Con decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 160, è stato completato il riordino del processo amministrativo di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, che fissava lo scadere del termine per l’esercizio della delega da parte dell’Esecutivo lo scorso16/09/2012.
Il legislatore ha, nell’occasione, colto e cercato di risolvere alcune difficoltà sorte in sede di applicazione pratica del nuovo modello di giustizia amministrativa, introdotto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Seguendo l’ordine del decreto, che si compone di 3 articoli, l’art. 1 ha modificato – tra l’altro – l’art. 13 del Codice in merito all’inderogabilità della competenza territoriale del T.A.R. (e funzionale di cui al successivo art. 14), con la precisazione contenuta nel nuovo comma 4-bis, stante la quale “La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento”, fatta eccezione per gli atti normativi o generali, per i quali vengono fatti salvi “gli ordinari criteri di attribuzione della competenza”. Di grande importanza, poi, i nuovi meccanismi di preclusione temporale per la formulazione dell’eccezione di incompetenza (art. 15), attraverso i quali il Governo ha cercato di porre rimedio all’eccessiva dilatazione delle tempistiche processuali. In generale, il difetto di competenza potrà essere rilevato finché la causa non sarà decisa in primo grado, in appello con “specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata” che ne abbia trattato anche in maniera implicita. Dal canto suo, il Giudice dovrà decidere con ordinanza “prima di provvedere sulla domanda cautelare”, astenendosi da qualsivoglia ulteriore pronuncia se non riconosce a sé la competenza. Nel caso in cui, invece, il ricorrente non abbia proposto istanza per l’ottenimento di misure cautelari, l’eccezione in argomento potrà essere presentata entro il termine di costituzione delle parti intimate e discussa nella relativa camera di consiglio fissata dal Presidente. La modifica dell’art. 15 del Codice, inoltre, prevede al comma 5 l’impugnabilità dell’ordinanza che decide sulla competenza solo attraverso la procedura di cui al successivo art. 16. Tale disposizione, oltre al contenuto, muta la propria rubrica da “Regime della competenza” a “Regolamento di competenza”, prescrivendone la proposizione con notifica dell’atto alle alte parti entro il termine “perentorio e non soggetto a dimezzamento” di trenta giorni dalla notificazione – ovvero sessanta giorni dalla pubblicazione – dell’ordinanza che pronuncia sulla competenza, con deposito degli atti presso la segreteria del Consiglio di Stato a norma dell’art. 45. In tema di spese di giudizio, interessante la novella all’art. 26 del Codice voluta dal decreto legislativo in commento, laddove il legislatore ha ritenuto rilevate ai fini della relativa decisione il rispetto negli atti processuali dei principi espressi all’art. 3, comma 2, di chiarezza e sinteticità. Con la modifica dell’azione di adempimento di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) del Codice, il Governo chiarisce che la proponibilità dell’azione di condanna al rilascio di un provvedimento amministrativo nell’ambito di un giudizio d’impugnazione, ovvero avverso il c.d. silenzio – inadempimento, è ammessa nel rispetto dei limiti dell’art. 31, comma 3, a garanzia del principio di separazione dei poteri tra Autorità Giudiziaria Amministrativa e Pubblica Amministrazione. Infine, da segnalare l’apertura del nuovo comma 2-bis dell’art. 136 del Codice al processo c.d. telematico, a mente del quale si ammette l’utilizzo della firma digitale per “Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti”. (S.C. per NL)