Collaborazioni coordinate e continuative: le novità introdotte dalla L. n. 183/2010 a tutela del lavoratore

Con l’entrata in vigore della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 sono state apportate interessati innovazioni alla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto.

La recente normativa è infatti intervenuta in materia di impugnativa al recesso del committente, di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali e di stabilizzazioni dei rapporti di collaborazione non andate a buon fine. In merito all’impugnativa al recesso, l’art. 32 della citata Legge ha modificato la disciplina prevista ai commi 1 e 2 dell’art. 6 della Legge n. 604/1996 – relativa all’impugnazione del licenziamento nei rapporti di lavoro a tempo determinato – e, al comma 3, ha esteso l’applicazione della nuova procedura al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile. E’ così previsto che il collaboratore che voglia opporsi al recesso intimato dal committente, qualunque ne sia la motivazione, ha l’obbligo di impugnarlo entro 60 giorni, a pena di decadenza, dalla comunicazione scritta del recesso o dalla comunicazione scritta dei motivi. L’impugnazione va effettuata con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del collaboratore, anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale. L’impugnazione è inefficace se, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, non viene depositato il ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o non viene prodotta la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Resta comunque ferma la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Nell’ipotesi in cui la conciliazione o l’arbitrato richiesti vengano respinti oppure non venga raggiunto l’accordo per il relativo svolgimento, il collaboratore deve depositare il ricorso al giudice, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. La stessa procedura è prevista al caso di licenziamento che presuppone la risoluzione di questioni riguardanti la qualificazione del rapporto di lavoro. Con la previsione contenuta all’art. 39 della Legge di cui si tratta, è stato poi configurato come reato, punibile con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032,90 Euro, l’omesso versamento, da parte del committente, “(…) nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335”. Il committente non incorre nella sanzione penale se sana l’irregolarità, versando i contributi dovuti entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione. Infine, sono stati riaperti i termini per le stabilizzazioni dei rapporti di collaborazione non andate a buon fine. A riguardo, l’art. 50 della L. n. 183/2010 prevede che, fatte salve le sentenze passate in giudicato, nell’ipotesi di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che ha offerto, entro il 30/09/2008, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 1, commi 120 e ss., della Legge n. 296/2006, ed inoltre che ha, dopo la data del 24/11/2010, offerto ulteriormente la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero offerto l’assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere, é tenuto unicamente a indennizzare il collaboratore con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione. Nel merito dell’indennità, il datore di lavoro dovrà avere riguardo ai criteri indicati all’art. 8 della Legge n. 604/1966, cioè al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. (D.A. per NL)

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