Contributi tv locali ex L. 448/1998: il CRTL propone nuovi criteri di attribuzione dei punteggi

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Il Comitato Radio Tv locali interviene sulla questione dei contributi alle tv locali ex L. 448/1998 (per i quali in questi giorni pare siano insorte difficoltà di pagamento per l’annualità 2008) e lo fa proponendo nuove modalità di attribuzione del punteggio. A riguardo, pubblichiamo integralmente il documento predisposto dal CRTL alla valutazione del MSE-COM.

"Si premette che il decreto 5 novembre 2004, n. 292 recante il “Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni” stabilisce le norme che regolano il riconoscimento dei contributi a favore dell’emittenza televisiva locale. All’art. 4 del predetto disposto normativo sono riportati gli elementi suscettibili di valutazione ai fini della determinazione della prevista graduatoria, in particolare:
 
“a) media dei fatturati realizzati nel triennio precedente. Nel caso in cui l’emittente presenti la domanda per più regioni o province autonome è presa in esame, ai fini del punteggio, la quota parte della media dei fatturati riferibili all’attività televisiva posta in essere in ciascuna regione o provincia autonoma;
b) personale dipendente applicato allo svolgimento dell’attività televisiva, in riferimento all’attività svolta nell’anno precedente a quello in cui è erogato il contributo stesso, suddiviso, secondo il contratto di lavoro applicato, in:
1) contratto a tempo indeterminato;
2) contratto a tempo determinato;
3) contratto di formazione lavoro;
4) contratto di apprendistato;
5) contratto a tempo parziale ovvero a tipologia di orario ridotto modulato flessibile;
6) giornalisti, iscritti ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni,
così suddivisi:
6.1) giornalisti professionisti iscritti nell’Albo professionale;
6.2) giornalisti pubblicisti iscritti nell’Albo professionale;
6.3) praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro”.
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Sulla base degli elementi di valutazione sopra descritti, il comma 3 del medesimo art. 4 del decreto 292/2004 fissa che l’attribuzione dei punteggi sia determinata sulla base della seguente tabella (allegata al citato decreto):
 
Punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi di cui all’art. 4, comma 1, ai fini dell’erogazione del contributo di cui all’art. 1: lettera a) – media dei fatturati realizzati nel triennio precedente – fino a punti 200; per la lettera a) il punteggio va attribuito in maniera proporzionale assegnando il punteggio massimo di punti 200 al fatturato più alto delle emittenti in graduatoria. Si applica, altresì, una maggiorazione fissa di punti 60 per ciascun fatturato superiore a 6 milioni di euro e di punti 30 per ciascun fatturato compreso tra 2,5 e sei milioni di euro.
Per le emittenti aventi sedi legale ed operativa nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna si applica una maggiorazione fissa di punti 480 per ciascun fatturato superiore a 8 milioni di euro, di punti 260 per ciascun fatturato compreso tra 6 e 8 milioni di euro e di punti 130 per ciascun fatturato compreso tra 2,5 e 6 milioni di euro. I predetti tetti di fatturato sono soggetti a revisione in aumento del 2,5 per cento annuo, e sono indicati, annualmente, nel bando di concorso di cui all’articolo 1, comma 1;
lettera b) personale dipendente applicato allo svolgimento dell’attività televisiva:
per ogni giornalista professionista punti 60;
per ogni giornalista pubblicista punti 45;
per ogni praticante giornalista professionista punti 45;
per ogni altro dipendente punti 30.
Le unità di personale assunte con contratto di formazione lavoro sono valutate nella misura del 50 per cento del punteggio ad esse relativo, le unità di personale assunte con contratto di lavoro a tempo determinato e di apprendistato sono valutate nella misura del 20 per cento del punteggio ad esse relativo per ciascun anno di durata del contratto. Le unità di personale assunte con contratto a tempo parziale ovvero a tipologia di orario ridotto modulato flessibile sono valutate nella misura percentuale corrispondente alla quota di orario della prestazione effettivamente svolta, rapportata al contratto a tempo pieno;
per la lettera b) si prendono in considerazione i contratti di lavoro stipulati anteriormente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda per ottenere il contributo: il punteggio e’ rapportato al periodo di durata del contratto.
 
Si riporta, altresì, all’attenzione un elemento estremamente discriminante e penalizzante per le imprese editrici di minori dimensioni imprenditoriali, contenuto nell’art. 5, comma 3: “il contributo (nella misura dei quattro quinti della somma complessivamente assegnata ad ogni regione o provincia autonoma, come previsto dell’art. 1, comma 5 del. D.M. 292/2004), è erogato alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trentacinque per cento dei graduati, arrotondato all’unità superiore, per l’anno 2004 e, dall’anno 2005, nei limiti del trentasette per cento dei graduati, arrotondato all’unità superiore, in misura proporzionale al valore ottenuto mediante ponderazione rispetto alla media dei punteggi di ciascun elemento di valutazione previsto dall’articolo 4, comma 1, secondo la formula di cui alla tabella A”.
antenna%20Valcava - Contributi tv locali ex L. 448/1998: il CRTL propone nuovi criteri di attribuzione dei punteggi 
La citata tabella A – allegata al decreto 292/2004 – per l’appunto riporta i conteggi da effettuare ai fini dell’ingresso o meno nell’ambito del 37% dei graduati e quindi, come intuibile, di ottenere la parte più cospicua di contributo:
 
“Formula per l’attribuzione del contributo in base alla graduatoria, nel limite del trentacinque per cento dei graduati arrotondato all’unità superiore per l’anno 2004 e del trentasette per cento dei graduati, arrotondato all’unità superiore, dall’anno 2005:
PFi/PFm x 40 + PDi/PDm x 60 = Vi
PFi = punteggio relativo al fatturato dell’emittente iesima
PFm = media aritmetica del totale dei punteggi relativi al fatturato
PDi = punteggio relativo ai dipendenti dell’emittente iesima
PDm = media aritmetica del totale dei punteggi relativi ai dipendenti
Vi = Valore di attribuzione all’emittente esima”.
 
 Tutto ciò premesso, corre l’obbligo di evidenziare che le emittenti televisive private operanti in ambito locale sono esercite in Italia prevalentemente da società di modeste dimensioni le quali attingono risorse reddituali dalla raccolta pubblicitaria locale e televendite.
 
Tale attività è legata in maniera inscindibile alle delicate dinamiche del mercato e pertanto – come puntualmente accade da alcuni anni a questa parte – facilmente suscettibile di bruschi e repentini cali di fatturato. Tutto ciò influisce sensibilmente sulla capacità di sussistenza e di garantire, comunque, data la penuria di risorse finanziarie, un prodotto editoriale valido sotto il profilo qualitativo e rivolto alle varie tipologie di pubblico.
 
Come facilmente intuibile, ciò determina significativamente un aggravio finanziario, a fronte del quale si evidenzia la necessità, per le realtà televisive di piccole dimensioni, di attingere ad un più adeguato sostegno economico statale concesso tramite i contributi in oggetto.
 
La normativa sopra evidenziata, nell’attribuire i benefici economici alle emittenti televisive, monte20pincio 1 - Contributi tv locali ex L. 448/1998: il CRTL propone nuovi criteri di attribuzione dei punteggiadotta un meccanismo tale da risultare premiante solo per quelle realtà di grandi dimensioni dotate di una struttura organizzativa e redazionale in grado di competere con facilità con le maggiori emittenti operanti in ambito nazionale.
 
Siffatta attribuzione economica risulta così sbilanciata a sfavore di alcune realtà, al punto che alcune emittenti, ritenendosi addirittura danneggiate dalla normativa in esame, si dichiarano pronte a rinunciare al loro piccolo contributo assegnato pur di non avere concorrenti sul mercato con eccedenze di risorse finanziarie così derivanti.
 
Da quanto sopra, si ricava in maniera netta da un lato la non esigenza da parte di concessionarie di grandi dimensioni di attingere in maniera privilegiata a risorse finanziarie ulteriori oltre a quelle derivanti dalla raccolta pubblicitaria e dalle televendite, anche in virtù della propria posizione di privilegio nel mercato di riferimento rispetto a strutture di più modeste dimensioni; dall’altro la necessità impellente di dare maggior impulso alle piccole realtà televisive locali, attraverso l’assegnazione di maggiori sostegni economici, destinati ad incrementare in maniera significativa la qualità del prodotto editoriale offerto e l’occupazione, a tutto vantaggio del soddisfacimento dell’utenza, nella sua variegata composizione, dello sviluppo del mercato del lavoro ed in ultimo nella realizzazione di un efficace sistema concorrenziale.
 
Risulta quindi evidente, al fine di ingenerare un meccanismo che induca un innalzamento qualitativo della produzione editoriale dell’emittenza televisiva privata locale, nel suo complesso, su tutto il territorio nazionale, ed anche una maggiore occupazione nel settore, la necessità di rivedere in maniera più democratica e meno penalizzante il meccanismo di attribuzione dei punteggi che determinano la graduatoria per la concessione dei contributi ex Decreto 292/2004 alle emittenti televisive locali.
 
Tutto ciò detto e considerato che l’intervenuto switch-off analogico/digitale in alcune aree italiane e la rapida e progressiva migrazione nella maggior parte delle aree tecniche di forte rilevanza demografica entro il 2010 rende necessario modificare l’approccio complessivo, che dovrà essere evidentemente orientato nella direzione dei content provider (fornitori di contenuti, cioè editori in senso stretto) e non già dei network provider (operatori di rete, e quindi strutture di service tecnico), si potrebbero delineare diversi e nuovi criteri di valutazione che tengano conto di fattori, sinora non considerati, quali:
• originalità dei contenuti, con particolare riferimento agli apporti informativi locali;
• importanza dell’innovazione tecnologica applicata alla trasmissione televisiva, mediante la realizzazione di forme avanzate di comunicazione, ed in particolare, mediante l’utilizzo di ulteriori veicoli di diffusione (es. satellite, streaming internet), con conseguente ampliamento della popolazione raggiunta;
• audience raggiunta dall’emittente televisigranarolo 1 - Contributi tv locali ex L. 448/1998: il CRTL propone nuovi criteri di attribuzione dei punteggiva.
 
Sulla base dei predetti fattori, i punteggi potrebbero venire rideterminati sulla base dei seguenti:
 
CRITERI GENERALI PROPOSTI:
 
Criterio relativo all’originalità dei contenuti
con particolare riferimento agli apporti informativi locali
 
L’originalità dei prodotti andrà determinata in funzione di schede descrittive dei programmi, con acclusi supporti audiovisivi dei medesimi, così da consentire ad una commissione ministeriale ad hoc (presenti anche i rappresentanti delle emittenti locali) di attribuire i relativi punteggi:
 
• prodotto editoriale a prevalente contenuto generalista e di intrattenimento: punti 20
• prodotto editoriale con contenuti di carattere generalista ma con particolare attenzione all’informazione locale: punti 35;
• prodotto editoriale costituito da programmi originali su eventi locali a prevalente carattere informativo (costumi, società, economia, amministrazione pubblica, tradizioni, industria, agricoltura, ecc.) e da telegiornali locali (non meno di 5 edizioni giornaliere): punti 60
 
Criterio relativo alla trasmissione del prodotto editoriale
mediante ulteriori veicoli di diffusione
 
• Diffusione del prodotto Editoriale tramite satellite: punti 50
• Diffusione del prodotto Editoriale tramite streaming su internet: punti 50.
 
Criterio relativo all’audience realizzata dall’emittente televisiva
 
Quanto al fattore audience, estremamente significativo al fine di stimare la qualità del prodotto editoriale realizzato e trasmesso, esso dovrà essere valutato sulla base dei dati di rilevazione dell’audience:
 
• Maggior audience raggiunta dalle prime 3 emittenti: 60 punti
• Maggior audience raggiunta dalla quarta alla decima emittente: 45 punti
 
Criterio relativo alla distribuzione delle somme stanziate
di cui Art. 1 comma 5, previsto dall’Art. 5 comma 3 del decreto 292/2004
 
Si evidenzia la disparità di trattamento relativamente alla distribuzione alle emittenti avente titolo al contribtelevisione20digitale 1 - Contributi tv locali ex L. 448/1998: il CRTL propone nuovi criteri di attribuzione dei punteggiuto stanziato per un quinto in parti uguali e per quattro quinti in base alla prevista graduatoria.
In relazione alle motivazione sopra addotte si ritiene opportuno, qualora si voglia mantenere questo rapporto, la modifica, per ragioni di una maggiore equa distribuzione delle risorse, di quanto previsto all’art. 5 comma 3 del medesimo decreto in relazione ai limiti dello stanziamento dei 4/5 delle somme erogabili a favore del 37% dei graduati aventi diritto. In tal senso si rende necessario estendere tale soglia a non meno del 65%.
 
Criterio relativo al fatturato
 
Quanto al criterio relativo al fatturato, si ritiene che la maggiorazione fissa di punti 60 per ciascun fatturato superiore a 6 milioni di euro e di punti 30 per ciascun fatturato compreso tra 2,5 e sei milioni di euro debba essere soppressa, dal momento che essa determina il risultato paradossale di attribuire i maggiori contributi a quelle realtà che, grazie all’ottimo posizionamento in termini di raccolta pubblicitaria, possiedono già ingenti risorse da investire al fine di migliorare il prodotto editoriale offerto ed accrescere l’occupazione. Come dire: chi raccoglie più pubblicità ha diritto a maggiori contributi; aspetto, questo, che contrasta con le norme vigenti che obbligano le emittenti a riservare il maggior spazio della loro programmazione alla realizzazione di programmi informativi.
 
Criterio di attribuzione del punteggio relativo al personale giornalistico
 
Si ritiene più equo parificare o allineare il punteggio attribuito ai giornalisti pubblicisti ed ai praticanti giornalisti professionisti al punteggio attribuito ad altri dipendenti, quali, ad esempio, i tecnici della produzione audio e video nella loro più ampia accezione, i registi, etc., i quali contribuiscono alla realizzazione della trasmissione televisiva al pari dei giornalisti pubblicisti, spesso, all’interno di società multimediale, non esclusivamente “applicati allo svolgimento dell’attività televisiva”.
 

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