Controversie in materia civile e commerciale: delega al Governo per introdurre efficaci strumenti di mediazione per la loro risoluzione

La legge n 69/2009 oltre ad introdurre numerose modifiche al codice di procedura civile, che dovrebbero servire a snellire il processo in modo da renderlo più efficiente, ha anche previsto all’art 60 la delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

I sistemi di risoluzione delle controversie, conciliazioni e mediazioni extragiudiziarie, sono da considerare, secondo quanto ritenuto ed auspicato sia dai giudici che dagli avvocati, strumenti adeguati ed efficaci per la risoluzione di controversie, che tuttavia non devono essere considerati come secondari rispetto alla tradizionale tutela giudiziaria. Per far ciò occorre che il cittadino si senta e sia effettivamente tutelato (sotto il profilo della imparzialità, velocità, professionalità, efficacia) sia che scelga la via giudiziaria che quella conciliativa extragiudiziaria. È chiaro che il funzionamento e l’efficienza del processo civile deve andare di pari passo con l’efficienza dei sistemi extragiudiziari di risoluzione delle controversie. Infatti le procedure extragiudiziarie non possono essere considerate una risposta di tipo palliativo alla crisi della giustizia ordinaria, ma devono invece affiancarsi ad essa, lasciando anche la libertà ai cittadini di scegliere quale forma di tutela intraprendere (giudiziaria o extragiudiziaria). Già la normativa europea, in particolare la direttiva n 52/2008 del 21 maggio 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha stabilito che la mediazione può fornire una risoluzione delle controversie conveniente e rapida. Gli stati membri devono quindi incoraggiare la formazione di mediatori e di conciliatori nonché di efficaci meccanismi di controllo della qualità degli stessi, in modo da garantire la flessibilità del procedimento di mediazione, l’autonomia delle parti, l’imparzialità e la competenza dei mediatori. In tale ottica si colloca la previsione della delega al Governo contenuta nell’art 60 della legge n 69/2009. Il Governo, infatti, nell’emanare i decreti legislativi dovrà attenersi a determinati principi e criteri direttivi espressamente elencati nella norma, fra i quali si segnalano i seguenti: 
• la mediazione finalizzata alla conciliazione dovrà avere ad oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l’accesso alla giustizia ordinaria;
• la mediazione dovrà essere svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all’erogazione del servizio di conciliazione;
• la mediazione andrà disciplinata in armonia con le disposizioni della normativa comunitaria e verrà introdotto il Registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della giustizia che dovrà anche vigilare sul funzionamento di detti organismi e prevedere i requisiti per l’iscrizione al Registro;
• dovrà essere prevista per i consigli degli ordini degli avvocati la possibilità di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvarranno del personale degli stessi consigli;
• gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali saranno iscritti di diritto nel Registro suddetto;
• sarà previsto il dovere dell’avvocato di informare il cliente, prima dell’instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell’istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;
• l’istituto della mediazione verrà incentivato mediante agevolazioni di carattere fiscale;
• il procedimento di conciliazione non potrà avere durata superiore ai quattro mesi;
• dovrà essere previsto, quando venga instaurato il giudizio nonostante il tentativo di conciliazione e la decisione corrisponda interamente al contenuto dell’accordo proposto in sede di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l’accordo, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente, salvo quanto previsto dagli artt. 92 e 96 c.p.c.;
• verrà introdotto un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l’indipendenza e l’imparzialità dei conciliatori; il verbale di conciliazione dovrà avere efficacia esecutiva per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e dovrà costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. (D.A. per NL)

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