A seguito di questa circolare i fornitori di tale servizio possono adottare, in alternativa al bollettario di cui al paragrafo 3 della circolare n. 1225/2001, strumenti di comunicazione elettronica atti a provare il momento del prelievo presso il mittente, nonché la data, ovvero l’ora e la data, di recapito dell’invio. La relativa documentazione cartacea ed elettronica attestante tali informazioni è registrata e conservata, a cura del fornitore del servizio, per almeno sei mesi. Gli operatori devono poter rendere accessibili al mittente, e, su richiesta, al destinatario della corrispondenza, le informazioni sulla data e sull’ora del recapito, anche tramite accesso al proprio sito Web. Gli organi della struttura centrale e territoriale del Ministero e della Polizia postale preposti alla vigilanza verificheranno la conformità del servizio svolto rispetto a quanto dichiarato in fase di conseguimento dell’autorizzazione generale.