Credito d’imposta per l’acquisto di carta nel 2011: entro il 15/02 la presentazione delle domande

Entro il 15 febbraio prossimo le imprese editrici di periodici e quotidiani e le imprese editrici di libri potranno richiedere l’accesso al credito d’imposta per le spese sostenute ai fini dell’acquisto di carta nell’anno 2011.

A renderlo noto una circolare pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella quale si fa riferimento all’art. 1, c. 40, della L. 220/2010 (Legge di stabilità per l’anno 2011), che ha destinato 30 milioni di euro agli “Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, nel quadro di compatibilità comunitaria, di cui all’articolo 4, commi da 181 a 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350”. Trattasi, appunto, del finanziamento del credito d’imposta, beneficio già previsto per le spese relative al 2004 e al 2005 e le cui modalità di riconoscimento sono fissate nel Decreto del Presidente del Consiglio n. 318/2004. Quest’ultima normativa disciplina il contenuto della domanda con la quale l’impresa editrice può richiedere di avere accesso all’agevolazione, che equivale al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri aventi determinate caratteristiche. In particolare, i requisiti che consentono di fruire del beneficio in argomento si ricavano indirettamente dall’art. 4, comma 183, della sopra citata L. 350/2003, che esclude dall’ambito di applicazione del credito d’imposta le spese per l’acquisto di carta utilizzata per la stampa di una serie di prodotti editoriali, quali, ad esempio: i giornali finalizzati a promuovere e pubblicizzare beni e servizi allo scopo di incentivarne la distribuzione; i quotidiani ed i periodici che non possiedono un prezzo di vendita o che sono “ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione”; i giornali editi da enti pubblici, da pubbliche amministrazioni e da altri organismi esercenti una pubblica funzione; le pubblicazioni che contengono una mera elencazione di prodotti o servizi (in tal caso si parla di cataloghi), quelle finalizzate alla vendita per corrispondenza o, ancora, quelle aventi “carattere postulatorio”, in quanto destinate alla raccolta di contributi o offerte; i prodotti editoriali a contenuto pornografico. Non sono poi considerate ammissibili le spese per l’acquisto di carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie. Oltre al contenuto dei prodotti editati, che devono essere in lingua italiana o di minoranze linguistiche equiparate a livello normativo alla lingua italiana, assumono rilievo, ai fini della possibilità di accedere al beneficio in argomento, l’iscrizione o la domanda di iscrizione da parte delle imprese editrici di periodici e quotidiani al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, e la dichiarazione, resa dall’editore, di non avere ricevuto altri aiuti economici per coprire i costi di cui si tratta. In relazione alle modalità di fruizione del credito d’imposta, come chiarito dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vige il vincolo previsto dall’art. 1, c. 53, della L. 244/2007 (Legge finanziaria per il 2008), “che ha stabilito un tetto annuale globale pari a Euro 250.000 per la compensazione dei crediti d’imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi. L’ammontare eccedente il predetto importo globale è riportato in avanti, anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive, ed è comunque compensabile nell’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza”. All’atto di presentazione della domanda, l’editore deve impegnarsi a produrre la certificazione dell’intero bilancio che attesta le spese effettuate per l’acquisto di carta (ciò se si tratta di una società quotata in Borsa), o la certificazione dei soli costi sostenuti allo stesso fine nel 2011(se l’impresa richiedente non è quotata in Borsa). (D.A. per NL)

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