Con la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 63/2012, sono stati finalmente definiti i nuovi requisiti per l’accesso ai contributi previsti dalla L. n. 250/1990 a favore delle imprese editrici.
Il citato D.L., convertito nella Legge n. 103/2012, è stato emanato al fine di “(…) razionalizzare l’utilizzo delle risorse, attraverso meccanismi che correlino il contributo per le imprese editoriali agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale”. Con riguardo ai livelli di vendita, viene stabilito che, a decorrere dai contributi relativi all’anno 2013, le imprese editrici di cui all’art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter (con esclusione delle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all’estero) e 2-quater, della L. n. 250/1990, e le imprese di cui all’articolo 153, c. 4, della L. n. 388/2000, possono richiedere i contributi a condizione che la testata edita sia venduta nella misura di almeno il 25% delle copie distribuite con riguardo alle testate nazionali, e nella misura di almeno il 35% delle copie distribuite per le testate locali. In relazione all’occupazione professionale, è richiesto, per le cooperative editrici, che le stesse “(…) siano composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e abbiano la maggioranza dei soci dipendenti della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti”. Mentre, le imprese editrici e le imprese di cui all’articolo 153, c.2, L. n. 388/2000, nonché le imprese di cui all’art. 20, comma 3-ter, del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006, che editano quotidiani devono avere impiegato almeno 5 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto a tempo indeterminato. Se invece sono editrici di periodici, è richiesto che abbiamo impiegato, nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, assunti a tempo indeterminato. Da segnalare l’integrazione apportata al decreto in sede di conversione in legge, in relazione al venir meno della necessità di possedere il requisito temporale di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della Legge n. 250/1990 per le cooperative giornalistiche che si costituiscono ai sensi degli articoli 5 e 6 della L. n. 416/1981, nell’ipotesi in cui dette cooperative subentrino al contratto di cessione in uso oppure acquistino la testata che ha avuto accesso entro il 31/12/2011 ai contributi previsti a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici. In tali casi, dunque, non è richiesto per l’accesso al contributo che la cooperativa giornalistica sia costituita da almeno 5 anni e che editi la testata per la quale richiede le agevolazioni da almeno 5 anni. Il recente provvedimento, che stabilisce poi per le cooperative “(…) il possesso del requisito della mutualità prevalente per l’esercizio di riferimento dei contributi”, ha definito all’art. 2 i nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo e ha disciplinato, al successivo art. 3, i contributi a favore dell’editoria digitale, prevedendo che le imprese editrici che hanno percepito i contributi per l’anno 2011, possono continuare ad averne accesso se la testata è pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale. E’ richiesto a riguardo che la “(…) testata deve comunque essere accessibile on line, anche a titolo non oneroso, e deve garantire un’informazione quotidiana composta da informazione autoprodotta per almeno dieci articoli al giorno con un aggiornamento pari ad almeno 240 giorni per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili”. (D.A. per NL)