I compensi percepiti in base ad un contratto di cessione di diritti d’autore si devono sommare ai compensi percepiti nell’esercizio dell’attività professionale giornalistica, ai fini della verifica del limite dei 30.000 euro di compensi, stabilito per l’accesso ai regime dei contribuenti minimi.
Per quanto riguarda la rilevanza dei compensi percepiti per la cessione di diritti d’autore ai fini della determinazione del tetto dei 30.000 euro, stabilito per l’accesso e la permanenza nel regime dei contribuenti minimi, l’Agenzia delle Entrate ricorda (cfr. circolare n. 13/E/2008, punto 1.3) che l’art. 1, comma 96, della legge Finanziaria 2008 fa riferimento ai ricavi o compensi complessivamente conseguiti dall’imprenditore o dal professionista, prescindendo dalla specifica attività cui si riferiscono. Pertanto, la condizione di accesso al regime dei contribuenti minimi – pur se riferita ai ricavi o ai compensi percepiti nell’esercizio di imprese, arti o professioni – riguarda la posizione del contribuente considerata nel suo insieme (e non la specifica attività svolta).
Poiché, nella fattispecie oggetto di interpello, la cessione dei diritti d’autore avviene nell’ambito della professione giornalistica, contribuendo a dimensionare e caratterizzare l’attività complessivamente svolta dal contribuente, i compensi percepiti in base ad un contratto di cessione di diritti d’autore si devono sommare ai compensi percepiti nell’esercizio dell’attività professionale giornalistica, ai fini della verifica del limite dei 30.000 euro di compensi.
Inoltre, qualora la cessione di diritto d’autore avvenga durante la permanenza nel regime agevolato, l’operazione soggiace all’obbligo di certificazione dei compensi prevista per tale regime dalla legge Finanziaria 2008, ed è soggetta all’imposta sostitutiva del 20%.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 21/07/2008, n. 311/E)