Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro delle Infrastrutture individua gli stanziamenti per le infrastrutture per i quali va calcolato il 3 % da destinare a interventi a favore dei beni e delle attività culturali; a sua volta il Ministro dell’economia e delle finanze individua gli stanziamenti per infrastrutture iscritti in stati di previsione diversi da quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i quali va parimenti calcolato il 3 % per interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Gli interventi ammessi al finanziamento sono inclusi in un apposito programma annuale, approvato dal MIBAC, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, con atto di indirizzo del MIBAC e del Ministero delle Infrastrutture, sono indicati i criteri per la selezione degli interventi nell’ambito di specifiche finalità, tra cui: promuovere interventi di sostegno e riqualificazione del patrimonio culturale statale in misura non inferiore al 50 % delle risorse disponibili; assicurare interventi di tutela paesaggistica per la conservazione dei caratteri peculiari del paesaggio in misura non inferiore al 30 % delle risorse disponibili; promuovere interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo in misura non superiore al 20 % delle risorse disponibili. Le proposte di intervento devono pervenire alla ARCUS s.p.a. (Società per lo sviluppo dell’Arte, della Cultura e dello Spettacolo) partecipata interamente dal Ministero dell’Economia e controllata dal MIBAC. L’elenco di interventi finanziabili è approvato entro il 30 giugno di ciascun anno, e il MIBAC presenta al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati.