Ulteriormente negato il rimborso dell’IRAP. Per la Corte di Cassazione (sentenza 25240/07 del 3 dicembre 2007) la presentazione dell’istanza di condono tombale preclude la possibilità di rimborso dell’Irap.
Secondo la Corte, il condono pone il contribuente di fronte a una libera scelta fra trattamenti distinti e che non si intersecano fra loro: o coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo, ove del caso, i rimborsi di somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto sulla linea del procedimento ordinario (in questo senso vengono anche citate le sentenze della Cassazione 3682 del 2007, 195 e 15635 del 2004, 3163 del 1997, 3273 del 1996). Secondo la Corte, inoltre, non rileva, ai fini della controversia in questione, la disposizione dell’ultimo periodo del comma 9 dell’articolo 9, L. n. 289/2002, il quale esclude che il condono abbia di per sé un effetto modificativo soltanto in ordine all’importo di eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate dal contribuente, nel senso che il condono non impone al contribuente la rinuncia al credito ivi esposto, né preclude all’amministrazione di rimborsarlo, se lo ritiene fondato, o di accertarne la non rimborsabilità. Se si possono condividere le conclusioni della Corte in relazione al fatto che la presentazione dell’istanza di condono tombale preclude l’instaurazione di un contenzioso sulla non debenza di un tributo cristallizzatosi in dichiarazione, non pare che si possano condividere le ultime affermazioni riportate tra virgolette in relazione alla possibilità, da parte dell’ufficio, di non rimborsare il credito risultante dalla dichiarazione, con il richiamo all’ordinanza 340/05 della Corte Costituzionale. Infatti, il comma 9 dell’articolo 9 della legge 289/02 dispone che la presentazione della dichiarazione integrativa non modifica l’importo di eventuali rimborsi e crediti risultanti dalle dichiarazioni e che la dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di crediti d’imposta, precedentemente non dichiarati. Questo significa che il condono tombale cristallizza l’eventuale credito indicato in dichiarazione, per cui l’ufficio non può metterlo in discussione e accertarne la non rimborsabilità. È vero, invece, che una volta che il rapporto tributario risulta definito attraverso il condono, il contribuente, come giustamente è stato messo in luce dalla sentenza 3682/2007, non può rimetterlo in discussione presentando istanza di rimborso per delle imposte definite che non ritiene dovute. E questo a prescindere dal fatto che l’istanza di rimborso sia stata presentata prima o dopo il condono. Bisogna rilevare che la sentenza 3682/2007 non riguarda il caso di chi ha presentato la dichiarazione Irap, il quale, però, ritenendo non dovuto il tributo, ha indicato una base imponibile equivalente a zero. In questo caso, se è stato presentato condono tombale, il rapporto tributario deve ritenersi definito. (M.P. per NL)