da Quotidiano Giuridico N 12/1/anno 2007
Con la sentenza n. 26215 del 2006 la sezione lavoro della Corte di cassazione ribadisce che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2112 cod. civ., relativo al trasferimento dell’azienda, anche al trasferimento di un ramo della attività aziendale, è necessario che sia ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionalizzata allo svolgimento di una attività volta alla produzione di beni e servizi, mentre è da escludersi che il ramo d’azienda possa essere identificato potenzialmente come tale solo al momento del trasferimento quale astratta idoneità ad un’organizzazione futura di attività, altrimenti sarebbe l’imprenditore ad unificare il complesso dei beni.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. lav., 07/12/2006, n. 26215)