Ai sensi dell’articolo 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, sono rimesse alla competenza dell’Autorità le controversie fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, aventi ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, dalla direttiva quadro, dalle direttive particolari, da provvedimenti dell’Autorità ovvero da altre fonti, anche negoziali, che ne costituiscono attuazione.
Il presente regolamento si applica altresì alle controversie di cui all’art. 2 della delibera n. 334/03/CONS, intendendosi attribuiti al Consiglio i poteri previsti dal presente regolamento in capo alla Commissione per le infrastrutture e le reti. L’Autorità, nell’esercizio delle competenze amministrative di cui al comma che precede, persegue gli obiettivi di cui all’art. 13 del Codice.
Il deferimento della soluzione della controversia all’Autorità non può essere promosso qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia stata già adita l’Autorità giudiziaria.
Se una delle parti propone azione dinanzi all’Autorità giudiziaria, rimettendo ad essa, anche solo in parte, la cognizione della medesima controversia, la domanda diviene improcedibile.
Con la domanda ovvero nel corso del procedimento, la parte, allegando un pregiudizio di natura economica di eccezionale gravità e nei casi di richieste di accesso o di interconnessione non soddisfatte, può chiedere l’emanazione, in via d’urgenza, di misure provvisorie idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione finale.
Il procedimento deve essere definito entro il termine ordinatorio di quattro mesi decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza.
Nella prima udienza di comparizione il responsabile del procedimento tenta la conciliazione.
Nell’ipotesi che l’assenza anche di una sola parte sia dipesa da giustificati motivi tempestivamente comunicati, il responsabile del procedimento fissa una nuova udienza, dandone comunicazione alle parti mediante nuovo avviso di convocazione che dovrà essere comunicato almeno cinque giorni prima dell’udienza.
In presenza di trattative in corso di utile definizione, su richiesta anche di una sola parte, ovvero su proposta dello stesso responsabile del procedimento, sentite le parti interessate può essere fissata un’ulteriore udienza per dar seguito al tentativo di conciliazione.
Se la conciliazione riesce, il responsabile del procedimento redige apposito processo verbale della convenzione conclusa, che dovrà essere sottoscritto anche dalle parti che hanno raggiunto l’intesa.
Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualsiasi fase della procedura e, comunque, va nuovamente esperito prima della trasmissione degli atti alla Commissione.
Il responsabile del procedimento, su richiesta anche di una sola parte, può proporre una o più soluzioni alternative per la possibile composizione bonaria della controversia. Le proposte all’uopo formulate, ove non accolte, restano prive di effetto e non vincolano in alcun modo l’organo competente a definire la controversia.
I provvedimenti decisori che definiscono in tutto o in parte la controversia sono vincolanti ed hanno efficacia dalla data di notifica del dispositivo alle parti interessate, che dovrà avvenire entro il termine di dieci giorni dalla decisione; i provvedimenti, completi di motivazione, devono essere notificati alle medesime parti e pubblicati, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità, nei successivi trenta giorni.
Ciascuna parte, prima che la controversia sia trattenuta per la decisione, può chiedere che la pubblicazione della decisione avvenga con accorgimenti utili a salvaguardare specifiche esigenze di riservatezza. L’Autorità può direttamente disporre le cautele del caso.
Nel provvedimento decisorio l’Autorità può imporre a carico della parte non vittoriosa il rimborso, in tutto in parte, delle spese anticipate dalla controparte per il compimento di atti istruttori disposti dal responsabile del procedimento nel corso della procedura contenziosa.
Il provvedimento decisorio che impone ad una o entrambe le parti un obbligo, costituisce un ordine ai sensi dell’articolo 98, comma 11 del Codice.
Il provvedimento che definisce la controversia è impugnabile dinanzi al TAR del Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dell’art. 9 del Codice.
(Deliberazione Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 25/06/2008, n. 352/08/CONS, G.U. Supplemento 23/08/2008, n. 197 Ordinario, n. 198)