di Francesco Antonio Genovese, Magistrato
da Quotidiano Giuridico N 24/10/anno 2006
Il regolamento comunale, adottato da un Comune appartenente ad una delle prime tre classi, che, in attuazione della prescrizione contenuta nell’art. 4 del D. Lgs. n. 507 del 1993, abbia suddiviso, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del proprio territorio in due categorie, in relazione alla loro importanza, al fine di assoggettare alla tariffa pubblicitaria della categoria speciale, comportante una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, le affissioni pubblicitarie eseguite nella cd. zona di categoria speciale, costituisce una facoltà e non un obbligo dell’ente territoriale, esercitabile discrezionalmente entro i limiti massimi stabiliti dalla legge, senza che gli eventuali vizi motivazionali della deliberazione che tale regolamento abbia adottato ricadano sulla validità del regolamento medesimo.(Cassazione tributaria Sentenza 11/10/2006, n. 21724)