Contribuzione INPS per artigiani, commercianti e parasubordinati

Una Circolare INPS (40/2008) comunica i nuovi valori contributivi.

I nuovi valori contributivi sono indicati nella circolare INPS n. 40/2008, con la quale vengono esaminate, in particolare, le categorie dei commercianti, degli artigiani e dei co.co.co.
1) Artigiani e Commercianti
Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali viene determinato, come è noto, secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall’art. 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni (vedi la circolare n. 96 del 2003) . La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. Pertanto, l’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:
a) prosecutori volontari nella Gestione artigiani:
– 20,00%, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori sopra ai 21 anni;
– 17,00%, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;
b) prosecutori volontari nella Gestione commercianti
– 20,09%, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori sopra ai 21 anni;
– 17,09%, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.
Sulla base delle predette aliquote e dei valori di reddito aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1°gennaio 2008. La classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati sub “reddito medio imponibile”. I valori sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili; al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.
2) Gestione separata
L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997, cioè applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione. Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) pari, per l’anno 2008, come peraltro indicato nella circolare n. 8 /2008, al 24,00%. Poiché la contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il contributo volontario dovrà essere calcolato a mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità dei soggetti autorizzati. Per l’anno 2008 l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della gestione separata non potrà essere inferiore a € 3.316,56, su base annua, e ad € 276,38 su base mensile. Tale importo viene determinato come segue: minimale per l’accredito contributivo per l’anno 2008 – € 13.819,00; moltiplicato per l’aliquota IVS (24,00%) = € 3.316,56 : 12 = € 276,38. (M.P. per NL)

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