L’Agenzia delle Entrate ha illustrato l’ istituto della mediazione tributaria. Secondo la nuova disciplina, per le controversie di valore non superiore a 20mila euro concernenti atti dell’Agenzia delle Entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, la proposizione del ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale deve essere preceduta dalla presentazione di un’istanza di annullamento (totale o parziale) dell’atto stesso alla competente struttura dell’Agenzia delle Entrate.
L’omessa presentazione della preventiva istanza di annullamento è causa di inammissibilità del ricorso.