La Cassazione ha statuito nella sentenza 22 dicembre 2009 n. 26986, riferendosi ad un giudizio affidato al Pretore in veste di Giudice del Lavoro ed istaurato nel 1997, che le collaborazioni coordinate e continuative non possono essere trasformate in rapporto di lavoro subordinato solo in forza del riconosciuto potere di direzione e coordinamento esercitato dal datore di lavoro tipico nei confronti del sottoposto atipico.
A questa conclusione si giunge applicando pedissequamente la disciplina dei co.co.co., oggi peraltro superata in forza degli artt. 62 e ss. del d.lgs 276/2003. La cosiddetta "legge Biagi", infatti, prevede forme di lavoro ibride per lavoratori – onestamente- ancora fin troppo costretti in una zona grigia dell’ordinamento giuslavoristico nazionale sotto la livrea del progetto, causa ed occasione dell’impiego parasubordinato, chiusi nella morsa della flessibilità. Nel merito delle considerazioni svolte dagli Ermellini, le censure sollevate dal ricorrente non hanno trovato l’avallo del Collegio di terza istanza in quanto essenzialmente fondate su di un proposto riesame del procedimento logico-giuridico seguito dalla Corte Territoriale del gravame (al tempo il Tribunale territorialmente competente in qualità di giudice di secondo grado rispetto al Pretore). In proposito, Piazza Cavour chiosa in merito alla corretta applicazione della legge argomentata nel giudizio di fatto non ritenendosi competente a rivedere il ragionamento decisorio svolto dal giudice a quo. A tal proposito, comunque, si conferma che "ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre accertare se ricorra o meno il requisito tipico della subordinazione, intesa come prestazione dell’attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore, mentre gli ulteriori caratteri dell’attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell’impresa, le modalità di erogazione della retribuzione, non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con il lavoro autonomo parasubordinato (Cass. sez. lav., 12.5.2004 n. 9060; Cass. sez. lav., 9.1.2001 n. 224)". Rileva ancora la sentenza che " (…) una certa organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive, ove non siano assolutamente pregnanti ed assidue traducendosi in una autentica attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia, si inserisce in quella attività di coordinamento e di eterodirezione che caratterizza qualsiasi organizzazione aziendale, e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, non già quale potere direttivo e disciplinare. Ciò in quanto il potere gerarchico e direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch’esso compatibile con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale (Cass. sez. lav., 7.10.2004 n. 20002)". Ulteriormente, escussi alcuni testi dalla Corte Territoriale, questi rilevavano la circostanza in base alla quale "(…)i turni di lavoro venivano organizzati sulla base della disponibilità dei singoli operatori ciascuno dei quali determinava autonomamente la propria disponibilità sui turni, con facoltà di rimanere assente anche per lunghi periodi, senza che ciò comportasse conseguenze disciplinari o l’allontanamento di fatto dal lavoro". Ad avvalorare la tesi del rigetto, poi, il Supremo Collegio rileva come il dimostrato non esercizio di qualsivoglia forma di potere disciplinare dell’imprendtore nei confronti del collaboratore attore del giudizio di merito rilevi nel senso di mantenere la posizione dello stesso autonoma rispetto ad un qualunque dipendente che, oltre a collaborare per il raggiungimento del fine dell’impresa, è altresì sottoposto alla legittima coazione del datore di lavoro per quanto concerne lo svolgimento delle proprie mansioni; infatti, prosegue la motivazione, "(…) nessuno ha saputo riferire di ordini gerarchici impartiti dai responsabili della società appellata all’appellante, o di rimproveri o di sanzioni disciplinari comminate all’appellante medesimo". Tutto ciò considerato, il supremo Collegio ha ritenuto – a distanza di molti anni dalla domanda introduttiva del giudizio – di non accordare al co.co.co. alcun beneficio inerente la trasformazione ex post del rapporto di lavoro da "autonomo" in subordinato. La società opposta, lo si evince dagli atti introduttivi del procedimento, era al tempo in cui è stata avviata la controversia in liquidazione, quindi, anche un provvedimento differente da quello emesso in ultimo dalla Cassazione, di fatto, non avrebbe oggi probabilmente sortito apprezzabili effetti risarcitori rispetto alle pretese del ricorrente al quale non rimane ora che appellarsi, ex art. 111 Cost., alle norme sul giusto processo chiedendo ristoro allo Stato per la obiettiva irragionevole durata del procedimento. (S.C. per NL)