La circostanza in base alla quale le Commissioni Tributarie possano avvalersi del supporto, per vicende particolarmente complesse, di Consulenti Tecnici d’Ufficio non è certo una novità.
Infatti, è nota la collaborazione che con quest’organo ha la stessa Guardia di Finanza – o altre specifiche amministrazioni dello Stato – piuttosto che con soggetti provenienti dal mondo della libera professione . In merito, uno degli aspetti innovativi delle recenti riforme in campo giudiziario è proprio quella che impone al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di emanare un apposito regolamento nel quale si prevedano i requisiti di iscrizione dell’istituito Albo dei C.T.U. presso le Commissioni Tributarie Regionali. “I requisiti per l’iscrizione (…) saranno sostanzialmente quelli già previsti per l’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio dei tribunali, ma sarà un apposito regolamento emanato entro il prossimo mese di settembre (…) a fissarne esattamente i criteri”, afferma il relatore della seduta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria tenutasi sull’argomento lo scorso 20 luglio, Domenico Chindemi (cfr. Italia Oggi, 24/07/2010 p. 19). Linee guida, peraltro, che varranno anche nei procedimenti di affidamento degli incarichi ai commissari ad acta con lo scopo di garantire trasparenza nei compensi percepiti unitamente ad una adeguata rotazione tra i soggetti nominati. Invero, la facoltà di disporre di un esperto esterno alla P.A., esercitabile in procedimenti particolarmente complessi o di rilevante valore economico, è già prevista dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs 546/1992, in base al quale “Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di Finanza, ovvero disporre consulenza tecnica (…)”. Ad una prima lettura, dunque, immutato il potere del collegio adito di disporre una perizia, sembrerebbe che con l’introduzione del regolamento per l’iscrizione all’ Albo dei C.T.U. in materia di imposte e tributi tenuto presso le Commissioni Tributarie Regionali, si voglia tendere ad una maggiore specializzazione e selezione di coloro che potranno d’ora in poi espletare il delicatissimo incarico. In merito, un ulteriore momento di selezione non può che essere accolto con estremo favore, soprattutto per chi dovrà farsi giudicare. Ulteriore adempimento a carico dei Presidenti di Commissione, come accennavamo sopra, sarà quello di assicurare una maggiore trasparenza dei compensi percepiti dai consulenti ed una adeguata rotazione degli incarichi. In proposito, i Presidenti delle Commissioni Regionali dovranno curare la tenuta e l’aggiornamento di un apposito registro nel quale verranno annotati gli incarichi conferiti ed i compensi liquidati per l’attività svolta. Questa sorta di “libro mastro” dovrà essere trasmesso al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa con cadenza semestrale (Italia Oggi, 24/07/2010, p. 19). Appuntamento, dunque, a settembre per sapere con maggiore esattezza, una volta emanato l’apposito regolamento attuativo, i requisiti d’iscrizione. (S.C. per NL)