Lo stallo del DAB+ su scala locale potrebbe finire nelle mani dei giudici amministrativi.
La pandemia sta complicando la conclusione del coordinamento internazionale per l’avvio definitivo in Italia della radiofonia digitale via etere (DAB+). Che comunque avrà luogo non prima della fine del 2022, dopo la conclusione del refarming della banda 700 MHz.
Transizione, questa, che condurrà al digitale televisivo terrestre di seconda generazione (e presumibilmente ultima, visto che le spinte per la tv esclusivamente su protocollo IP dal 2030 sono notevoli), liberando le frequenze a favore della radiofonia numerica via etere.
Assegnazione prioritaria della banda VHF III al radio digitale
La legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha infatti destinato in via prioritaria le frequenze ricadenti nella banda III VHF alla radiofonia digitale. Pertanto, in ossequio al dettato normativo, l’Autorità ha avviato il procedimento per l’adozione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze in banda III VHF per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ (delibera n. 13/19/CONS del 22/01/2019), tuttora in corso, finalizzato a completare la suddetta pianificazione in ambito nazionale e locale.
Sperequazione
In questa situazione di transizione ad essere penalizzate sono le emittenti locali, i cui consorzi DAB, a differenza di quelli nazionali, sono assenti nella maggior parte del territorio nazionale per mancata pianificazione – e conseguentemente assegnazione – delle relative frequenze.
Le previsioni della Del. 664/09/CONS
L’art 13, comma 2 del Regolamento adottato con la delibera n.664/09/CONS, aveva infatti stabilito che l’Autorità suddividesse il territorio nazionale in bacini di servizio per le diffusioni locali, individuando le frequenze assegnabili e determinando il numero e la configurazione delle reti radiofoniche digitali terrestri da attivare.
E quelle della Del. 465/15/CONS
La delibera 465/15/CONS aveva identificato e definito i bacini di servizio dell’intero territorio nazionale e proceduto alla pianificazione di risorse frequenziali per il servizio radiofonico digitale in ulteriori tre bacini (Toscana centrale, Provincia de L’Aquila e Sardegna sud-orientale), integrando ed estendendo la pianificazione già attuata in alcuni bacini con le delibere nn. 180/12/CONS, 383/13/CONS e 602/14/CONS. L’allegato 2 alla citata Delibera aveva quindi introdotto un Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale.
Multipiattaforma solo per le nazionali
Quindi, a differenza delle nazionali, che dall’inizio del 2020 stanno pienamente godendo dello sfruttamento pieno della multipiattaforma (FM/DAB+/IP/DTT/sat) consentito dall’obbligo vigente dal 01/01/2020 (ex art. 1 c. 1044 L. 205/2017) di equipaggiare i veicoli con un’interfaccia che consenta all’utente di ricevere i servizi della radio digitale, gran parte delle stazioni locali sono prive di sbocco sul DAB+.
Disparità di trattamento
Ciò costituisce una evidente disparità di trattamento, considerato che, nelle more della conclusione del processo di refarming della banda televisiva, potrebbe essere consentito (come era stato ab origine per i consorzi nazionali) l’avvio di sperimentazioni con tecnologia DAB+ ai mux locali.
La palla ai giudici
E’ quindi possibile che, ove Agcom non modificasse la delibera 664/09/CONS, consentendo, appunto, l’utilizzo sperimentale di frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale in ambito locale, la questione passi nelle mani dei giudici amministrativi. Come, del resto, è già accaduto in qualche caso.
La procedura
I consorzi di emittenti locali presenti in aree ove è stata accertata tecnicamente la disponibilità di frequenze inutilizzate da altri servizi ed idonee alla sperimentazione (evidentemente su base non interferenziale) potrebbero infatti presentare richieste al Mise, impugnando al TAR l’eventuale rifiuto (se non supportato in fatto o diritto) o il silenzio, fondando il ricorso anche sul maturando gap tecnologico che costituisce evidentemente un periculum in mora.
Il commissario
Fino a chiedere la nomina di un commissario ad acta, cioè quel funzionario pubblico nominato dai giudici amministrativi (ai sensi dell’art. 21 del Codice del processo amministrativo) come proprio ausiliario nell’ambito del giudizio di ottemperanza al fine di emanare i provvedimenti che avrebbero dovuto essere emessi dall’Amministrazione competente.
Extrema ratio
Una soluzione estrema che potrebbe essere evitata consentendo l’avvio di quelle attivazioni locali temporanee che permetterebbero di riequilibrare il rapporto tra emittenza radiofonica nazionale e locale.