Estratto da una circolare della struttura di competenze a più livelli Consultmedia (collegata a questo periodico)- la circolare integrale può essere richiesta esclusivamente dagli assistiti Consultmedia all’indirizzo: [email protected] – (…) = omissis “Si desidera informare codeste imprese che, a seguito dell’emanazione del D.P.R. n. 252/2006 recante il “Regolamento in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico” (pubblicato sulla G.U. del 18 agosto 2006, n. 191), attuativo della legge n. 106/204, è stata modificata la preesistente (ed ormai superata) normativa contenuta nella L. n. 374/1939, relativa alle c.d. copie d’obbligo (d’ora in poi deposito legale) dei prodotti editoriali.
La nuova regolamentazione è stata stabilita allo scopo di costituire l’Archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, nonché per garantire servizi bibliografici finalizzati all’informazione e all’accesso.
Dal 2 settembre, giorno di entrata in vigore del Regolamento di cui si tratta, l’obbligo del deposito legale dei documenti indicati nella medesima normativa ricade direttamente in capo all’editore o comunque al responsabile della pubblicazione (persona fisica o giuridica) e non più allo stampatore, come previsto dalla citata pregressa normativa del ’39.
Vanno considerati documenti, ai sensi della vigente normativa, quei prodotti editoriali (totalmente o parzialmente italiani) destinati all’uso pubblico, diffusi a titolo oneroso o gratuito e “fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap”.
Tali documenti possono essere contenuti su qualsiasi tipo di supporto (analogico, digitale, nonché su qualunque altro tipo creato dall’evoluzione tecnologica.
Sono, nello specifico, sottoposti all’obbligo del deposito legale le seguenti categorie di documenti:
a) “libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) grafica d’arte;
g) video d’artista;
h) manifesti;
i) musica e stampa;
l) microforme;
m) documenti fotografici;
n) documenti sonori e video;
o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla SIAE;
p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall’art. 20 del D. Lgs. N. 28/2004;
q) documenti diffusi su supporto informatico;
r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere dalla a) alla q.”.
L’adempimento di tale obbligo dovrà rispettare una serie di puntuali disposizioni procedurali, fra le quali si sottolineano anzitutto (… segue per assistiti Consultmedia…)
Le norme testè elencate risultano applicabili anche ai documenti diffusi attraverso rete informatica, le cui modalità di deposito saranno definite mediante successivo regolamento, come stabilisce l’art. 37 del provvedimento in argomento. Si rammenta, infine, che, in caso di mancato deposito legale, sono previste sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di 1.500,00 euro per ogni documento non depositato. Nel ricordare che questa struttura è a disposizione per ogni ulteriore informazione sull’argomento, si partecipa che i partner di riferimento sono: dott. Vito Scelsi – tel. 0331/452183 fax 593008 e-mail [email protected] – dott.ssa Daniela Asero – tel. 0331/452183 fax 593008 e-mail [email protected]”