Civile. Onde elettromagnetiche e danno alla salute

I parametri fissati dai regolamenti e dalle leggi speciali, in quanto di natura pubblicistica, non regolano direttamente i rapporti tra privati; per questi ultimi vige, infatti, la disciplina dell’art. 844 c.c.


Roberto Foffa (Ipsoa.it)

Domanda

Nei pressi della mia abitazione si trovano due elettrodotti. In questi ultimi anni ci siamo resi conto che producono radiazioni non indifferenti, che disturbano persino il funzionamento degli elettrodomestici. Non oso pensare quali effetti possano avere sulla salute. Ho scritto, senza alcun risultato, al gestore della rete e all’Enel. Sulla base di quali norme posso agire in giudizio per tutelare la salute della mia famiglia?

Risposta

Innanzitutto inquadriamo la fattispecie: la Cassazione ha sancito da quasi di trent’anni la riconducibilità delle onde elettromagnetiche al fenomeno delle immissioni, disciplinato dall’art. 844 c.c.. Tali onde, infatti, si propagano sul fondo altrui come conseguenza indiretta del passaggio della corrente sugli elettrodotti, di proprietà di un ente, e hanno carattere materiale perché sono oggettivamente misurabili, con apposita apparecchiatura, sul fondo su cui si propagano.
Dall’applicazione dell’art. 844 c.c. discende il diritto a chiedere la condanna del proprietario degli elettrodotti a contenere le immissioni in esame entro la soglia di tollerabilità stabilita dalla norma, se tale soglia risulti superata; si potrebbe, poi, ipotizzare una domanda ex art. 2050 c.c., in tema di esercizio di attività pericolose, per il risarcimento dei danni causalmente connessi a tali immissioni. Ora, come accennato, il presupposto di tutte queste domande è il superamento della soglia di tollerabilità.
Il recente d.p.c.m. 8 luglio 2003, dando attuazione alla l. 36/01, ha concretamente stabilito, in materia di emissioni elettromagnetiche, quali debbano essere i valori dei limiti di esposizione e delle soglie di attenzione.
La giurisprudenza, però, ricalcando quanto già stabilito in materia di immissioni rumorose, ha ripetutamente affermato che i parametri fissati dai regolamenti e dalle leggi speciali, in quanto di natura pubblicistica, non regolano direttamente i rapporti tra privati; per questi ultimi vige, infatti, la disciplina dell’art. 844 c.c. che rimette al prudente apprezzamento del giudice la valutazione sulla tollerabilità delle immissioni.
In altri termini, questi valori astrattamente stabiliti non vincolano il giudice, che può decidere caso per caso cosa sia tollerabile o no.
Fissati questi punti, la pur copiosa giurisprudenza in materia non offre altre certezze, poiché gli studi scientifici fin qui compiuti sul rapporto tra onde elettromagnetiche e salute umana non sono giunti a conclusioni certe.
L’unica malattia che pare riconducibile con certezza alle radiazioni è la leucemia infantile: lo Iarc, organo dell’OMS, sulla base di numerosi studi ha osservato che “è improbabile che l’associazione tra leucemia infantile ed elevati livelli di campo magnetico sia dovuta al caso, anche se potrebbe essere influenzata da distorsioni”. Ciò basta, sul piano giuridico, a dimostrare l’esistenza di un nesso causale, essendo provato con un grado apprezzabile di probabilità che la malattia segua all’esposizione.
Ciò posto, bisogna anche calcolare che il parametro normativo della normale tollerabilità implica un contemperamento delle opposte esigenze dei proprietari di fondi vicini. Il giudice è, quindi, chiamato ad effettuare un bilanciamento di interessi che, già sul piano del diritto di proprietà , tenga conto anche del disagio del dominus nel godimento del proprio fondo, anche in termini di salute, serenità e benessere psico-fisico.
Traendo le conclusioni, per prima cosa si dovrà verificare quale sia il livello di immissioni; ove risultino superiori ai livelli di tollerabilità , si potrà agire nei confronti del proprietario delle linee elettriche -e non contro il gestore, in quanto l’azione ex art. 844 c.c. deve essere esperita nei confronti del proprietario, allorquando, per ricondurre le immissioni nei limiti della normale tollerabilità, siano necessarie modificazioni strutturali del bene cui solo il proprietario può provvedere- per ottenere, ad es., l’interramento delle linee o altri opportuni accorgimenti.
Quanto alle richieste risarcitorie, in astratto possono ipotizzarsi, ma ovviamente sarà necessario allegare e provare i danni lamentati: che potrebbero essere danni alla salute, o patrimoniali (es. deprezzamento dell’immobile), ma non potranno essere invocati solo in modo astratto e generico.

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