Il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente informato gli enti gestori di servizi di telefonia oggetto di richiesta di agevolazioni tariffarie che nell’effettuazione di controlli propedeutici al rilascio dei nulla-osta al rimborso delle fatture emesse dai predetti operatori telefonici per le finalità suddette è emerso che “un numero rilevante di imprese editrici non si attiene al disposto della legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 6, lettere a), numero 5 ed al disposto di cui al Regolamento per la tenuta e l’organizzazione del ROC (registro degli Operatori di Comunicazione), emanato con Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 236/01/CONS e s.m.i., che prevedono l’obbligatorietà sia dell’iscrizione al ROC che dell’invio delle comunicazioni annuali all’Agcom (in particolar modo la segnalazione del nome della testata, con Mod. 9/ROC se impresa di editoria e Mod. 6/ROC se emittente radio-tv)”. Al fine di superare le sopraesposte irregolarità, i gestori telefonici sono stati sollecitati a invitare i propri utenti beneficiari delle agevolazioni tariffarie telefoniche previste dall’art. 28 L. 416/1981 e ss. mm. e ii. a “regolarizzare, con estrema urgenza, la propria posizione e, per gli anni futuri, ad attestare l’iscrizione al ROC e la regolarità delle comunicazioni all’Agcom con dichiarazione sostitutiva di certificazione”, precisando che “la mancata comunicazioni per più anni consecutivi può comportare la cancellazione d’ufficio dal Registro degli operatori di comunicazione, come si è già avuto modo di verificare”. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha altresì invitato i gestori a “voler vigilare sulla correttezza delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà (DPR 28/12/2000 n. 445) presentate dalle imprese editrici”, precisando che dette dichiarazioni devono essere prodotte su carta intestata del soggetto giuridico interessato con firma del legale rappresentante “sempre avvalorata da apposizione del timbro della società”. (E.G. per NL)