La Convenzione, il primo accordo internazionale sui crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche, estende la portata del reato informatico, includendo tutti quelli in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica. Inoltre, stabilisce tre principi generali nella cooperazione internazionale, in quanto essa deve essere: a) fornita nella misura più ampia possibile; b) estesa a tutti i reati relativi ai sistemi e ai dati informatizzati; c) conforme agli accordi internazionali in materia. La Convenzione ha come obiettivo la realizzazione di una politica comune fra gli Stati membri mediante l’adozione di una legislazione appropriata che consenta di combattere il crimine informatico in maniera coordinata, e, in particolare, tende ad armonizzare le fattispecie di reato riguardanti la criminalità informatica; a dotare i Paesi firmatari degli strumenti necessari allo svolgimento delle indagini e al perseguimento dei crimini correlati all’area informatica; a costruire, infine, un efficace regime di cooperazione internazionale. La Convenzione, articolata in quattro capitoli (definizioni, misure da adottare a livello nazionale in tema di diritto sostanziale e processuale, cooperazione internazionale, clausole finali), è entrata in vigore il 1° luglio 2004 e la ratifica è aperta a tutti gli Stati anche non facenti parte del Consiglio d’Europa.
Dossier su “Convenzione di Bruxelles sui reati informatici”.