Contributi tv locali ex L. 448/1998. Consiglio di Stato: non ipotizzabile recupero “ex post” requisito correntezza contributiva

La FRT (Federazione Radio Televisioni) dà notizia di un importante provvedimento giurisidizionale in tema di correntezza contributiva ai fini delle domande di ammissione ai benefici a favore delle tv locali ex L. 448/1998.

Il Consiglio di Stato, pur con un’ordinanza (quindi con un provvedimento avente natura provvisoria), ha statuito che la regolarità del versamento dei contributi agli enti previdenziali deve essere riferita al momento della presentazione della domanda di ammissione ai benefici previsti dalla L.448/98 e non al momento dell’erogazione del contributo. La decisione è della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, che, che si è espressa in tal senso con l’ordinanza n. 4317/2009 del 25/08/2009 (che riportiamo per esteso in calce, insieme al provvedimento di primo grado riformato dal CdS), in accoglimento dell’appello cautelare n. 6505/2009 RG proposto da una emittente pugliese. "Il Consiglio di Stato ha rilevato l’illegittimità della graduatoria approvata dal Corecom della Puglia, relativa all’anno 2008, alla quale sono state ammesse le domande presentate da altre emittenti che, al contrario, avrebbero dovuto essere escluse dalla graduatoria per mancanza del prescritto requisito della regolarità contributiva", spiega la nota FRT. Il Consiglio di Stato nella motivazione della decisione ha chiarito che “in presenza di evidente e perdurante omissione dell’adempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale fino alla data di presentazione della domanda per l’ammissione al beneficio contributivo, non appare ipotizzabile il recupero “ex post” del requisito della correntezza contributiva, in data incerta e fino al momento di erogazione del contributo”. Continua il comunicato della Federazione: "Sulla correntezza contributiva, al contrario, il Ministero ha manifestato il proprio orientamento nel senso che la non regolarità nel versamento dei contributi previdenziali non costituisce requisito di ammissione alla graduatoria ma è, semmai, causa di esclusione dall’erogazione del contributo (art.2 comma 1, lettera a) del regolamento di cui al d.m n.292/2004). Pertanto, secondo il Ministero, l’emittente può dimostrare di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali Enpals, Inpgi e Inps al momento dell’erogazione del contributo previsto dalla L.448 e non al momento della presentazione della domanda per la quale è sufficiente la semplice dichiarazione di essere in regola con il versamento di detti contributi. Il Regolamento, in effetti, disciplina distintamente i casi di non ammissione alla graduatoria da quelli di esclusione dell’erogazione dei contributi". Non è da escludere, tuttavia, che la pronuncia definitiva dell’Autorità Giudiziaria, "di cui la FRT condivide il principio secondo cui il versamento dei contributi deve essere effettuato al momento della presentazione della domanda", possa far mutare l’orientamento interpretativo cui hanno finora fatto riferimento i Corecom, che è quello di “ammettere con riserva” i soggetti privi di documentazione provante l’effettivo versamento dei contributi. "L’emanazione del nuovo Regolamento potrebbe riservare novità", conclude FRT.
 
 
***
Questo il testo del provvedimento giurisdizionale del supremo organo di giustizia amministrativa (in calce il provvedimento di primo grado riformato)
 
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
 
 
ORDINANZA
 
 
Sul ricorso numero di registro generale 6505 del 2009, proposto da (…), rappresentato e difeso dall’avv.(…), con domicilio eletto presso (…)
 
 
contro
 
 
Il Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) della Puglia;il Ministero dello sviluppo economico, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Regione Puglia, non costituitasi in giudizio;
 
 
nei confronti di
 
(…)
 
 
per la riforma della ordinanza del T.a.r. Puglia – Bari: Sezione III n. 00355/2009, resa tra le parti, concernente contributi in favore delle emittenti locali;
 
 
Visto l’art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
 
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
 
Visti tutti gli atti della causa;
 
Vista l’ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di (…)
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di (…)
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di (…)
 
 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2009 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 
Ritenuto:
 
– che, a seguito di una prima delibazione, il ricorso appare assistito dal “fumus boni iuris” nella parte in cui è diretto a contestare le posizioni in graduatoria delle emittenti (…);
 
– che invero, in presenza di evidente e perdurante omissione dell’ adempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale fino alla data di presentazione della domanda per l’ammissione al beneficio contributivo, non appare ipotizzabile il recupero “ex post” del requisito di correntezza contributiva, in data incerta e fino al momento di erogazione del contributo;
 
– che sussistono gli estremi di danno all’iniziativa di impresa dell’ emittente locale appellante;
 
 
P.Q.M.
 
 
Accoglie l’appello (Ricorso numero: 6505/2009) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado nei limiti di cui in motivazione;
 
 
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
 
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2009 con l’intervento dei Magistrati:
 
 
Giuseppe Barbagallo, Presidente
 
Paolo Buonvino, Consigliere
 
Aldo Fera, Consigliere
 
Roberto Garofoli, Consigliere
 
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
 
 
***
 
Questo il provvedimento di primo grado (TAR Puglia) riformato dal CdS
 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)  ha pronunciato la presente
 
 
ORDINANZA
 
 
Sul ricorso numero di registro generale 606 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da (…)
 
 
contro
 
 
Co.Re.Com. (Comitato Regionale Per Le Comunicazioni) della Puglia, Ministero dello Sviluppo Economico in Persona del Ministro, Direzione Generale Per i Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione del Min.Sviluppo Economico, Dipartimento Per Le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo economico, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; Regione Puglia in Persona del Presidente, rappresentato e difeso (…)
 
 
nei confronti di
 
(…)
 
 
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, nei limiti dell’interesse della ricorrente:
 
– della graduatoria redatta dal Co.Re.Com. (Comitato Comunicazioni) della Puglia, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 5.2.2009, relativa alle emittenti televisive locali che hanno presentata domanda per la concessione dei contributi, per l’anno 2008, ai sensi dell’art, 45, comma 3, della legge 23dicembre 1998 n. 448 e s.m.i., del D.M. 5 novembre 2004 n. 292 e del D.M. 31 gennaio 2008;
 
– della deliberazione n. 3 del 26.1.2009, conosciuta il 31.3.2009, con cui il Co.Re.Com. Puglia ha approvato la predetta graduatoria;
 
– nonché, di tutti gli atti ai predetti comunque connessi, sia presupposti che conseguenziali, ancorché non conosciuti, comunque lesivi;
 
nonché ancora (atto motivi aggiunti del 28 maggio 2009 recante anch’esso istanza cautelare), delibera n. 9 del 27.4.09 del Co.Re.Com.;
 
graduatoria approvata con la deliberazione di cui innanzi; di ogni atto comunque connesso tra cui in particolare: nota del Ministero del 7.10.08; relazione istruttoria del 26.1.09; provvediemento del 16.1.09; graduatoria approvata ed ogni provvedimento con cui sono state ammesse le doamande delle emittenti contro interessate; ogni provvedimento con cui la ricorrente risualta collocata al 18^ posto anziché al 15^;
 
ove occorra, il Regolamento ed il bando nonché la nota n. 983 del 20.5.2009 a firma del Direttore del Co. Re. Com. con cui si nega l’accesso di cui all’istanza del 18.5.09;
 
 
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
 
Visti tutti gli atti della causa;
 
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Co.Re.Com. (Comitato Regionale Per Le Comunicazioni) della Puglia;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico in Persona del Ministro;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia in Persona del Presidente;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di (…)
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di (…);
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di (…)
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di (…)
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Direzione Generale Per i Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione del Min.Sviluppo Economico;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Dipartimento Per Le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo economico;
 
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
 
 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10/06/2009 il dott. Vito Mangialardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 
Considerato che ad una sommaria valutazione proprio della fase cautelare il ricorso e connesso atto di motivi aggiunti non paiono assistiti da adeguato fumus;
 
 
P.Q.M.
 
 
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sede di Bari Sez. III respinge le sopra indicate istanze cautelare.
 
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
 
 
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10/06/2009 con l’intervento dei Magistrati:
 
 
Amedeo Urbano, Presidente
 
Vito Mangialardi, Consigliere, Estensore
 
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
 
Il 10/06/2009
 
 
IL SEGRETARIO

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