Con propria recente Risoluzione, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla novella legislativa introdotta dall’art. 40 c. 9 bis D.L. 201/2011 conv. L. 214/201, fornendo chiarimenti ai contribuenti ed ai propri uffici periferici per una corretta applicazione.
Nel merito, richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione sulla realizzazione della cessione di azienda (o di ramo d’azienda) in tutti quei casi in cui le parti intendano trasferire un complesso di beni unitariamente considerato, dotato di una potenzialità produttiva (sicché è necessario perché si concretizzi ciò che “i beni strumentali ceduti siano atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all’esercizio di una impresa (…)” – cfr. sentenze nn. 24913 del 10/10/2008 e 9163 del 16/04/2010), l’AdE ha sottolineato come, con l’intervento normativo in esame, il legislatore abbia inteso superare le incertezze interpretative emerse in relazione alla qualificazione delle cessioni di impianti radiotelevisivi, trattate, in alcuni casi, come cessioni di beni e, in altri, come trasferimenti di ramo d’azienda. La diversa classificazione ha rilevanti effetti ai fini della tassazione indiretta poiché solo nel primo caso le operazioni risultano soggette ad IVA. L’articolo 2, comma 3, lett. b), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 esclude, infatti, dal novero delle cessioni imponibili quelle “che hanno per oggetto aziende o rami di azienda”, con conseguente assoggettamento dei relativi atti di trasferimento all’imposta proporzionale di registro, in virtù del principio di alternatività tra i due tributi, disciplinato dall’articolo 40 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Diversamente, se l’operazione non è qualificabile come cessione d’azienda, il trasferimento dei singoli beni aziendali deve essere assoggettato ad IVA. Al fine di configurare una data operazione come cessione d’azienda (o di ramo d’azienda) ovvero di singoli beni risulta, quindi, indispensabile valutare nel caso concreto quale sia l’effettivo oggetto del trasferimento. Con riferimento alle cessioni di impianti radiotelevisivi la qualificazione del trasferimento quale cessione d’azienda o di singoli beni è stata definita in via normativa. L’articolo 40, comma 9-bis, del decreto legge n. 201 del 2011 ha disposto, infatti, che vi è cessione di ramo d’azienda tutte le volte in cui il trasferimento abbia ad oggetto anche un singolo impianto radiotelevisivo purché lo stesso non sia costituito dalle sole attrezzature. A maggior ragione, vi è trasferimento di ramo d’azienda tutte le volte in cui la cessione riguardi più impianti. Si deve, quindi, ritenere che la cessione delle attrezzature unitamente ad altre risorse configuri una cessione di azienda o di ramo d’azienda, come tale esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, mentre il trasferimento delle sole “attrezzature” configuri una cessione di beni, rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. La norma fa salvi, comunque, i comportamenti pregressi adottati dagli operatori del settore, riconoscendo in ogni caso la validità della qualificazione giuridico – tributaria attribuita agli atti relativi alla cessione di impianti radiotelevisivi come definiti dalla disposizione in esame, posti in essere prima dell’entrata in vigore della disposizione stessa. (M.L. per NL)