Circolare n. 1/DF del 20 gennaio 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di COSAP

Devono corrispondere il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche anche le aziende di erogazione di pubblici servizi non proprietarie delle infrastrutture.
 
La circolare n. 1/DF del 20 gennaio 2009 emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che, in caso di uso contemporaneo di cavi, condutture e impianti o di qualsiasi altro manufatto, da parte di più società di erogazione di pubblici servizi, il COSAP (Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche) è dovuto sia dalle società proprietarie di dette infrastrutture sia da quelle che semplicemente le utilizzano. I semplici utilizzatori delle infrastrutture, così come i proprietari, dovranno pertanto provvedere a corrispondere direttamente al competente Ente Locale gli importi dovuti a titolo di COSAP. Ciò perché tali società, è stato ritenuto dalla circolare ministeriale, attuano anch’esse un’occupazione del suolo attraverso l’utilizzazione dei cavi e delle condutture di altri soggetti. In sostanza, il canone è dovuto da chiunque “fruisce, a qualunque titolo, di dette infrastrutture (…)”. La circolare del Dipartimento inoltre chiarisce che Comuni e Province non possono autonomamente determinare con loro regolamenti i criteri di quantificazione delle somme dovute dalle aziende (proprietarie o utilizzatrici delle suddette infrastrutture), né aumentarne il limite massimo, fissato dalla legge, salvo applicare la rivalutazione annuale Istat, prevista invece per legge. Il COSAP viene quindi calcolato, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 446/97, in base al numero di utenze e varia a seconda del numero di abitanti dei Comuni cui si riferiscono. Nello specifico, per le occupazioni del territorio comunale, tale canone viene determinato in base al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle classi di Comuni: fino a 20mila abitanti od oltre 20mila abitanti. Gli importi di tariffa riferiti alle classi di Comuni sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è invece determinato nella misura del 20% dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa prevista per il calcolo del canone per l’occupazione del suolo comunale, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nell’ambito territoriale della provincia. In ogni caso l’ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore ad Euro 516,46. Da quanto detto consegue l’obbligo, per le società titolari della rete di distribuzione, di comunicare all’Ente Locale competente l’elenco delle società che utilizzano le loro infrastrutture, quali occupanti, in via mediata, del suolo pubblico. Mentre le società utilizzatrici sono tenute a comunicare all’Ente Locale di competenza il numero complessivo delle proprie utenze attive al 31 dicembre dell’anno precedente. Il discorso però cambia nei casi in cui sia stata prevista dal legislatore una netta separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene che viene distribuito tramite le medesime infrastrutture. Si pensi, al riguardo, ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, per i quali è stata sancita la separazione dell’attività di distribuzione da quella della vendita. In queste fattispecie, il pagamento del COSAP grava sulle società titolari della rete di distribuzione, che sono pertanto tenute a comunicare all’Ente locale il numero delle utenze attivate, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, dalle società che svolgono l’attività di vendita. (D.A. per NL)
 
 

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