Consiglio di Stato. Ammissibile l’accesso agli atti amministrativi con finalità di contrasto ad azioni di concorrenza sleale

Un tema vecchio come lo è la legge in materia di accesso agli atti amministrativi che, nell’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato, conserva però una sua attualità ed adeguatezza per la tutela di particolari interessi dei consociati.

Con la sentenza n. 1613 del 22/06/2012, una delle più recenti ed illuminanti sul tema, degna di qualche breve nota di commento, Palazzo Spada ammetteva l’estrazione di documenti presso una P.A. da parte di un soggetto che allegava, nei confronti di un concorrente, atti ritenuti di concorrenza sleale. Nel caso specifico, l’amministrazione aveva rigettato l’istanza, motivando l’assenza in capo al richiedente di quell’interesse diretto, concreto ed attuale richiesto e definito dall’art. 22 L. n. 241/1990, perché ritenuto mosso da finalità meramente esplorative e privo di una posizione giuridicamente rilevate verso l’ostensibilità degli atti da acquisire. Per meglio inquadrare l’oggetto del contendere, era stato richiesto al Comune di produrre – genericamente – le autorizzazioni che legittimassero un soggetto che asseritamente aveva posto in essere atti di concorrenza sleale nei confronti dell’istante nell’esercizio della propria attività commerciale. La P.A. di specie aveva respinto la domanda, motivando altresì in merito all’opposizione spiegata dal controinteressato. In promo grado risultava soccombente il Comune che procedeva ad appellare la relativa sentenza, trovando ostacolo nel convincimento oramai consolidato del Consiglio di Stato sulla materia. In primo luogo, il Collegio chiariva, calato nella fattispecie deferita alla sua attenzione, l’infondatezza dell’assunto in base al quale il diritto di accesso sarebbe meramente strumentale alla proposizione di un’azione giudiziale. A tal proposito, se ne evidenziava il carattere autonomo rispetto ad un’eventuale contenzioso giudiziale, essendo demandato al giudice dell’accesso il solo ruolo di accertare l’esistenza dei presupposti che legittimano la richiesta di accesso “(…) e non anche la necessità di utilizzare gli atti richiesti in un altro giudizio, ad esempio dinanzi al giudice civile (…)”. Palazzo Spada ribadiva, quindi, la non mera strumentalità dell’accesso rispetto alla difesa in giudizio della situazione giuridica sottostante. Ulteriormente, l’istanza di estrazione di evidenze documentali presso un’amministrazione doveva ritenersi ammissibile non solo nel caso in cui il richiedente abbia individuato esattamente ed univocamente i documenti di proprio interesse, ma parimenti quanto il medesimo assolva nella richiesta l’onere di circoscrivere l’oggetto dell’indagine, in maniera tale che per l’ufficio sia agevole individuare gli atti da estrarre senza alcuna elaborazione di dati o altra complessa attività di ricerca. La conferma da parte del Consiglio di Stato di un tale orientamento, se inserita nel settore che ci riguarda e che più ci interessa, potrebbe risvegliare gli animi di alcuni funzionari ed indicare loro la corretta strada da seguire in casi del genere, senza affrettarsi troppo in audaci dinieghi. (S.C. per NL)
 

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