Contratti Telecom illegittimi. ADUC:

Dopo l’approvazione della legge Bersani e’ ormai appurato che, salvo il preavviso di 30 giorni, si puo’ recedere da un contratto con un gestore telefonico in qualunque momento e senza spese non giustificate da costi dell’operatore


riceviamo e pubblichiamo da ADUC

(ADUC.it) – Invece il principale operatore del Paese, Telecom Italia, prevede per il noleggio apparecchiature strettamente connesse al servizio (modem, telefoni, ecc.) una durata contrattuale minima di tre anni e costi di recesso fino all’80% dei canoni residui (1).
Sono tanti gli utenti che optano per il noleggio, anche perche’ il gestore raccomanda l’utilizzo di proprie apparecchiature per garantire un servizio senza intoppi. Ma nessun call center informa che nel momento in cui si attiva una linea telefonica con contemporaneo noleggio di un telefono o di un modem, in caso di recesso prima di tre anni si dovra’ pagare una penale per recesso anticipato. Anche se Telecom utilizza i termini “indennizzo per i servizi prestati ed i costi sostenuti”, si tratta di una penale a tutti gli effetti che -in caso di canone mensile di 3,5 euro per un model Adsl e recesso dopo nove mesi- tocca quota 75 euro (i costi al dettaglio di un modem partono da 25 euro).
Lo spirito della Bersani non viene rispettato. L’articolo 3 della legge 40/2007 recita:
“I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta’ del contraente di recedere dal contratto . senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”.
Quindi:
– il vincolo triennale e’ da considerarsi nullo (il noleggio e’ a tutti gli effetti contratto d’adesione, quindi rientrante nella regolamentazione della legge 40/2007);
– le cifre richieste in caso di recesso prima dei tre anni sono troppo elevate per considerarle mero recupero di costi, come autorizza la legge.
Dietro questo contratto si puo’ leggere la filosofia che ispira il gestore dominante al pari dei suoi concorrenti. Modem, videotelefoni sono apparecchi, in questi tempi, a rapidissima obsolescenza (dopo un anno sono gia’ superati), quindi non e’ interesse dei gestori riprenderseli indietro, difficilmente sarebbero nuovamente noleggiati. Quando vengono restituiti il gestore avrebbe costi, non tanto per il recupero in se’ (che potrebbero essere addebitati), quanto per l’affitto di un mega magazzino in cui riporre tutto il materiale ormai privo di valore: e’ questo costo che in modo furbo i gestori vogliono far pagare.

Abbiamo deciso di chiedere il parere su questo contratto all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, a cui la stessa legge 40/2007 assegna il compito di vigilare sull’applicazione.
Nella linee guida emanate dall’Agcom a chiarimento della legge (2) viene già confermata la nostra interpretazione, per cui chiediamo solo un parere sullo specifico contratto. Inoltre, chiediamo all’Agcom di monitorare i costi previsti a carico degli utenti da tutti i gestori in caso di recesso dai contratti linea base, Adsl, ecc..
Si tratta a tutti gli effetti di penali, mascherate. Non si puo’ dire il contrario se, per la semplice disattivazione di una linea (operazione che nella maggior parte dei casi richiede pochi click al computer), vengono richieste cifre a partire da una cinquantina di euro.

I consumatori, in caso di richieste immotivate, possono farsi valere con una raccomandata ar di messa in mora in cui intimano una liberatoria
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=111051

(1) Il contratto e’ visibile integralmente a questo link, l’articolo di riferimento e’ il 3
http://www.187.alice.it/di/187/html/ITA/faq/contratto_noleggio06.pdf

(2) http://www.agcom.it/comunicazioni/com_28_06_07.htm#01

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