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Estratto da una circolare della struttura di competenze a più livelli Consultmedia (collegata a questo periodico)- la circolare integrale può essere richiesta esclusivamente dagli assistiti Consultmedia all’indirizzo: [email protected] – (…) = omissis – “(…) Si desidera partecipare a codeste imprese un importante, recente, pronunciamento delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione a riguardo dell’identificazione del giudice competente a conoscere delle controversie inerenti interferenze tra emittenti radiotelevisive. Al fine di introdurre compiutamente la novella giurisprudenziale, pare opportuno effettuare un breve excursus storico sulla materia. E’ noto, e non è certo il caso di approfondire la questione in questa sede, che il fenomeno delle interferenze tra emittenti radiotelevisive è una peculiarità che contraddistingue l’etere italiano in conseguenza della mancata attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze pure previsti dal legislatore del 1990. Tale situazione ha fatto sì che, dagli albori dell’emittenza locale, la magistratura civile sia stata chiamata a dirimere contenziosi interferenziali tra stazioni radiotelevisive. Ciò, naturalmente, ha consentito che si consolidassero principi giurisprudenziali che non trovano corrispondenza in altri paesi, tra cui ha primeggiato quello della tutela della situazione di fatto, determinata dall’occupazione di una certa frequenza prima di altri, estendendo l’istituto civilistico del preuso, tipico dei marchi in ambito concorrenziale. Interessante a riguardo era una scuola di pensiero, di matrice giurisprudenziale, consolidatasi dopo la metà degli anni ‘80 che voleva che l’esercizio d’impianti radiotelevisivi fosse configurato come un diritto soggettivo perfetto discendente dall’art. 21 della Costituzione e sarebbe stato pertanto tutelato come posizione soggettiva assoluta, collegata alla prima e massima espressione della libertà individuale, la cui limitazione, come si desumeva dall’art. 15 Cost. in relazione a tutte le “forme di comunicazione”, avrebbe potuto avvenire solo attraverso un atto motivato dell’autorità giudiziaria (con la conseguente inesistenza dei poteri di intervento della P.A.). Secondo tale punto di vista, l’attività del privato che esercitava un’impresa di trasmissione di programmi radiotelevisivi sarebbe stata tutelata anche dall’art. 41 Cost., che, nel garantire la libertà di iniziativa economica privata, ammetteva limiti e controlli sulla stessa soltanto per motivi d’utilità sociale e per fini sociali. Sul fronte contrario vi era invece l’opinione di chi sosteneva che l’esercizio degli impianti radiotelevisivi avveniva solo attraverso una temporanea legittimazione ex L. 10/1985 di coloro che utilizzavano preesistenti impianti (attivati a titolo originario o acquisiti a titolo derivativo da soggetti che li avevano posti in funzione a seguito della sentenza 202/1976 della Corte Costituzionale) in attesa dell’approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (… segue per assistiti Consultmedia…) Nell’invitare le imprese assistite a consultare frequentemente il sito www.newslinet.it, ospitante il periodico telematico NL Newsline collegato a questa struttura, al fine di conseguire aggiornamenti in tempo reale in ordine ad informazioni rilevanti per il settore radiotelevisivo, si partecipa che questa struttura è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo di quanto sopra, evidenziando che il partner di riferimento è: dr. Massimo Lualdi – tel. 0331/452183 fax 593008 e-mail [email protected] (…)