Consiglio di Stato – Stazioni tlc, il Prg non può vietare aprioristicamente gli adeguamenti tecnologici

La riconfigurazione dei sistemi ripetitori per telefonia cellulare è indispensabile per la gestione e l’implementazione tecnologica. Un divieto generico è illegittimo


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal Comune di Lonigo (VI), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti (…) con domicilio eletto in (…) presso (…);
contro
T.I.M. Italia S.p.a., ora Telecom Italia S.p.a. nei cui rapporti è succeduta per incorporazione, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa (…);
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. II^, n. 4139/05 del 05.12.2005;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 23 gennaio 2007 (…);
Uditi per le parti (…);
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1). Con atto n. 11884 del 05.08.2005 il Comune di Lonigo in riscontro di istanza presentata dalla Soc. T.I.M. (nei cui rapporti in corso di giudizio e succeduta la Società incorporante Telecom Italia S.p.a.) per la riconfigurazione della stazione radio base per telefonia cellulare ubicata nel territorio del predetto Comune in via Ponovo, n. 37, comunicava che la Commissione Edilizia aveva espresso parere sospensivo al riguardo, ai sensi dell’art. 12, comma terzo, del d.P.R. n. 380/2001, “in quanto l’intervento di modifica della stazione radio base non è ammesso dalle N.T.A. del P.R.G. adottato, in particolare dalla variante alle N.T.A. adottata di cui alla deliberazione del C.C. n. 123 del 18.12.2004, in quanto l’antenna non ricade in una delle aree del P.R.G. destinate all’installazione di stazione radio base”.
Avverso detta determinazione, nonché le previsioni di cui alla variante al P.R.G. n. 123/2004, la Soc. T.I.M. proponeva ricorso avanti al T.A.R. per il Veneto denunziando motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.
Con sentenza in forma semplificata di estremi indicati in epigrafi il T.A.R. adito accoglieva il ricorso rilevando, in particolare, l’illegittimità del provvedimento soprassessorio trattandosi di “mero adeguamento tecnologico di impianto di telefonia cellulare che, per la sua scarsa incidenza sulla preesistente struttura, non deve ritenersi soggetto a permesso a costruire” ed annullando altresì “la presupposta norma del P.R.G. (richiamata nell’atto di diniego) nella parte in cui essa non consente tale intervento di adeguamento tecnologico”.
Avverso detta decisione ha proposto appello il Comune di Lonigo che, dopo ampia esposizione sui limiti e contenuti della potestà di pianificazione del Comune con segnato riferimento all’individuazione dei siti di localizzazione degli impianti di telecomunicazione, ha in particolare dedotto:
– la tardività del ricorso di primo grado in relazione alla piena ed effettiva conoscenza da parte della Società ricorrente dell’adozione della variante alla data del 31.05.2005:
– che l’intervento di riconfigurazione dell’impianto di telefonia mobile non può essere qualificato come di manutenzione ordinaria e quindi sottratto al rilascio della preventiva autorizzazione comunale;
– che le previsioni di piano oggetto di contestazione non introducono criteri localizzativi degli impianti di telecomunicazione che rechino un ingiustificato ostacolo o impedimento all’ espansione della rete di telecomunicazione.
In sede di note conclusive il Comune di Lonigo ha insistito nei motivi di impugnativa.
La Società T.I.M., ora Telecom Italia S.p.a., si è costituita in resistenza ed ha contrastato in memoria i motivi di impugnativa e chiesto il rigetto dell’ appello.
2). L’ appello è infondato.
Come posto in rilievo dalla resistente Telecom Italia l’intervento di riconfigurazione della stazione radio base per telefonia cellulare sita in via Ponovo, n. 17, non integra l’ installazione “ex novo” di un impianto di telecomunicazione nell’ambito del territorio del Comune di Lonigo, di talché possa incorrere nelle previsioni di localizzazione quali introdotte con la variante alle n.t.a. del p.r.g. adottata con delibera consiliare n. 123 del 28.12.2004.
Nella specie si tratta, invero, dell’inserimento di nuove antenne del sistema di telefonai mobile UMTS all’interno delle strutture tecnologiche dell’ impianto già esistente, senza incremento del peso insediativo dello stesso. Si versa, quindi, a fronte di lavori che rientrano nella nozione di manutenzione ordinaria, quale delineata dall’art. 3, comma primo, lett. a), del d.lgs. n. 480/2001, che comprende gli interventi diretti a “mantenere in efficienza gli impianti tecnologici già esistenti”. Siffatti lavori sono sottratti dal successivo art. 6 del d.lgs. n. 480/2001 al preventivo rilascio del titolo abilitativo.
Pertanto, fermo restando l’obbligo di accertare all’interno del procedimento autorizzatorio disciplinato dall’art. 87 del codice delle comunicazioni elettroniche approvato con d.lgs. n. 259/2001 l’osservanza dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione delle emissioni elettromagnetiche, quali stabiliti a livello nazionale, si tratta di lavori che non superano la soglia di rilevanza che determina il concorrente giudizio di conformità del sistema di telecomunicazione alle regole sull’ esercizio dell’attività costruttiva nell’ ambito del territorio comunale.
3). Il T.A.R. ha, altresì, rilevato l’illegittimità della variante alle n.t.a. adottata dal Comune di Lonigo nella parte in cui per gli “impianti esistenti al di fuori dei punti appositamente individuati . . . (vieta) il potenziamento e/o la modifica di stazioni radiobase”.
3.1). Il Comune istante ha eccepito la tardività dell’ impugnativa avverso la delibera di variante alle n.t.a. in occasione dell’ adozione della misura di salvaguardia perché già in precedenza conosciuta dalla Soc. TELECOM Italia nell’ambito di corrispondenza intercorsa con l’amministrazione comunale e per successivo accesso documentale.
L’eccezione non va condivisa.
La Sezione ha posto in rilievo in fattispecie analoghe che, in tema di disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, deve distinguersi fra le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione; la destinazione di aree a soddisfare gli “standard” urbanistici; la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo) dalle altre regole che più in dettaglio disciplinano l’esercizio dell’attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano (n.t.a.) o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze; sull’osservanza di canoni estetici; sull’assolvimento di oneri procedimentali e documentali; regole tecniche sull’attività costruttiva, ecc.).
Per le disposizioni appartenenti alla prima categoria, in relazione all’immediato effetto conformativo dello “jus aedificandi” dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto, si impone un onere di immediata impugnativa, in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio. Altrimenti le regole di zonizzazione e di localizzazione versano in condizione di inoppugnabilità ed esplicano efficacia coegente per ogni avente causa, che subentra nel diritto dominicale con tutti i suoi limiti, sia di natura privatistica che pubblicistica.
A diversa conclusione deve pervenirsi con riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle n.t.a. che, per la loro natura regolamentare, sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo e possono, quindi, formare oggetto di censura in occasione della sua impugnazione.
Nel caso di specie l’inibitoria di adeguamento tecnologico dell’ impianto ha assunto le sue potenzialità lesive nel momento in cui il Comune di Lonigo si è pronunziato negativamente in ordine alla domanda della Soc. TELECOM Italia intesa ad ottenere il titolo autorizzatorio per l’installazione di antenne per le realizzazione della rete di telecomunicazione mobile di terza generazione con tecnologia U.M.T.S., di cui la Società medesima è titolare di licenza.
Del resto la natura eminentemente regolamentare della disposizione contestata – in relazione all’oggetto ed allo scopo da essa perseguito – trova conferma nell’art. 8, comma sesto della legge 22.06.2001, n. 36, che ha individuato in un apposito “regolamento” lo strumento giuridico per l’esercizio della potestà riconosciuta i comuni di “assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”, con ogni conseguenza quanto alla possibilità di contestazione nel momento in cui interviene l’atto che attua la regola dettata in via astratta e generale.
3.2). Nel merito la decisione del T.A.R. merita conferma in base alla giurisprudenza della Sezione che – muovendo dalla nozione di rete di telecomunicazione che, per definizione, richiede una distribuzione capillare nei diversi punti del territorio, e dall’ assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, poste al servizio dell’ insediamento abitativo di cui devono seguire lo sviluppo (art. 86, comma terzo, del d.lgs. n. 259/2003) – ha con indirizzo costante riconosciuto illegittime le prescrizioni di piano e di regolamento che si traducono in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete per intere zone, per di più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d’ uso possano essere qualificati come sensibili.
Nella specie la prescrizione introdotta impedisce ogni adeguamento dello sviluppo tecnologico degli impianti già realizzati, ove collocati al di fuori dei siti individuati dal Comune e per di più, incidendo su strutture edilizie già esistenti, contrasta con il principio di operatività delle prescrizioni di piano “de futuro” per i nuovi interventi (salvo le particolari ipotesi dei piani di recupero e di ristrutturazione urbanistica), senza precludere attività manutentive e di integrazione dei servizi tecnologici del patrimonio edilizio già esistente.
L’ appello, va quindi, respinto.
Sussistono motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale –

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