La notificazione degli accertamenti tributari ad associazioni prive di personalità giuridica, avvenuta direttamente presso la residenza del legale rappresentante è palesemente nulla, atteso che essa deve seguire le regole di cui all’art. 145 c.p.c, che prescrive l’obbligo di notifica presso la sede e, solo in subordine, in caso di impossibilità di eseguire la notifica nel modo suddetto, consente che essa avvenga a mezzo del legale rappresentante, secondo le regole proprie delle notifiche alla persona fisica, dettate dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. Più in particolare, tale nullità, che è sanabile ai sensi dell’art. 156 cpc per effetto del raggiungimento dello scopo dell’atto, può considerarsi convalidata solo quando, alla notifica invalida, sia seguita una conoscenza effettiva dell’atto invalidamente notificato, come accade in caso di sua tempestiva impugnazione, ma non anche quando la parte impugni un diverso e successivo atto che trovi il suo presupposto proprio nella definitività di quello non validamente notificato. (Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 12/07/2006, n. 15849) (NL)