La delibera Agcom 664/09/Cons, relativo al regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, è legittima.
Lo ha stabilito con l’ordinanza 1177/2010 il TAR Lazio che, pur in sede di prima delibazione, ha ritenuto non sussistenti i presupposti previsti per l’accoglimento dell’istanza cautelare avanzata da un consorzio di emittenti radiofoniche locali che aveva impugnato la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni chiedendone la sospensione dell’efficacia. L’organo giurisdizionale adito, in particolare, ha valutato non condivisibile "la tesi secondo cui l’art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche riserverebbe solo all’autorizzazione generale il compito di regolare l’uso efficiente delle frequenze, sicché l’intervento del Regolamento nella materia sarebbe invasivo di spazi ad esso estranei". Per il TAR "è quanto meno dubbia la legittimazione del ricorrente consorzio a porre censure volte a contestare l’illegittimo trattamento che l’impugnato regolamento riserverebbe alle singole emittenti radiofoniche, obbligandole ad associarsi e a sottostare alle decisioni della maggioranza dei soci, trattandosi di doglianza che a limite avrebbe dovuto essere mossa dai singoli operatori, e non dal Consorzio che le raggruppa". Per i giudici amministrativi, infatti, "l’adesione ad un consorzio da parte delle singole emittenti riflette libere scelte delle stesse, che sono espressione delle diverse potenzialità organizzatorie ed economiche di ciascuna di esse, e non un’imposizione dell’Agcom che si è limitata a fissare le condizioni che devono sussistere affinché le emittenti locali (le sole a difesa delle quali insorge il Consorzio) possono garantire un uso efficiente delle frequenze alle quali aspirano". Per l’organo di giustizia amministrativa laziale, inoltre "la partecipazione ad un Consorzio in una certa misura risponde ad esigenze organizzative che sembrano sfuggire ai rilievi sollevati dalla ricorrente". Ragioni per le quali la domanda incidentale di sospensione è stata ritenuta non meritevole di accoglimento. (M.L. per NL)