agli effetti nocivi a breve termine, rimanendo esclusi gli effetti a lungo termine. Una delle maggiori novità introdotte dal provvedimento di cui si tratta, riguarda il fatto che il datore di lavoro, secondo la nuova normativa, dovrà aggiornare le misure di protezione garantite ai lavoratori tenuto conto del progresso tecnologico raggiunto. Infatti, la nuova normativa statuisce che i datori di lavoro dovranno eliminare alla sorgente o ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici in funzione degli strumenti tecnologici a disposizione e delle conoscenze tecniche raggiunte dalla società. Allorquando i limiti dovessero essere superati, i datori dovranno provvedere ad abbassare i campi elettromagnetici ai quali sono esposti i propri lavoratori nei luoghi di lavoro. Inoltre, è previsto che i responsabili dell’azienda dovranno preliminarmente calcolare i livelli di campo elettromagnetico a cui sono esposti i lavoratori sul luogo di lavoro, valutandone i rischi connessi e individuando le misure di protezione da adottare. Rimangono esclusi da tale operazione i luoghi di lavoro relativamente ai quali sono già applicabili i vigenti limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. (D.A. per NL)