Il TAR Lazio ha riabilitato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 gennaio 2012 avente ad oggetto l’attribuzione delle misure (economiche) compensative per il rilascio della banda compresa tra i canali 61 e 69 UHF a vantaggio degli operatori telefonici per lo sviluppo della banda larga mobile.
Il provvedimento era stato sospeso, a ridosso della scadenza del termine per la presentazione delle istanze per la “rottamazione” dei canali impiegati, con decreti inauditi altera parte nelle more dell’esame dell’istanza cautelare fissata per il 18/04. All’esito della pur sommaria delibazione, i giudici amministrativi hanno però confermato la legittimità del provvedimento ministeriale, rigettando i tre ricorsi introdotti da operatori locali. La motivazione che fonda il provvedimento inetrinale è robusta e pare segnare l’esito dell’esame di merito: l’interesse allo sviluppo della banda larga mobile è prevalente rispetto a quello dell’attività radiodiffusiba dei network provider areali. Semmai ci fossero stati dubbi, ancora una volta, ubi maior minor cessat. Le tv locali se ne facciano una ragione.