Sono esentati dal versamento della tassa di concessione governativa i laureati in legge che si iscrivono al primo anno nel registro dei praticanti, perché non ancora abilitati all’esercizio della professione forense.
Il tributo è invece dovuto per gli anni successivi, in cui i praticanti procuratori possono essere nominati difensori d’ufficio o svolgere le funzioni di pubblico ministero.