Contratto di mediazione: definizione di affare compiuto

Per il Tribunale di Genova non è affare compiuto la proposta irrevocabile

Merita attenzione la sentenza del Tribunale di Genova dello scorso 24 aprile, emessa in tema di diritto alla provvigione nel contratto di mediazione, di cui all’art. 1755 c.c. Detta declaratoria, nel rigettare la domanda di una società immobiliare a tesa ad ottenere il pagamento della provvigione richiesta nell’ambito dell’asserita conclusione della vendita di un immobile, ha confermato, applicandolo, il constante orientamento giurisprudenziale sulla definizione di “affare concluso”. In particolare, l’attrice, che riteneva di aver reperito un potenziale acquirente per la vendita dell’appartamento della convenuta, affermava di aver diritto al compenso per l’attività di mediazione svolta, in quanto sarebbe stata sottoscritta una proposta irrevocabile di acquisto, successivamente accettata dalla convenuta prima della scadenza del termine fissato in detta proposta. Per contro, parte venditrice contestava sia il fatto di non aver mai provveduto a conferire alcun incarico alla società immobiliare, sia l’inefficacia della proposta d’acquisto, in quanto sottoscritta per accettazione a seguito di inganno e/o dolo posto in essere dall’attrice. Ai fini della decisione, il giudice di primo grado ha ribadito il costante ed univoco orientamento della giurisprudenza, in base al quale per affare compiuto – quale presupposto per il diritto alla provvigione – deve intendersi un atto da cui è scaturito un vincolo giuridico tra le parti messe in relazione per effetto dell’attività intermediatrice, che consenta loro di agire per l’esecuzione di esso. Da ciò, ne deriva che anche la conclusione di un contratto preliminare può essere considerato idoneo nell’ambito della definizione di affare compiuto, in quanto per l’esecuzione dello stesso è possibile agire ai sensi e per gli effetti dell’art. 2900 c.c. Nella specie, invece, il giudice, dalla lettura della proposta di acquisto prodotta, non ha ritenuto che la stessa costituisse un contratto preliminare, di talché ha rigetto la domanda della società immobiliare diretta ad ottenere il pagamento della provvigione. (D.A. per NL)

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