La transazione non novativa e le conseguenze della sua risoluzione
di Aldo Carrato, Magistrato presso l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione
da Quotidiano Giuridico N 13/12/anno 2006
Con la sentenza n. 24377 del 2006 la terza sezione della Suprema Corte chiarisce quali siano gli effetti riconducibili alla sopravvenuta risoluzione di una transazione non novativa, la quale, invero, comporta la reviviscenza dell’accordo originario e, perciò, la vincolatività delle obbligazioni ad esso riconducibili, con la legittimazione del creditore ad intraprendere, sulla scorta dell’efficacia della pregressa convenzione, le conseguenti azioni di adempimento nei confronti della parte debitrice.(Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 16/11/2006, n. 24377)