E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre il Bando per l’erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali per l’anno 2011, nel quale viene confermata la disciplina dettata per l’anno precedente.
Con riguardo alle aree già transitate alla nuova tecnologia digitale, le domande per l’accesso al contributo, previsto dal D.M. n. 292/2004 (recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici ex art. 45, c. 3, L. 448/1998), potranno essere presentate dagli operatori di rete operanti in ambito locale che siano anche titolari di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale ai sensi della Delibera 353/11/CONS, per un marchio già precedentemente diffuso in tecnologia analogica. Trattasi dei soggetti che svolgono l’attività televisiva in qualità di operatori di rete e di fornitori di servizi di media audiovisivi nelle Regioni Sardegna, Valle d’Aosta, Piemonte, Trentino Alto Adige, Lazio esclusa la provincia di Viterbo, Campania, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Veneto. Nell’ipotesi in cui l’attività di operatore di rete e quella di fornitore di servizi di media audiovisivi vengano esercitate per mezzo di distinte società, è richiesto che tali società abbiano gli stessi soci con le stesse partecipazioni societarie, oppure che una delle due società controlli il 100% del capitale sociale dell’altra. In tale caso, la domanda dovrà essere prodotta dal fornitore di servizi di media audiovisivi, che sarà tenuto a produrre la documentazione attestante la realizzazione degli assetti partecipativi richiesti. Coloro che sono titolari di più di un’autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi potranno presentare una sola domanda per l’accesso ai benefici. A pena di esclusione, i soggetti operanti nelle aree digitalizzate dovranno indicare nella domanda gli estremi delle comunicazioni relative ai provvedimenti che li autorizzano allo svolgimento delle attività di operatore di rete e di fornitore di servizi di media audiovisivi. Rimane invece l’obbligo, per i concessionari/autorizzati in analogico, di indicare gli estremi del decreto di concessione o dell’autorizzazione rilasciati ai sensi del D.L. 5/2001 convertito, con modificazioni, dalla L. 66/2001, e gli estremi della nota relativa al prolungamento dell’attività di radiodiffusione televisiva, trasmessa ai sensi dell’art. 25, c. 11, della L. 112/2004. Tra gli elementi da dichiarare rimane quello relativo all’avvenuta presentazione della domanda di ammissione alle provvidenze all’editoria per l’anno 2010. In alternativa, i richiedenti potranno dichiarare di avere presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri domanda per il riconoscimento di emittente di informazione per l’anno precedente, come a suo tempo stabilito dalla medesima Presidenza del Consiglio con circolare esplicativa del 28/06/2010. Il riconoscimento del requisito di emittente informativa consente infatti di accedere ai contributi tv a quelle emittenti che non presentino domanda per l’attribuzione delle provvidenze all’editoria, non avendo utenze telefoniche per le quali richiedere le riduzioni tariffarie (o non avendo interesse ad accedere alle medesime agevolazioni). Quanto al requisito relativo alla regolarità circa il pagamento dei canoni di concessione, il bando prevede, per i soggetti operanti nelle aree già digitalizzate, la dichiarazione di essere in regola con il versamento dei canoni di concessione sino alla data del passaggio definitivo al digitale terrestre e di impegnarsi a corrispondere i diritti amministrativi e i contributi previsti dagli artt. 34 e 35 del D.L.vo 259/2003 non appena verranno determinati dall’amministrazione. Il termine per la presentazione della domanda di accesso ai contributi tv 2011 scadrà il prossimo 13 ottobre. (D.A. per NL)