Nell’ambito delle misure varate per la semplificazioni e lo sviluppo, il Decreto Legge n. 5/2012, pubblicato sulla G.U. n. 33 del 09/02/2012 – Suppl. Ordinario n. 27 – ha integrato alcune disposizioni contenute all’art 2 della L. 241/1990 in materia di conclusione del procedimento amministrativo, prevedendo anche poteri sostitutivi nell’ipotesi di inerzia del responsabile del procedimento stesso.
Responsabilità incombono nel caso di mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini. La nuova formulazione del comma 9 del citato art. 2 L. 241/1990, come integrato dall’art. 1 del D.L. in argomento, stabilisce infatti che “La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”. Sono stati poi introdotti i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, allo scopo di disciplinare, nell’ipotesi di inerzia nella conclusione del procedimento, l’individuazione del “soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo” e la procedura conseguente. E’ stabilito che il responsabile a cui assegnare tale potere venga designato “nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione”, con la specificazione che “Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione” (comma 9-bis). Nel caso in cui sia decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o il termine superiore previsto dal comma 7 del medesimo art. 2 (per l’acquisizione di ulteriori informazioni o certificazioni), il comma 9–ter legittima il privato a rivolgersi al nuovo responsabile investito del potere sostitutivo affinché concluda il procedimento “attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario” ed “entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto”. Incombe sul soggetto individuato ai sensi del comma 9-bis l’obbligo di comunicare all’organo di governo, entro il 30 gennaio di ogni anno, i procedimenti nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti (comma 9-quater). E’ poi richiesto che i provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte debbano espressamente indicare il termine previsto dalla legge o dai regolamenti per la conclusione e quello effettivamente impiegato (comma 9-quinquies). Infine, il comma 8 del medesimo art. 2, che attribuisce la tutela in materia di silenzio dell’amministrazione alla disciplina del codice del processo amministrativo, è stato ampliato, con la previsione secondo cui “Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti”. Le modifiche introdotte dal D.L. 5/2012 non si applicano ai procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici. (D.A. per NL)