Punti cardine del documento: diffusione dei valori positivi dello sport e divieto di messaggi di legittimazione di comportamenti illeciti.
Raggiunto l’accordo sulla disciplina dell’informazione sportiva. Le emittenti radiotelevisive (Europa Tv, Prima Tv, Rai, Rti, Sky, Telecom Italia Media), tutte le associazioni degli editori radiotelevisivi (Aeranti-Corallo, Alpi, Cnt, Conna, Frt, Rea, Rna), l’Ordine dei giornalisti, l’Unione Stampa Sportiva Italiana e la Federazione italiana editori di giornali hanno sottoscritto, ieri mattina, innanzi al Ministero delle Comunicazioni, il Codice di autoregolamentazione dell’informazione sportiva denominato “Codice media e sport”. Come chiarito nel preambolo, la necessità di una regolamentazione in materia è derivata dalla “frequenza con cui in occasione di eventi sportivi, in particolare calcistici, sono avvenuti gravi reati, dalle conseguenze talvolta tragiche, contro l’integrità fisica e la dignità delle persone, oltrechè contro beni di proprietà pubblica e privata”. Con tale documento, i soggettifirmatarimirano, perciò, a diffondere i valori positivi dello sport e ad assicurare che attraverso i diversi mezzi di comunicazione di massa non siano veicolati messaggi di incitazione o di legittimazione di comportamenti vietati dalla legge. Il documento, redatto, ai sensi del comma 6-bis dell’art. 34 del D.L.vo n. 177/2005, dalla “Commissione per la elaborazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi”, definisce informazione sportiva “quella veicolata dai diversi media a una pluralità di destinatari che tratta sotto forma di cronaca, commento, dibattiti televisivi e radiofonici con ospiti in studio o collegati dall’esterno, eventi sportivi in generale e calcistici in particolare”. Esso richiede, tra l’altro, che l’informazione, anche se realizzata al di fuori delle testate giornalistiche, sia improntata ai principi della legalità, della correttezza e del rispetto della dignità altrui, nonché delle diverse opinioni, evitando il “il ricorso a espressioni minacciose od ingiuriose nei confronti di singoli individui o di gruppi di persone quali, ad esempio, atleti, squadre, tifosi avversari, arbitri, giornalisti, forze dell’ordine, soggetti organizzatori di eventi sportivi, etnie, confessioni religiose” (art. 2, comma 2.) Prescrizioni specifiche sono poi previste con riguardo alla conduzione delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Ad esempio, all’art. 3, comma 2, è stabilito che il conduttore, adeguatamente informato sulle prescrizioni del Codice, è tenuto a dissociare immediatamente l’emittente e il fornitore di contenuti da episodi che comportino la violazione delle disposizioni del Codice stesso, nonché ad utilizzare “i mezzi necessari – fino alla eventuale disposizione di una pausa della trasmissione o la sospensione di un collegamento, o l’allontanamento del responsabile – per ricondurre il programma entro i binari della correttezza”. Qualora dovessero verificarsi simili episodi, spetta all’emittente valutare l’idoneità dei soggetti che abbiano violato le disposizioni del Codice a partecipare ulteriormente a trasmissioni di informazione o di approfondimento sportivo. Nel caso invece di trasmissioni registrate, le emittenti sono tenute a controllarne preventivamente il contenuto, impegnandosi comunque, qualora dovessero verificarsi delle violazioni, “a diffondere nella prima edizione successiva del programma in cui è stata commessa la violazione, o in altra trasmissione della medesima emittente, un messaggio nel quale l’editore e l’emittente e i fornitori di contenuti stessi si dissociano dall’accaduto esprimendo la loro deplorazione” (art. 3, comma 4). Spetta all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni vigilare sull’applicazione del Codice in argomento, mentre per le violazioni commesse dai giornalisti competente all’irrogazione delle sanzioni è l’ordine professionale di appartenenza. (D.A. per NL)