Grande svolta sul fronte del discusso diritto d’autore sul web e della responsabilità da attribuire agli Internet Service Provider (ISP).
Gli hosting provider, da sempre ritenuti meri intermediari e prestatori di servizi di ospitalità di dati, possono svolgere altresì un ruolo “attivo”, che esula da un servizio di ordine meramente tecnico, automatico e passivo. Pertanto, alla luce di questa distinzione, in presenza di determinate condizioni, anche gli ISP “passivi” sono ritenuti pienamente responsabili nel caso in cui non provvedano a rimuovere o disabilitare l’accesso ai contenuti illecitamente ospitati sulla loro piattaforma digitale nel caso in cui vengano a conoscenza di violazioni, tra cui quelle riguardanti il copyright.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione che, seguendo la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, con due pronunce gemelle (le sentenze nn. 7708/19 e 7709/19) ha dettato un nuovo orientamento sul tema della tutela del diritto d’autore e della responsabilità degli ISP.
Nello specifico, la controversia per cui la Suprema Corte è stata chiamata a giudicare ha riguardato la causa promossa da R.T.I. (Reti Televisive Italiane, società del gruppo Mediaset) contro Yahoo! Italia: quest’ultima è stata chiamata in giudizio per aver diffuso sulla propria piattaforma filmati tratti da programmi televisivi di cui la parte attrice era titolare.
Nella sentenza 7708/19, in particolare, i giudici di legittimità hanno stabilito che i prestatori di servizi della società dell’informazione che svolgono un ruolo attivo sono sottoposti alle norme che disciplinano la responsabilità civile; in capo agli hosting provider passivi, invece, viene riconosciuta responsabilità per illecito commissivo, a mezzo di omissione, in concorso con l’autore della violazione (cioè con il content provider che immette in rete contenuti protetti), nel caso in cui non rimuovano contenuti illeciti ospitati nella loro piattaforma indipendentemente dalla comunicazione dell’autorità competente. Dunque, verrà riconosciuta la responsabilità solidale in capo ad entrambi i soggetti coinvolti.
Tale orientamento, tra l’altro precedentemente adottato dal Tribunale di Napoli in una sentenza del 2016, risulta pienamente conforme al dettato della Direttiva 2000/31/CE sull’e-commerce e a quello della Direttiva 2001/29/CE sul diritto d’autore nella società dell’informazione.
Di conseguenza, il nuovo principio enunciato porterà alla disapplicazione di quella parte delle norme contenute negli articoli da 14 a 17 del D. Lgs. 70/2003 (di attuazione della Direttiva 2000/31/CE) le quali, prevedendo una “posizione di garanzia” degli hosting provider, stabilivano che per la conoscenza degli illeciti e per la susseguente loro rimozione sarebbe stato necessario un intervento che coinvolgesse l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza.
La portata innovativa della pronuncia della Cassazione porterà con sé una serie di mutamenti nel nostro ordinamento. Senz’altro cambierà anche l’atteggiamento manifestato finora da taluni ISP nei confronti delle richieste di rimozione di contenuti lesivi avanzate dai titolari dei diritti: negli ultimi anni, infatti, i gestori di piattaforme digitali erano giunti a trasmettere alla Polizia Postale e alle Procure della Repubblica migliaia di raccomandate e di file digitali contenenti le diffide da essi ricevute. (G.S. per NL)