Circolare della struttura di competenza a più livelli Consultmedia (collegata) a questo periodico
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29/03/2010 è stato pubblicato il D. Lgs. 44/2010, recante “Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive”, provvedimento che contiene norme di rilevante importanza per il settore radiotelevisivo.
Il decreto legislativo di cui si discute, dando attuazione alla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11/12/2007 (che aveva modificato la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive), ha provveduto a novellare il D. Lgs. 177/2005, a cominciare dal titolo, non più Testo Unico della Radiotelevisione ma Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
Rimandando per una puntuale disamina al testo integrale del provvedimento, consultabile alla pagina www.newslinet.it/notizie/gazzetta-ufficiale-n-73-del-29-marzo-2010-decreto-legislativo-15-marzo-2010-n-44, si prosegue nell’esposizione delle più importanti novità impattanti sul sistema radiotelevisivo italiano determinate dall’entrata in vigore del decreto.
Nella versione novellata dal D. Lgs. 44/2010, il D.Lgs. 177/2005, all’art. 1-ter, prevede che la ricezione o trasmissione di servizi di media audiovisivi a richiesta provenienti da Stati dell’Unione Europea possa essere sospesa dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della sanità pubblica e dei consumatori.
La nuova disposizione – oltre ad estendere ai servizi di media audiovisivi provenienti da Stati UE (prima il riferimento era solo alle trasmissioni televisive UE) la previsione contenuta all’art. 36 (oggi abrogato) relativa alla garanzia della loro libertà di ricezione e di ritrasmissione – definisce in maniera più specifica la procedura da adottarsi nei casi di sospensione provvisoria della ricezione o ritrasmissione di radiodiffusioni televisive UE e, in aggiunta, disciplina i casi di sospensione applicabili ai servizi di media a richiesta.
Con riguardo alle radiodiffusioni televisive e, dunque, ai servizi di media audiovisivi lineari, vengono confermati i casi di violazioni, commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti, in presenza delle quali l’Agcom può disporre la sospensione provvisoria della loro ricezione o ritrasmissione:
a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;
b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell’area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;
c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all’odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità.
In tali ipotesi, i provvedimenti vengono adottati dall’Agcom:
a) previa notifica scritta al fornitore di servizi di media audiovisivi ed alla Commissione europea, contenente l’indicazione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che l’Autorità intende adottare in caso di nuove infrazioni;
b) qualora – specifica la disposizione rispetto alla precedente previsione – “le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e con la Commissione non abbiano consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro un termine di quindici giorni dalla notifica (…)” e ove perduri la pretesa violazione.
L’art. 1-ter del Testo Unico introduce, poi, la disciplina relativa alla ricezione e trasmissione dei servizi di media audiovisivi a richiesta provenienti da Stati UE, di cui l’Agcom può disporre la sospensione quando i relativi provvedimenti siano ritenuti necessari al raggiungimento di determinati obiettivi, quali: la tutela dell’ordine pubblico (ai fini della prevenzione, dell’investigazione, dell’individuazione e del perseguimento di reati); la tutela della sanità pubblica; la pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale; la tutela dei consumatori, inclusi gli investitori.
I provvedimenti possono essere adottati anche se considerati “proporzionati” agli obiettivi sopra detti o qualora si riferiscano ad un servizio di media audiovisivo a richiesta che sia lesivo degli obiettivi stessi o che comporti un rischio serio e grave di loro pregiudizio.
Tranne nei casi di urgenza, l’Autorità può emanare il provvedimento di sospensione solo se lo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media non abbia risposto all’invito dell’Agcom di prendere provvedimenti o abbia adottato provvedimenti inadeguati, e solo dopo avere notificato al medesimo Stato membro ed alla Commissione Europea l’intenzione di adottare provvedimenti in merito.
Atti di sospensione possono essere posti in essere dall’Agcom anche con riguardo alla ricezione e ritrasmissione di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana – perché si avvalgono di un collegamento terra-satellite posto in Italia o di una capacità via satellite di competenza italiana (art. 1-bis, c.4) – o di servizi di media non soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato UE, ma i cui cataloghi o contenuti sono ricevuti dal pubblico italiano.
Qualora i fornitori di tali servizi di media pongano in essere violazioni dei principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (in particolare, si rendano responsabili delle violazioni sopra richiamate, nonché dell’inosservanza delle norme poste a garanzia degli utenti – art. 32 – e a tutela dei diritti d’autore e diritti connessi- art. 32-bis del Testo Unico), l’Agcom, oltre ad attuare i provvedimenti di sospensione, può “(..) ordinare al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all’operatore di rete o di servizi sulla cui piattaforma o infrastruttura sono veicolati programmi, di adottare ogni misura necessaria ad inibire la diffusione di tali programmi o cataloghi al pubblico italiano”. Nel caso di inosservanza di tale ordine, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 150.000,00.
Nell’invitare le imprese assistite a consultare frequentemente il sito www.newslinet.it, ospitante il periodico telematico NL Newslinet (collegato a Consultmedia), al fine di conseguire aggiornamenti in tempo reale in ordine ad informazioni rilevanti in materia economica, giuridica, amministrativa, fiscale e tecnica, si partecipa che questa struttura è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo di quanto sopra, evidenziando che il partner di riferimento per l’incombenza in parola è:
dott.ssa Daniela Asero – tel. 0331/452183 fax 0331/593008 [email protected];
professionista cui è demandata l’assistenza per le problematiche di specie.
Infine si ricorda che nell’area riservata agli utenti S.I.T. (Service Informativo Telematico) del sito www.consultmedia.it è presente la raccolta di tutte le circolari inviate dalla struttura Consultmedia da un triennio a questa parte. Per adesioni al servizio S.I.T. (erogato al costo annuale di euro 100,00 oltre IVA): [email protected] (rif. Marco Menoncello 0331/452183 fax 0331/593008).
E’ gradita l’occasione per salutare cordialmente.
Consultmedia
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