Civile. Tribunale di Firenze: illegittimo l’oscuramento del forum on line di un’associazione di consumatori

Il "forum online" è luogo ove si estrinseca la libertà di espressione e, benché il gestore del sito internet debba rimuovere tempestivamente i post ritenuti lesivi della reputazione altrui, non è ragionevole porre un freno all’interazione tra gli utenti.

E ciò a prescindere che lo scambio di idee, opinioni e valutazioni di vario genere e natura che si sviluppa nei luoghi virtuali d’incontro degli internauti (una zona "grigia" della rete, sul piano giuridico), secondo la maggior parte delle pronunce giurisprudenziali, è attività presidiata dall’art. 21 della Costituzione. In estrema sintesi, è questo l’orientamento in base al quale il Tribunale di Firenze ha annullato in sede di reclamo il provvedimento di oscuramento emanato – ex art. 700 c.p.c. – a carico di un gruppo di discussione nato negli spazi virtuali messi a disposizione dall’Associazione per i Diritti degli Utenti e dei Consumatori con l’obiettivo di chiosare sulla discussa attività di consulenza finanziaria esercitata da un professionista fiorentino. Molti frequentatori del forum, di fatto, pare ne avessero deplorato l’attività al punto da suscitare la reazione giudiziaria dell’interessato, determinatosi a porre un freno al pressante chiacchiericcio attorno al proprio operato. Senza entrare nel merito della fondatezza delle contestazioni avanzate dagli avventori del sito, il giudice di prime cure formava il proprio convincimento sull’illegittimità del gruppo di discussione in parola, oscurandolo con la motivazione che "sebbene il nostro ordinamento tuteli il diritto di libera espressione delle proprie opinioni, non tutela l’anonimato e gli utenti del forum non possono discutere ne’ in termini positivi ne’ in termini negativi sull’operato di una azienda laddove scelgano di non inserire nel post i propri dati anagrafici" (cfr. www.aduc.it, 03/11/2009). Per il magistrato di prima istanza, dunque, chiunque esprima un’opinione personale deve necessariamente declinare le proprie generalità. Una tale lettura è apparsa sommaria al collegio chiamato a pronunciarsi sul reclamo avanzato dall’ADUC. I secondi giudici, infatti, senza mezzi termini hanno affermato che è illegittimo "(…) vietare che un sito di un’associazione di consumatori ospiti un forum di discussione anche critica del suo operato professionale (…)" (cfr. Tribunale di Firenze, ord. n. 3137/2010). Tantomeno per il Tribunale si potrebbe configurare la fattispecie di reato per diffamazione in capo al provider (nel caso l’ADUC) per i contenuti elaborati dagli utenti in forza dell’applicazione analogica dei principi (di stampo penalistico e, dunque, a maggior ragione non interpretabili in senso estensivo) fissati ai fini della configurazione della responsabilità per omesso controllo del direttore della testata giornalistica in merito agli scritti dei redattori. In altre parole, pur essendo il sito internet un prodotto editoriale, questi non potrà mai assurgere allo status di mezzo di stampa, rimanendo gli obblighi e le responsabilità correlate alla pubblicazione online dei contenuti elaborati dagli utenti nell’alveo dell’art. 17 del D.Lgs 70/2003 "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno". La norma, in proposito, prevede che sul fornitore di uno spazio web non gravi un generale obbligo di vigilanza sui contenuti postati dagli utenti, dovendo egli limitarsi a rimuovere – una volta individuati per effetto della segnalazione dell’autorità giudiziaria, di quella amministrativa o anche del diretto interessato – quelli ritenuti contrari alla legge o lesivi della reputazione e/o dell’onore altrui. In merito al richiamo effettuato in sede di procedimento cautelare al diritto all’anonimato, il giudizio di primo grado avrebbe errato anche in questa valutazione, in quanto si ritengono sufficientemente tutelati i contrapposti beni giuridici dell’onore e della reputazione in forza della sopra richiamata norma, laddove si preveda l’attività surrogatoria esercitata del provider di servizi in merito alla rimozione – in luogo dell’autore – dei commenti ritenuti diffamatori. Fatta salva la bacheca telematica, ad avviso di chi scrive, è proprio in questi termini che si potrebbe effettivamente tracciare il confine della zona grigia della rete. Le tutele che potrebbero esperirsi per casi del genere di quello sopra esposto, si scontrano fin troppo spesso con il diritto alla privacy (anche se deve essere rilevato lo sforzo ermeneutico compiuto dalla migliore giurisprudenza). In questo ambito potrebbe rilevarsi un vero e proprio cortocircuito giuridico in quanto, di fatto, il controllo fornito dalle norme penali ai beni giuridici dell’onore e della reputazione incontra il limite del citato art. 17 che degrada la difesa ad una semplice azione di tipo materiale, la quale, pur consentendo la cessazione del pregiudizio al soggetto ritenuto leso, non tiene conto (o quanto meno lo fa in maniera meno efficace che nel mondo reale) del diritto al ristoro dei danni dallo stesso patiti a causa dell’azione dell’autore dell’eventuale commento diffamatorio e le prerogative repressive connaturate al nostro codice penale. In proposito, la difficoltà che si incontra per conoscere la reale identità del denigratore è facilmente immaginabile se si considerano gli ostacoli ed i vicoli ciechi della Rete. Le norme sulla cosiddetta data retention – confluite nell’ambito del D.Lgs. 196/2003 ("Codice per la protezione dei dati personali") – rappresentano, in certi casi, un ostacolo al naturale corso della giustizia conferendo alla repressione degli abusi una tutela meno incisiva – quanto meno non immediata – rispetto a quella esperibile al di fuori della dimensione virtuale. Ma questa è un’altra storia. (S.C. per NL)

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