La notifica degli atti processuali e delle sentenze da parte dei contribuenti in contenzioso con l’Amministrazione finanziaria può essere operata soltanto al competente ufficio periferico, e non anche alla sede centrale dell’Agenzia delle Entrate.
Solo nei giudizi in cui si è già costituita l’Avvocatura le notifiche dovranno essere effettuate, a seconda dei casi, presso la competente Avvocatura distrettuale o generale.