D.lgs. 2 agosto 2007 n. 146 attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori

Con il novellato art. 20 del Codice dei Consumatori non costituiscono pratiche scorrette le dichiarazioni esagerate ovvero non destinate ad essere prese alla lettera.
 
Con il D.lgs. n. 146/2007 il legislatore ha dato ulteriore attuazione alla direttiva 2005/29/CE, le cui disposizioni sono state recepite anche con il D.lgs. n. 145/2007. Mentre il D.lgs. n. 145/2007 ha lo “scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa”, il D.lgs. n. 146/2007 si applicherà alle “pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa ad un prodotto” (art. 1, che sostituisce l’art. 19 del D.lgs. 206/2005 – Codice del Consumo). Tale ultimo D.lgs. ha riscritto gli articoli da 18 a 27 del Codice del Consumo adeguandoli ai principi contenuti nella direttiva. Particolari novità risultano dal novellato art. 20 del Codice del Consumo che, solo in sede di applicazione pratica da parte delle competenti autorità, probabilmente, potrà esplicare i suoi effetti ed essere meglio definito ed interpretato. L’art. 20 del Codice del Consumo prevede quanto segue: “1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. 2. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. 3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell’ottica del membro medio di tale gruppo. È fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera. 4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali: a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26. 5. Gli articoli 23 e 26 riportano l’elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette.” La norma, per individuare le pratiche scorrette, punta in primo luogo sulla contrarietà alla diligenza professionale e sulle procedure idonee a falsare il comportamento economico. La diligenza professionale in particolare deve considerarsi quella che i consumatori possono normalmente attendersi da un operatore professionale secondo i principi generali della correttezza e della buona fede, in riferimento allo specifico settore di attività del professionista (così anche nell’art. 18 del Codice del Consumo). Viene poi introdotta la figura del membro medio del gruppo o consumatore medio, che può identificarsi, in mancanza di definizione normativa, come in precedenza è stato definito sia dalla S.C. che dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, ossia “nel destinatario mediamente diligente, accorto ed informato sui prodotti del settore merceologico di appartenenza” (Cass. n. 6080/04; Corte di Giustizia delle Comunità europee 12 gennaio 2006, n. 173/04). Infine l’art. 20 ritiene legittime le pratiche pubblicitarie consistenti “in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera”. Quando la pubblicità è costituita da vanteria consistente in espressioni generiche ed esagerate, tali da non potere indurre il consumatore medio, di cui si è detto, in errore, non costituisce illecito. Anche l’applicazione pratica di tale ultima disposizione probabilmente troverà difficoltà ad essere interpretata in modo uniforme dalle autorità preposte. (D.A. per NL)
 

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