Contributi tv: nelle aree digitalizzate benefici anche agli operatori di rete in ambito locale

Gli operatori di rete che svolgono la propria attività nelle aree transitate in via definitiva alla trasmissione televisiva digitale terrestre possono presentare domanda per accedere ai contributi previsti dall’art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

E’ quanto stabilisce il bando di concorso per l’attribuzione dei benefici alle emittenti televisive locali per l’anno 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 settembre. Già il regolamento dello scorso anno aveva previsto, per i soggetti che fossero concessionari nella Regione Sardegna – interessata dallo switch off nel 2008 – la possibilità di presentare domanda per l’ottenimento dei contributi per l’anno 2009. Sulla stessa linea, il decreto del 26 maggio scorso, di approvazione del bando per l’anno 2010, consente l’accesso ai benefici sopra detti anche ai soggetti già concessionari o autorizzati operanti nelle aree tecniche ormai digitalizzate. Ciò nell’attesa che vengano emanate norme modificative del Regolamento di cui al Decreto 5 novembre 2004, n. 292, che disciplina la concessione di tali benefici ministeriali alle emittenti televisive locali. Recita il recente provvedimento che l’istanza può essere presentata, oltre che dalle emittenti tv locali, “ (…) anche dagli operatori di rete in ambito locale delle Regioni Sardegna, Valle d’Aosta, Piemonte occidentale corrispondente alle province di Torino e Cuneo, Trentino Alto Adige, Lazio esclusa la provincia di Viterbo e Campania, che siano titolari di autorizzazione per fornitore di contenuti (ora “servizi di media audiovisivi”, ndr) in ambito locale ai sensi della delibera AGCOM n. 435/01/Cons, per un marchio già precedentemente diffuso in tecnologia analogica in virtù di concessione o autorizzazione”. E’ inoltre specificato che, se l’attività di operatore di rete e quella di fornitore di servizi di media audiovisivi (prima chiamato “fornitore di contenuti”) vengono svolte per mezzo di società separate, “(..) le stesse devono avere i medesimi soci con le medesime partecipazioni societarie, ovvero una delle due società deve controllare il cento per cento del capitale sociale dell’altra società”. In questi casi, la domanda deve essere avanzata dal soggetto autorizzato alla fornitura di servizi di media audiovisivi che, anche se titolare di più autorizzazioni, potrà comunque presentare una sola istanza. Ai fini dell’accesso alla graduatoria predisposta dai Co.Re.Com regionali, l’operatore di rete in ambito locale delle aree digitalizzate dovrà necessariamente indicare, nella domanda, gli estremi della comunicazione del provvedimento di assegnazione dei diritti d’uso e gli estremi della comunicazione dell’autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale rilasciato ai sensi della Delibera n. 435/01/CONS per il marchio già precedentemente veicolato in tecnologia analogica. I soggetti operanti nelle Regioni Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Lazio (esclusa la provincia di Viterbo), Campania e nelle province di Torino e Cuneo sono tenuti poi a dichiarare, tra l’altro, di essere in regola con il pagamento dei canoni di concessione, “fino al passaggio definitivo delle trasmissioni televisive in tecnica digitale” e devono impegnarsi “a corrispondere i diritti amministrativi ed i contributi di cui agli artt. 34 e 35 del codice delle comunicazioni elettroniche non appena determinati dall’Amministrazione”. Si tratta dei contributi e dei diritti amministrativi previsti a carico delle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell’autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso. (D.A. per NL)
 
 

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